- Art. 3 - (disposizioni relative alla scuola elementare) 3.1 Nella previsione delle classi da istituire nelle scuole elementari statali i Provveditori agli studi dispongono gli accorpamenti di classi parallele dello stesso plesso o di plessi vicini, al fine di costituire, in relazione alle concrete situazioni, classi con un numero di alunni pari a 25, ovvero, per quanto possibile, con un numero prossimo a tale limite. 3.2 Le classi che accolgono bambini portatori di handicap sono costituite con 20 alunni. Le pluriclassi sono costituite con non piu' di 12 bambini e non meno di 6. 3.3 Il numero minimo di alunni per classe e' fissato, di norma, in 15 bambini, riducibile fino a 10 dove le condizioni di funzionamento dei singoli plessi lo rendano necessario, con particolare riguardo alle zone a rischio di devianza minorile, alle comunita' montane, alle piccole isole e alle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nonche' alla presenza di alunni in difficolta' di apprendimento. Deroghe ai limiti minimi sopra indicati sono consentite per i plessi e le classi, o pluriclassi, uniche nei comuni montani e nelle piccole isole, purche' costituite con almeno 6 bambini. 3.4 Nelle scuole nelle quali si svolgano anche attivita' di tempo pieno ai sensi dell'art. 130 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, il numero delle classi parallele da costituire e' determinato sulla base del numero complessivo di alunni, rimettendo ai consigli di circolo l'indicazione dei criteri generali di ammissione, nel caso di eccesso di domande rispetto alle classi da formare, tenuto conto delle limitazioni derivanti dalla consistenza dell'organico provinciale del personale docente.