Art. 3.
  1. Il "Consorzio per la  gestione della pesca dei molluschi bivalvi
nel  comparimento di  Pesaro  (CO.GE.MO.)"  ed i  suoi  soci, per  il
raggiungimento   dei   fini   istituzionali,  beneficiano,   in   via
prioritaria,  degli  incentivi  di   cui  alle  leggi  nazionali,  ai
regolamenti comunitari ed al piano nazionale per la pesca, nei limiti
e con le modalita' vigenti.
  2. Gli incentivi di  cui al punto 1 non sono  corrisposti ai soci a
doppio titolo  di partecipanti  al consorzio ed  a quello  di singoli
soci.
  3.  La  previsione   del  comma  1,  nel  caso   di  costruzione  o
ammodernamento di unita' da pesca, si applica esclusivamente nel caso
in cui il natante da costruire o da ammodernare sia conforme a quello
tipo ai sensi della vigente normativa.