Art. 3. 1. Il "Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel comparimento di Pesaro (CO.GE.MO.)" ed i suoi soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle leggi nazionali, ai regolamenti comunitari ed al piano nazionale per la pesca, nei limiti e con le modalita' vigenti. 2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio ed a quello di singoli soci. 3. La previsione del comma 1, nel caso di costruzione o ammodernamento di unita' da pesca, si applica esclusivamente nel caso in cui il natante da costruire o da ammodernare sia conforme a quello tipo ai sensi della vigente normativa.