Art. 3.
                  Costi delle attivita' di controllo
                    dei comitati di disciplinare
  1. Le attivita' di controllo, di cui all'art. 11 della citata legge
n. 188 del 1990 e all'art. 1 del decreto 15 luglio 1996, n. 506, sono
eseguite anche utilizzando gli organi di polizia municipale ovvero il
personale amministrativo comunale.
  2. I costi delle attivita' di  cui al precedente comma sono posti a
carico delle imprese sottoposte agli accertamenti e alle attivita' di
controllo, secondo modalita'  stabilite dalle commissioni provinciali
per l'artigianato.
  3. Ai componenti i comitati  di disciplinare non rappresentativi di
enti, associazioni di categoria e consorzi di tutela, e' riconosciuto
un compenso onnicomprensivo di L. 100.000 per ogni riunione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 11 settembre 1997
                                      Il Ministro dell'industria
                                   del commercio e dell'artigianato
                                                Bersani
 p. Il Ministro del tesoro
             Pinza
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            (1)    Conseguentemente    alla   riorganizzazione  degli
          uffici   del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  la  dizione "Direzione   generale   della
          produzione   industriale   -   Div.  X"    deve  intendersi
          sostituita  dalla   seguente:  "Direzione  generale per  lo
          sviluppo produttivo e la competitivita' - Div. IV".