Art. 3. 
  1. Fatte salve le disposizioni particolari stabilite con  procedura
comunitaria, i prodotti di cui agli allegati I e II e quelli  di  cui
all'articolo 2, commi 2 e 4, possono essere oggetto  di  scambi  solo
se: 
    a) non provengono da animali originari di aziende situate in  una
zona sottoposta a restrizioni a causa dell'insorgere di una  malattia
cui siano sensibili le specie da cui il prodotto e'  ottenuto,  salvo
che il prodotto stesso sia stato trattato termicamente  conformemente
a specifiche disposizioni; 
    b) non provengono da zone  o  stabilimenti  da  cui  movimenti  o
scambi presentino rischi per  la  situazione  sanitaria  degli  Stati
membri, salvo che tali prodotti  siano  stati  trattati  termicamente
conformemente a specifiche disposizioni; 
    c) presentano i requisiti specifici di cui agli allegati I e II; 
    d) provengono da uno stabilimento il cui  responsabile  deve,  in
relazione ai requisiti specifici previsti negli allegati I e II: 
    1) rispettare le condizioni di produzione prescritte dal presente
decreto; 
    2) stabilire e applicare metodi di sorveglianza  e  di  controllo
dei punti critici secondo i procedimenti impiegati; 
    3) in base al  tipo  di  prodotto,  curare  che  siano  prelevati
campioni  da  far  analizzare,  a  proprie   spese,   in   laboratori
riconosciuti dall'autorita' competente per verificare  che  le  norme
stabilite dal presente decreto siano rispettate; 
    4) conservare documentazione scritta, anche a mezzo  di  appositi
registri,  delle  informazioni   ottenute   in   applicazione   delle
disposizioni di cui ai  punti  1,  2  e  3.  Tale  documentazione  e'
conservata  per  almeno  due  anni  ed   e'   esibita   a   richiesta
dall'autorita' incaricata dei controlli; 
    5) garantire lo svolgimento della bollatura e dell'etichettatura; 
    6) dare immediata comunicazione al servizio veterinario della 
unita' sanitaria locale competente qualora dall'esito  delle  analisi
di laboratorio o da  altre  informazioni  si  evidenzi  un  possibile
rischio sanitario; 
    7)  spedire  soltanto  prodotti  accompagnati  da  un   documento
commerciale che precisi la  natura  del  prodotto,  il  nome  e,  ove
previsto, il numero di riconoscimento veterinario dello  stabilimento
di produzione; 
    e) provengono da stabilimenti soggetti al  controllo  veterinario
dell'autorita' competente che assicuri il rispetto delle prescrizioni
del presente decreto da parte del responsabile; 
    f)   provengono   da   stabilimenti   registrati   dall'autorita'
competente in base alle garanzie offerte dallo stabilimento circa  il
rispetto dei requisiti prescritti dal presente decreto.