Art. 3. Distruzione dei documenti riprodotti 1. Alla distruzione dei documenti di cui e' stata eseguita la riproduzione sostitutiva si procede dopo avere effettuate le operazioni di autenticazione ai sensi dell'articolo 8, salvo per quei documenti per i quali l'amministrazione archivistica, in sede di approvazione del progetto, vieti la distruzione disponendone il ritiro e la conservazione a proprie spese. 2. I registri o i libri comunque denominati, non esclusi dall'applicazione dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, non possono essere riprodotti e distrutti se non sono esauriti.