Art. 3. 1. Il Capo di stato maggiore della difesa dipende direttamente dal Ministro della difesa. 2. I Capi di stato maggiore di Forza armata e, per le attribuzioni tecnico-operative, il Segretario generale della difesa dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa. 3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa: a) e' responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari; b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorita' militari degli altri Stati. 4. Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal piu' anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata.