Art. 3.
Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
   tecnologiche  in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza
   statale.
  1. Il Dipartimento e' articolato nei  seguenti  uffici  di  livello
dirigenziale:
   Ufficio  I  -  Affari generali; segreterie degli organi collegiali
operanti nell'ambito delle competenze del  Dipartimento;  pubblicita'
ed  informazione sanitaria. Segreteria Commissione centrale esercenti
le professioni sanitarie.
   Ufficio II - Attivita' contenziosa relativa al personale  ed  alle
strutture del Servizio sanitario nazionale.
   Ufficio  III - Professioni sanitarie: figure, profili, formazione,
fabbisogno, esercizio, deontologia  ed  etica  professionale,  libera
circolazione;   formazione  specialistica;  formazione  specifica  in
medicina  generale;  aggiornamento;  professioni  ed  attivita'   non
regolamentate;   esami   abilitanti  del  personale  infermieristico,
tecnico  e  della  riabilitazione;  riconoscimento  titoli;   tariffe
professionali; ordini e collegi professionali.
   Ufficio  IV  -  Fabbisogno  quali-quantitativo  del  personale del
Servizio  sanitario  nazionale;   stato   giuridico   ed   economico;
formazione   ed   aggiornamento;  riconoscimento  servizio  sanitario
prestato all'estero; approvazione regolamenti di cui all'articolo  4,
comma  12,  del  decreto  legislativo  30  settembre  1992, n. 502, e
successive modificazioni.
   Ufficio V - Esami di idoneita'  all'esercizio  delle  finzioni  di
direzione.
   Ufficio VI - Unita' sanitarie locali, aziende ospedaliere ed altri
presidi  sanitari  pubblici  e privati; strutture e servizi sanitari:
requisiti   strutturali,   tecnologici   e   organizzativi;   modelli
organizzativi;  prestazioni;  alte  specialita';  ospedali di rilievo
nazionale; stabilimenti  termali;  emergenza  sanitaria;  dispositivi
medici ad esclusione dei dispositivi disinfettanti e chimici.
   Ufficio  VII  -  Trapianti d'organo, di tessuti e cellule ed altri
trattamenti  terapeutici  biotecnologici  non   medicinali;   sangue;
emoderivati  escluse  le specialita' medicinali derivate; fabbisogno;
cessione eccedenze; laboratori e strutture trasfusionali;  segreteria
Commissione nazionale per il servizio trasfusionale.
   Ufficio VIII - Convenzioni internazionali; assistenza sanitaria in
base ai regolamenti dell'Unione europea ed a convenzioni bilaterali e
multilaterali  di sicurezza sociale: rapporti normativi con gli Stati
e con le regioni e province autonome italiane;  prestazioni  di  alta
specializzazione all'estero.
   Ufficio   IX   -  Assistenza  sanitaria  in  base  ai  regolamenti
dell'Unione europea ed a convenzioni bilaterali  e  multilaterali  di
sicurezza  sociale: rapporti finanziari con gli Stati e con regioni e
province autonome italiane.
   Ufficio  X  -  Assistenza  sanitaria  all'estero   ai   lavoratori
italiani; assistenza sanitaria in Italia agli emigrati, agli apolidi,
ai rifugiati politici ed agli stranieri.
   Ufficio  XI  -  Assistenza  sanitaria  e  medico  legale: rapporti
normativi,   economico-finanziari    e    convenzionali.    Idoneita'
psicofisica   al   volo;  comitato  degli  assistiti;  formazione  ed
aggiornamento  in  pronto  soccorso;  centri   di   pronto   soccorso
aeroportuale;      adempimenti     amministrativi     e     contabili
dell'Amministrazione centrale propri e per conto degli altri  uffici;
commissione d'appello per l'idoneita' al volo.
   Ufficio  XII  -  Servizi  assistenza sanitaria e medico legale nel
Nord  e  Centro  Italia;  adempimenti  amministrativi   e   contabili
dell'Amministrazione  centrale propri e per conto degli altri uffici;
gestione  contabilita'   speciale   di   cui   all'articolo   1   del
decreto-legge  2  luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 settembre 1982, n. 627.
   Ufficio XIII - Servizi assistenza sanitaria  e  medico-legale  nel
Sud  Italia  e  nelle  Isole;  adempimenti amministrativi e contabili
dell'Amministrazione centrale propri e per conto degli altri  uffici;
gestione   contabilita'   speciale   di   cui   all'articolo   1  del
decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 settembre 1982, n. 627.
   Ufficio  XIV  -  Ufficio  medico  legale; pareri medico-legali per
pensioni privilegiate e ricorsi.
   Ufficio XV - Indennizzi ai soggetti danneggiati da  complicanze  a
causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
 
          Note all'art. 3:
             -  Il  testo  dell'art.  4,  comma  12,  del  D.Lgs.  30
          settembre  1992,  n.    502  e  successive   modifiche   ed
          integrazioni   (Riordino   della   disciplina   in  materia
          sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421) e' il seguente: "12. Nulla e' innovato alla vigente
          disciplina  per  quanto  concerne  l'ospedale  Galliera  di
          Genova,  l'Ordine  Mauriziano  e  gli  istituti ed enti che
          esercitano l'assistenza ospedaliera di  cui  agli  articoli
          40,  41  e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978,
          n. 833, fermo restando  che  l'apporto  dell'attivita'  dei
          suddetti   presidi   ospedalieri   al   Servizio  sanitario
          nazionale e' regolamentato con le  modalita'  previste  dal
          presente  articolo.  Entro un anno dalla data di entrata in
          vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.  517,  i
          requisiti  tecnico-organizzativi  ed  i  regolamenti  sulla
          dotazione  organica  e  sull'organizzazione  dei   predetti
          presidi   sono  adeguati,  per  la  parte  compatibile,  ai
          principi del presente decreto e a quelli di cui all'art. 4,
          comma 7, della legge 30  dicembre  1991,  n.  412,  e  sono
          approvati con decreto del Ministro della sanita'".
             - Si riporta di seguito il testo dell'art. 1 della legge
          3  settembre  1982,  n.  627  (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni, del decreto legge 2  luglio  1982,  n.  402,
          recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  assistenza
          sanitaria):
             "Art. 1. - Per le spese di gestione e  di  funzionamento
          dei  servizi di assistenza sanitaria al personale navigante
          marittimo e dell'aviazione civile sono istituite, presso le
          sezioni di tesoreria  dello  Stato  di  Genova,  Trieste  e
          Napoli,   apposite   contabilita'   speciali  intestate  ai
          dirigenti amministrativi preposti  ai  servizi  di  cui  al
          sesto  comma dell'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1981,
          n.   632, convertito in  legge,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 dicembre 1981, n. 767.
             Le  predette  contabilita'  speciali sono alimentate con
          aperture di credito da  disporsi,  anche  in  eccedenza  al
          limite di somma stabilito dall'art. 56 del regio decreto 18
          novembre  1923,  n.  2440,  e  successive  modificazioni, a
          favore degli stessi primi dirigenti amministrativi. Fino  a
          quando  gli  adempimenti  e le procedure di cui al presente
          comma non saranno perfezionati e comunque non oltre  il  31
          dicembre  1982,  i  commissari liquidatori continueranno ad
          assicurare le attivita' di gestione ai  sensi  dell'art.  1
          del richiamato decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632.
             Il  termine  di  cui  al  secondo  comma dell'art. 2 del
          decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito  in  legge,
          con  modificazioni,  dalla  legge 1 luglio 1981, n. 344, e'
          fissato al 30 giugno  1983,  fermi  restando  gli  oneri  a
          carico   delle   amministrazioni   di   assegnazione  o  di
          appartenenza del personale. Il  termine  di  cui  al  terzo
          comma   dell'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31  luglio  1980,  n.  618,  e'  fissato  al  31
          dicembre 1984.
             I  marittimi  italiani,  ingaggiati in base alla legge 4
          aprile 1977, n. 135, ovvero tutto  l'equipaggio  ingaggiato
          in  base  alla  richiamata legge sempre che sia composto da
          marittimi italiani in misura  non  inferiore  a  due  terzi
          dell'intero equipaggio, sono assistiti ai sensi del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  31 luglio 1980, n. 620,
          qualora l'armatore straniero, a domanda,  abbia  versato  o
          versi i contributi di malattia nella misura prevista per le
          imprese di navigazione italiana.
             Qualora  l'armatore straniero non presenti la domanda di
          cui  al  comma  precedente,  resta  fermo  quanto  disposto
          dall'art.  1,  terzo  e  quarto  comma, del decreto-legge 8
          maggio 1981, n. 208, convertito in legge con  modificazioni
          dalla legge 1 luglio 1981, n. 344.
             Le   prestazioni   economiche  accessorie  a  quelle  di
          malattia,  non  di   competenza   dell'I.N.P.S.,   erogate,
          all'estero  o  in  navigazione,  dalle  soppresse  gestioni
          sanitarie  delle  casse  marittime  e  individuate  con  il
          decreto  di  cui  all'art.  2  del decreto-legge 7 novembre
          1981, n.   632, convertito  in  legge,  con  modificazioni,
          dalla  legge 22 dicembre 1981, n. 767, continuano ad essere
          assicurate  al  personale  navigante  dal  Ministero  della
          sanita'.
             All'art.  3,  primo  comma,  lettera a), del decreto del
          Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, dopo le
          parole 'dipendenti pubblici' sono aggiunte le seguenti: 'in
          attivita' di servizio o pensionati, compresi i familiari  a
          carico  o  in  cerca di prima occupazione' e dopo la parola
          'limitrofo'  sono  aggiunte  le  seguenti:     'ovvero   di
          usufruire,  a carico dell'unita' sanitaria locale esistente
          nel territorio italiano limitrofo, delle altre  prestazioni
          assicurate ai cittadini ivi residenti, salvo le limitazioni
          conseguenti  alla  stipula di convenzioni per la erogazione
          in territorio  estero  dell'assistenza  in  forma  diretta,
          fissate  con  decreto del Ministro della sanita' al fine di
          evitare duplicazioni di assistenza sanitaria'.
             A partire dal 1 settembre 1982 i contributi  dovuti,  ai
          sensi  della  legge  2  maggio  1969,  n. 302, e successive
          modifiche  ed  integrazioni,  dai  familiari  residenti  in
          Italia  dei  lavoratori  emigrati e stagionali in Svizzera,
          nonche' dai lavoratori frontalieri ivi occupati e dai  loro
          familiari  residenti  in  Italia,  sono  versati,  in  rate
          semestrali, direttamente dagli interessati all'I.N.P.S  .Le
          modalita'   di   versamento  dei  contributi  e  quelle  di
          certificazione  del  diritto  all'assistenza  sanitaria  da
          parte   delle   unita'  sanitarie  locali  territorialmente
          competenti sono fissate  con  decreto  del  Ministro  della
          sanita',  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale e con il Ministro del tesoro.
             Fino al riordinamento del Ministero della  sanita',  per
          l'esercizio  delle  funzioni  concernenti  l'assistenza  al
          personale navigante, ai  cittadini  italiani  all'estero  e
          agli  stranieri in Italia, nonche' di quelle concernenti la
          prevenzione e  la  sicurezza  del  lavoro,  sono  istituite
          presso  l'ufficio  per l'attuazione della legge 23 dicembre
          1978, n. 833, otto divisioni.
             Partimenti, in attesa del  riordinamento  del  Ministero
          della   sanita'   e  al  fine  di  assicurare  la  migliore
          funzionalita'  del  Consiglio   sanitario   nazionale,   il
          segretario  del  Consiglio  stesso  e'  articolato in sette
          uffici, due dei  quali  equivalenti  a  divisioni,  per  lo
          svolgimento dei compiti di assistenza tecnica all'assemblea
          e   alle   sezioni,   di   studi   e   documentazione,   di
          predisposizione  della  relazione   annuale   sullo   stato
          sanitario del Paese, di amministrazione e contabilita'.
             Senza  che  cio'  comporti ampliamento di organico, alle
          divisioni e agli uffici di cui ai due commi precedenti sono
          preposti   dirigenti   amministrativi,    anche    mediante
          utilizzazione  del personale di cui all'art. 2, nono comma,
          del decreto-legge 8 maggio 1981, n.  208,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 1 luglio 1981, n. 344".