Art. 3. Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale. 1. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale: Ufficio I - Affari generali; segreterie degli organi collegiali operanti nell'ambito delle competenze del Dipartimento; pubblicita' ed informazione sanitaria. Segreteria Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie. Ufficio II - Attivita' contenziosa relativa al personale ed alle strutture del Servizio sanitario nazionale. Ufficio III - Professioni sanitarie: figure, profili, formazione, fabbisogno, esercizio, deontologia ed etica professionale, libera circolazione; formazione specialistica; formazione specifica in medicina generale; aggiornamento; professioni ed attivita' non regolamentate; esami abilitanti del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione; riconoscimento titoli; tariffe professionali; ordini e collegi professionali. Ufficio IV - Fabbisogno quali-quantitativo del personale del Servizio sanitario nazionale; stato giuridico ed economico; formazione ed aggiornamento; riconoscimento servizio sanitario prestato all'estero; approvazione regolamenti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Ufficio V - Esami di idoneita' all'esercizio delle finzioni di direzione. Ufficio VI - Unita' sanitarie locali, aziende ospedaliere ed altri presidi sanitari pubblici e privati; strutture e servizi sanitari: requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi; modelli organizzativi; prestazioni; alte specialita'; ospedali di rilievo nazionale; stabilimenti termali; emergenza sanitaria; dispositivi medici ad esclusione dei dispositivi disinfettanti e chimici. Ufficio VII - Trapianti d'organo, di tessuti e cellule ed altri trattamenti terapeutici biotecnologici non medicinali; sangue; emoderivati escluse le specialita' medicinali derivate; fabbisogno; cessione eccedenze; laboratori e strutture trasfusionali; segreteria Commissione nazionale per il servizio trasfusionale. Ufficio VIII - Convenzioni internazionali; assistenza sanitaria in base ai regolamenti dell'Unione europea ed a convenzioni bilaterali e multilaterali di sicurezza sociale: rapporti normativi con gli Stati e con le regioni e province autonome italiane; prestazioni di alta specializzazione all'estero. Ufficio IX - Assistenza sanitaria in base ai regolamenti dell'Unione europea ed a convenzioni bilaterali e multilaterali di sicurezza sociale: rapporti finanziari con gli Stati e con regioni e province autonome italiane. Ufficio X - Assistenza sanitaria all'estero ai lavoratori italiani; assistenza sanitaria in Italia agli emigrati, agli apolidi, ai rifugiati politici ed agli stranieri. Ufficio XI - Assistenza sanitaria e medico legale: rapporti normativi, economico-finanziari e convenzionali. Idoneita' psicofisica al volo; comitato degli assistiti; formazione ed aggiornamento in pronto soccorso; centri di pronto soccorso aeroportuale; adempimenti amministrativi e contabili dell'Amministrazione centrale propri e per conto degli altri uffici; commissione d'appello per l'idoneita' al volo. Ufficio XII - Servizi assistenza sanitaria e medico legale nel Nord e Centro Italia; adempimenti amministrativi e contabili dell'Amministrazione centrale propri e per conto degli altri uffici; gestione contabilita' speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627. Ufficio XIII - Servizi assistenza sanitaria e medico-legale nel Sud Italia e nelle Isole; adempimenti amministrativi e contabili dell'Amministrazione centrale propri e per conto degli altri uffici; gestione contabilita' speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627. Ufficio XIV - Ufficio medico legale; pareri medico-legali per pensioni privilegiate e ricorsi. Ufficio XV - Indennizzi ai soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 4, comma 12, del D.Lgs. 30 settembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "12. Nulla e' innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che l'apporto dell'attivita' dei suddetti presidi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale e' regolamentato con le modalita' previste dal presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i requisiti tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per la parte compatibile, ai principi del presente decreto e a quelli di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati con decreto del Ministro della sanita'". - Si riporta di seguito il testo dell'art. 1 della legge 3 settembre 1982, n. 627 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 luglio 1982, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria): "Art. 1. - Per le spese di gestione e di funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile sono istituite, presso le sezioni di tesoreria dello Stato di Genova, Trieste e Napoli, apposite contabilita' speciali intestate ai dirigenti amministrativi preposti ai servizi di cui al sesto comma dell'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1981, n. 767. Le predette contabilita' speciali sono alimentate con aperture di credito da disporsi, anche in eccedenza al limite di somma stabilito dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a favore degli stessi primi dirigenti amministrativi. Fino a quando gli adempimenti e le procedure di cui al presente comma non saranno perfezionati e comunque non oltre il 31 dicembre 1982, i commissari liquidatori continueranno ad assicurare le attivita' di gestione ai sensi dell'art. 1 del richiamato decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632. Il termine di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1981, n. 344, e' fissato al 30 giugno 1983, fermi restando gli oneri a carico delle amministrazioni di assegnazione o di appartenenza del personale. Il termine di cui al terzo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e' fissato al 31 dicembre 1984. I marittimi italiani, ingaggiati in base alla legge 4 aprile 1977, n. 135, ovvero tutto l'equipaggio ingaggiato in base alla richiamata legge sempre che sia composto da marittimi italiani in misura non inferiore a due terzi dell'intero equipaggio, sono assistiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, qualora l'armatore straniero, a domanda, abbia versato o versi i contributi di malattia nella misura prevista per le imprese di navigazione italiana. Qualora l'armatore straniero non presenti la domanda di cui al comma precedente, resta fermo quanto disposto dall'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito in legge con modificazioni dalla legge 1 luglio 1981, n. 344. Le prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia, non di competenza dell'I.N.P.S., erogate, all'estero o in navigazione, dalle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime e individuate con il decreto di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1981, n. 767, continuano ad essere assicurate al personale navigante dal Ministero della sanita'. All'art. 3, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, dopo le parole 'dipendenti pubblici' sono aggiunte le seguenti: 'in attivita' di servizio o pensionati, compresi i familiari a carico o in cerca di prima occupazione' e dopo la parola 'limitrofo' sono aggiunte le seguenti: 'ovvero di usufruire, a carico dell'unita' sanitaria locale esistente nel territorio italiano limitrofo, delle altre prestazioni assicurate ai cittadini ivi residenti, salvo le limitazioni conseguenti alla stipula di convenzioni per la erogazione in territorio estero dell'assistenza in forma diretta, fissate con decreto del Ministro della sanita' al fine di evitare duplicazioni di assistenza sanitaria'. A partire dal 1 settembre 1982 i contributi dovuti, ai sensi della legge 2 maggio 1969, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni, dai familiari residenti in Italia dei lavoratori emigrati e stagionali in Svizzera, nonche' dai lavoratori frontalieri ivi occupati e dai loro familiari residenti in Italia, sono versati, in rate semestrali, direttamente dagli interessati all'I.N.P.S .Le modalita' di versamento dei contributi e quelle di certificazione del diritto all'assistenza sanitaria da parte delle unita' sanitarie locali territorialmente competenti sono fissate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro. Fino al riordinamento del Ministero della sanita', per l'esercizio delle funzioni concernenti l'assistenza al personale navigante, ai cittadini italiani all'estero e agli stranieri in Italia, nonche' di quelle concernenti la prevenzione e la sicurezza del lavoro, sono istituite presso l'ufficio per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, otto divisioni. Partimenti, in attesa del riordinamento del Ministero della sanita' e al fine di assicurare la migliore funzionalita' del Consiglio sanitario nazionale, il segretario del Consiglio stesso e' articolato in sette uffici, due dei quali equivalenti a divisioni, per lo svolgimento dei compiti di assistenza tecnica all'assemblea e alle sezioni, di studi e documentazione, di predisposizione della relazione annuale sullo stato sanitario del Paese, di amministrazione e contabilita'. Senza che cio' comporti ampliamento di organico, alle divisioni e agli uffici di cui ai due commi precedenti sono preposti dirigenti amministrativi, anche mediante utilizzazione del personale di cui all'art. 2, nono comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito, con modificazioni, nella legge 1 luglio 1981, n. 344".