Art. 3 
                            (Conformita') 
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e'
modificato come segue: 
   a) Il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Si presumono 
      conformi alle  prescrizioni  ed  in  particolare  ai  requisiti
      essenziali di sicurezza di  cui  all'allegato  I  i  recipienti
      muniti di marcatura CE."; 
   b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Qualora i recipienti 
      siano disciplinati da altre norme relative ad aspetti diversi e
      che prevedono l'apposizione della  marcatura  CE,  quest'ultima
      indica che il recipiente si  presume  conforme  a  tali  norme.
      Tuttavia, nel  caso  in  cui  sia  lasciata  al  fabbricate  la
      facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo
      transitorio, la marcatura CE indica soltanto le norme applicate
      dal  fabbricante;  in  questo  caso,   nei   documenti,   nelle
      avvertenze o nei fogli d'istruzione che devono  accompagnare  i
      recipienti, sono riportati i riferimenti alle norme comunitarie
      applicate.". 
 
          Nota all'art. 3:
                    - Per il d.lgs. n. 311 del 1991  vedi  note  alle
          premesse.  L'art. 5, come modificato dal presente articolo,
          recita:
                    "Art.  5  (Presunzione  di  conformita'). - 1. Si
          presumono conformi alle prescrizioni ed in  particolare  ai
          requisiti  essenziali  di sicurezza di cui all'allegato I i
          recipienti muniti di marcatura CE.
                    2. Per quanto riguarda i recipienti fabbricati in
          Italia,  le  norme  nazionali  di  ricezione  delle   norme
          armonizzate   comunitarie  sono  emanate  con  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
                    3.  Qualora  i  recipienti  siano disciplinati da
          altre norme relative ad aspetti  diversi  e  che  prevedono
          l'apposizione della marcatura CE quest'ultima indica che il
          recipiente  si presume conforme a tali norme. Tuttavia, nel
          caso in cui sia lasciata dal  fabbricante  la  facolta'  di
          scegliere   il  regime  da  applicare  durante  un  periodo
          transitorio, la  marcatura  CE  indica  soltanto  le  norme
          applicate  dal  fabbricante; in questo caso, nei documenti,
          nelle  avvertenze  o  nei  fogli  d'istruzione  che  devono
          accompagnare  i recipienti, sono riportati riferimenti alle
          norme comunitarie applicate.".