Art. 3. 1. All'articolo 2 del decreto 119/92, dopo il comma 2 viene aggiunto il seguente: "2.bis. Le disposizioni del presente decreto non si applicano altresi' ai gas anestetici per i quali, anche se impiegati nel settore veterinario, si applica la disciplina prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538.".