Art. 3.

  1.  All'articolo  2  del  decreto  119/92,  dopo  il  comma 2 viene
aggiunto  il  seguente:  "2.bis. Le disposizioni del presente decreto
non  si  applicano  altresi'  ai gas anestetici per i quali, anche se
impiegati  nel settore veterinario, si applica la disciplina prevista
dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538.".