Art. 3.
    1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:
    a)   individuati  tassativamente  le  funzioni  e  i  compiti  da
mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti
di cui all'articolo 1;
    b)  indicati,  nell'ambito  di  ciascuna materia, le funzioni e i
compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'articolo 3
della  legge  8  giugno  1990,  n.  142, e osservando il principio di
sussidiarieta'  di  cui  all'articolo  4,  comma 3, lettera a), della
presente  legge,  o  da  conferire  agli  enti  locali territoriali o
funzionali  ai  sensi  degli  articoli  128 e 118, primo comma, della
Costituzione,   nonche'   i  criteri  di  conseguente  e  contestuale
attribuzione  e  ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti
locali,  dei  beni  e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative;  il  conferimento  avviene  gradualmente  ed  entro il
periodo  massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle
funzioni conferite;
    c)  individuati  le  procedure e gli strumenti di raccordo, anche
permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme
di   cooperazione   strutturali   e  funzionali,  che  consentano  la
collaborazione  e  l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e
tra  i  diversi  livelli  di  governo  e di amministrazione anche con
eventuali  interventi  sostitutivi  nel  caso  di  inadempienza delle
regioni   e   degli   enti   locali   nell'esercizio  delle  funzioni
amministrative ad essi conferite, nonche' la presenza e l'intervento,
anche  unitario,  di rappresentanti statali, regionali e locali nelle
diverse  strutture,  necessarie  per  l'esercizio  delle  funzioni di
raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;
    d)  soppresse,  trasformate  o  accorpate le strutture centrali e
periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le
modalita'   e   nei   termini   di   cui  all'articolo  7,  comma  3,
salvaguardando  l'integrita'  di  ciascuna  regione e l'accesso delle
comunita' locali alle strutture sovraregionali;
    e) individuate le modalita' e le procedure per il trasferimento
    del  personale  statale  senza  oneri  aggiuntivi  per la finanza
    pubblica;
f) previste le modalita' e le condizioni con le quali
l'amministrazione dello Stato puŸ avvalersi, per la cura di interessi
nazionali,  di  uffici  regionali  e  locali,  d'intesa  con gli enti
interessati o con gli Organismi rappresentativi degli stessi;
    g) individuate le modalita' e le condizioni per il conferimento a
idonee   strutture  organizzative  di  funzioni  e  compiti  che  non
richiedano,  per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle
regioni e degli enti locali;
    h)  previste le modalita' e le condizioni per l'accessibilita' da
parte  del  singolo  cittadino  temporaneamente dimorante al di fuori
della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
    2. Speciale normativa e' emanata con i decreti legislativi di cui
all'articolo  1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione
della  sua  collocazione  territoriale  separata  e della conseguente
peculiare    realta'   istituzionale,   socio-economica,   valutaria,
doganale, fiscale e finanziaria.