Art. 3. 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 il Ministro dell'interno puo' disporre aperture di credito a favore dei prefetti delle province interessate, con limite di importo anche superiore a quello previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. 2. Le spese sono sostenute direttamente dalle prefetture o rimborsate, sempre attraverso le prefetture, ad amministrazioni pubbliche, ad enti locali, a organismi pubblici e privati anche a carattere internazionale, sulla base di idonea documentazione. 3. I funzionari delegati presentano il rendiconto della gestione a norma dell'articolo 60 e seguenti del regio decreto di cui al comma 1 e successive modificazioni.