Art. 3. 
             Modifica di elementi del contratto di lavoro 
                          dopo l'assunzione 
  1. Il datore di lavoro comunica per iscritto al  lavoratore,  entro
un mese dall'adozione, qualsiasi modifica degli elementi di cui  agli
articoli  1  e  2  che  non  deriva  direttamente   da   disposizioni
legislative o regolamentari,  ovvero  dalle  clausole  del  contratto
collettivo cui si fa riferimento ai sensi degli articoli 1, comma  4,
e 2, comma 2.