(Accordo - art. 3)
                             Articolo 3 
    1. Le Parti contraenti rispettano il diritto delle persone di cui
al  primo  paragrafo  dell'articolo  1  del   presente   Accordo   di
corrispondere liberamente con la Corte. 
    2. Per quanto concerne le persone detenute, l'esercizio di questo
diritto comporta in particolare: 
    a. che la loro corrispondenza sia trasmessa  e  consegnata  senza
indugio eccessivo e senza alterazioni; 
    b. che tali persone non possano essere oggetto di  alcuna  misura
disciplinare per via di una comunicazione trasmessa alla Corte per le
vie appropriate; 
    c. il diritto di tali persone, riguardo ad un ricorso alla  Corte
ed ogni procedura che ne deriva, di  corrispondere  con  un  avvocato
abilitato a trattare davanti ai  tribunali  del  paese  in  cui  sono
detenute, e di intrattenersi con lo stesso senza essere ascoltate  da
chiunque. 
    3. Nell'applicazione dei paragrafi precedenti, non  puo'  esservi
ingerenza di un'autorita' pubblica se non nella misura in cui  questa
ingerenza e' prevista  dalla  legge  e  che  rappresenti  una  misura
necessaria in una societa' democratica, per la  sicurezza  nazionale,
la ricerca e l'incriminazione di un reato o la protezione  della  sa-
lute.