(Accordo - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
                       Concessione dei diritti 
1. Ciascuna Parte Contraente concede  all'altra  Parte  Contraente  i
   diritti specificati nel presente Accordo, allo scopo di  istituire
   ed effettuare servizi aerei sulle rotte specificate nella  Tabella
   delle Rotte in allegato (qui  di  seguito  denominati  "i  servizi
   aerei concordati" e le "rotte specificate"). 
2. La compagnia aerea designata da ciascuna Parte  Contraente  godra'
   dei seguenti privilegi: 
   a) sorvolare il  territorio  dell'altra  Parte  Contraente,  senza
atterrare; 
   b) atterrare nel territorio dell'altra Parte Contraente per  scopi
non commerciali; e 
   c) nell'operare sulle  rotte  specificate,  effettuare  scali  nel
territorio dell'altra Parte Contraente nei  punti  specificati  nella
Tabella delle Rotte, allo scopo di imbarcare e  sbarcare  passeggeri,
merci e posta provenienti da o a destinazione di  altri  punti  cosi'
specificati. 
3. Nulla  nel  paragrafo  2.  del  presente  Articolo  dovra'  essere
   interpretato in  modo  tale  da  conferire  alla  compagnia  aerea
   designata di una Parte Contraente il privilegio di  imbarcare  nel
   territorio dell'Altra Parte Contraente passeggeri, merci e posta a
   destinazione di un altro punto  nel  territorio  dell'altra  Parte
   Contraente dietro remunerazione o noleggio.