Art. 3. Edizioni nazionali 1. Le richieste di istituzione di edizioni nazionali possono essere presentate da amministrazioni dello Stato, universita', istituzioni scolastiche, enti di ricerca, istituzioni culturali o singoli studiosi e debbono essere corredate da un dettagliato programma scientifico, da un articolato piano dei lavori e dalla relativa previsione di spesa. 2. La costituzione delle edizioni nazionali e' deliberata dalla Consulta, che determina altresi' la composizione delle commissioni scientifiche, ed e' disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. 3. Il contributo statale alle commissioni scientifiche viene determinato annualmente dalla Consulta sulla base delle richieste presentate dalle edizioni nazionali ed assegnato per la realizzazione o il proseguimento delle attivita'. 4. Sono organi delle commissioni scientifiche delle edizioni nazionali: a) il presidente; b) il segretario tesoriere. 5. Il contributo statale e' erogato con ordini di accreditamento al segretario tesoriere delle commissioni scientifiche che e' tenuto, ogni sei mesi, alla rendicontazione di tutte le spese sostenute alla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti. 6. All'inizio di ciascun anno, i presidenti delle commissioni scientifiche presentano al Ministero per i beni culturali e ambientali una relazione sui lavori svolti, il consuntivo delle spese sostenute, il preventivo delle spese e delle entrate previste, la previsione del piano di pubblicazione o lo stato di avanzamento della sua realizzazione. 7. Per la realizzazione delle edizioni nazionali, il Ministero per i beni culturali e ambientali puo' stipulare convenzioni con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.