Art. 3. Detrazione di interessi passivi pagati in dipendenza di mutui Detrazione di interessi passivi da mutui per abitazione 1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: "1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma". Opzione dei mutuatari cessati dal lavoro 2. All'articolo 5 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1- bis. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse dalle dimissioni volontarie, i mutuatari hanno facolta' di optare per l'estinzione anticipata del residuo debito ovvero per la continuazione del pagamento delle rate residue alle medesime condizioni e con l'applicazione dei medesimi criteri previsti per i lavoratori dipendenti".
Note all'art. 3: - L'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) concerne le detrazioni dall'imposta lorda degli oneri sostenuti dal contribuente. - Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante "Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa", come modificato dal presente articolo: "Art. 5. - 1. In caso di definitiva cessazione del rapporto di lavoro o di decesso dei beneficiari, i mutuatari e gli eredi hanno facolta' di optare per: a) l'estinzione anticipata del residuo debito ad un tasso attualizzato del 13 per cento; b) la continuazione del pagamento delle rate residue al tasso costante del 13 per cento; c) la cessione dell'immobile, entro sei mesi dal decesso del dante causa, a soggetti aventi i requisiti prescritti dalla presente legge, che subentrano nel contratto di mutuo fino alla scadenza da questo prevista; d) in caso di decesso del beneficiario, qualora esistano eredi con diritto a pensione di reversibilita', potra essere richiesta la sospensione del pagamento delle rate per un anno. Il relativo importo, aumentato degli interessi vigenti alla data del decesso, verra' corrisposto congiuntamente alle rate ordinarie dell'anno successivo. 1-bis. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse dalle dimissioni volontarie, i mutuatari hanno facolta' di optare per l'estinzione anticipata del residuo debito ovvero per la continuazione del pagamento delle rate residue alle medesime condizioni e con l'applicazione dei medesimi criteri previsti per i lavoratori dipendenti. 2. Quando la rata prevista dalla lettera b) del comma 1 non trovi capienza nel trattamento pensionistico del mutuatario, ovvero in caso di impossibilita' di adempiere alle residue obbligazioni derivanti dal mutuo, il mutuatario e' tenuto ad alienare l'immobile o la quota di sua proprieta' alla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. In tal caso il mutuatario puo' richiedere che l'immobile gli venga concesso in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. 3. Il contratto di mutuo regola i criteri per la determinazione del valore dell'alloggio, nelle ipotesi di cui al comma 2, in base all'apporto di capitale proprio del mutuatario, maggiorato degli interessi legali e dell'importo delle rate versate, capitalizzate al tasso minimo di ammortamento annuo, nonche' detratto il capitale eventualmente garantito con ipoteca di grado anteriore. 4. Il valore dell'alloggio, determinato ai sensi del comma 3, e' accreditato allo stesso mutuatario previa compensazione con l'importo corrispondente all'equo canone di locazione per il periodo antecedente alla cessione. 5. I partecipanti alla comunione ai sensi dei commi 4 e 5 del precedente articolo 4 hanno prelazione nei confronti dei soggetti previsti dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo e della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Tale facolta' puo' essere esercitata entro tre mesi dalla formale notificazione dei fatti che hanno dato luogo alla richiesta di cessione".