Art. 3. 1. I soggetti indicati nell'art. 1 versano il saldo tenendo conto degli acconti gia' pagati mensilmente, entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con le modalita' di cui al presente decreto. Le eccedenze derivanti dalle operazioni di conguaglio possono essere fatte valere sui successivi versamenti mensili eseguiti ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 2. Per l'anno 1998 gli eventuali conguagli derivanti dai versamenti eseguiti ai fini dei contributi sanitari dovuti per l'anno 1997, possono essere compensati con i successivi versamenti da effettuarsi ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; la compensazione eseguita dovra' essere evidenziata in sede di dichiarazione annuale. 3. Per l'anno 1998 gli eventuali versamenti erroneamente eseguiti a titolo di contributi per le prestazioni S.S.N. sono imputati a titolo di acconto ai fini dell'IRAP o dell'addizionale regionale all'IRPEF.