Art. 3 
                            Provvedimenti 
 
  1. I regolamenti ministeriali previsti dal  presente  decreto  sono
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400. 
  2. La Banca d'Italia e  la  CONSOB  stabiliscono  i  termini  e  le
procedure per l'adozione degli atti e dei  provvedimenti  di  propria
competenza. 
  3. I regolamenti e i  provvedimenti  di  carattere  generale  della
Banca  d'Italia  e  della  CONSOB  sono  pubblicati  nella   Gazzetta
Ufficiale. Gli altri provvedimenti  rilevanti  relativi  ai  soggetti
sottoposti a vigilanza sono pubblicati dalla Banca d'Italia  e  dalla
CONSOB nei rispettivi Bollettini. 
  4. Entro il 31 gennaio di  ogni  anno,  tutti  i  regolamenti  e  i
provvedimenti di carattere generale emanati  ai  sensi  del  presente
decreto nonche' i regolamenti dei mercati sono pubblicati, a cura del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
in un unico compendio, anche in forma elettronica, ove anche uno solo
di essi sia stato modificato nel corso dell'anno precedente. 
 
          Nota all'art. 3: 
            - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente: 
            "Art. 17 (Regolamenti). 
            (Omissis). 
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
            (Omissis)".