Art. 3
                        Politiche migratorie
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)

  1.  Il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati,  il  Consiglio  nazionale dell'economia e del lavoro, la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta'
e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente
attivi  nell'assistenza  e  nell'integrazione  degli  immigrati  e le
organizzazioni  dei  lavoratori  e  dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale,  predispone  ogni tre anni il
documento  programmatico  relativo  alla politica dell'immigrazione e
degli  stranieri  nel  territorio  dello  Stato, che e' approvato dal
Governo   e   trasmesso  al  Parlamento.  Le  competenti  Commissioni
parlamentari  esprimono  il  loro  parere  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento  del  documento programmatico. Il documento programmatico
e'  emanato,  tenendo  conto  dei  pareri  ricevuti,  con decreto del
Presidente della Repubblica ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana.   Il  Ministro  dell'Interno  presenta
annualmente  al  Parlamento  una  relazione  sui  risultati raggiunti
attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
  2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che
lo  Stato  italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri
dell'Unione  europea,  con  le  organizzazioni internazionali, con le
istituzioni  comunitarie  e  con  organizzazioni  non governative, si
propone  di  svolgere  in  materia di immigrazione, anche mediante la
conclusione  di  accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresi'
le  misure  di  carattere  economico  e  sociale  nei confronti degli
stranieri  soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che
non debbono essere disciplinate con legge.
  3.  Il  documento  individua  inoltre  i  criteri  generali  per la
definizione  dei  flussi  di  ingresso  nel  territorio  dello Stato,
delinea  gli  interventi  pubblici  volti  a  favorire  le  relazioni
familiari,  l'inserimento  sociale  e  l'integrazione culturale degli
stranieri  residenti in Italia, nel rispetto delle diversita' e delle
identita'  culturali  delle  persone,  purche'  non  confliggenti con
l'ordinamento  giuridico,  e  prevede ogni possibile strumento per un
positivo reinserimento nei Paesi di origine.
  4.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri,  sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni
parlamentari,  sono  definite  annualmente,  sulla base dei criteri e
delle  altre  indicazioni del documento programmatico di cui al comma
1,  le  quote  massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato,  per  lavoro  subordinato,  anche  per  esigenze  di carattere
stagionale,  e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti
familiari  e  delle  misure  di  protezione  temporanea eventualmente
disposte  a  norma  dell'articolo  20. I visti di ingresso per lavoro
subordinato,  anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati
entro   il   limite   delle   quote  predette.  In  caso  di  mancata
pubblicazione    dei    decreti   di   programmazione   annuale,   la
determinazione  delle  quote  e'  disciplinata in conformita' con gli
ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nell'anno
precedente.
  5.   Nell'ambito  delle  rispettive  attribuzioni  e  dotazioni  di
bilancio,  le  regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali
adottano  i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo
di   rimuovere  gli  ostacoli  che  di  fatto  impediscono  il  pieno
riconoscimento  dei  diritti  e  degli  interessi  riconosciuti  agli
stranieri  nel  territorio  dello  Stato,  con particolare riguardo a
quelli  inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale,
nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
  6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da
adottare  di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  si provvede
all'istituzione  di  Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui
siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato,
la  Regione,  gli  enti locali, gli enti e le associazioni localmente
attivi   nel   soccorso   e   nell'assistenza   agli   immigrati,  le
organizzazioni  dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di
analisi  delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a
livello locale.
  7.   Nella  prima  applicazione  delle  disposizioni  del  presente
articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 e' predisposto
entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge 6
marzo  1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono
adottati i decreti di cui al comma 4.
  8.  Lo  schema  del  documento  programmatico  di cui al comma 7 e'
trasmesso   al   Parlamento   per  l'acquisizione  del  parere  delle
Commissioni  competenti  per  materia,  che si esprimono entro trenta
giorni. Decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza
del parere.
 
          Nota all'art. 3:
            -  Per  l'argomento  della  legge 6 marzo 1998, n. 40, v.
          nelle note all'art. 1.