Art. 3. Varianti in corso d'opera Qualora nel corso della realizzazione degli interventi si rendesse necessario procedere all'elaborazione di modifiche e/o varianti ai progetti ammessi a finanziamento, i soggetti pubblici titolari dei progetti provvederanno in via diretta alla loro valutazione e conseguente approvazione, sia tecnica che amministrativofinanziaria, da comunicarsi contestualmente al Ministero dell'ambiente - Servizio affari generali e del personale.