Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni di  assegnazione  di  cui  al
precedente articolo avra' inizio il collocamento della ottava tranche
dei  titoli  stessi   per  un  importo  massimo  del   10  per  cento
dell'ammontare  nominale indicato  all'art. 1  del presente  decreto;
tale tranche sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di
Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con
decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato
all'asta della  settima tranche e  verra' assegnata con  le modalita'
indicate negli  articoli 11 e  12 del citato decreto  dell'11 gennaio
1999, in quanto applicabili.
  Gli    "specialisti"   potranno    partecipare   al    collocamento
supplementare inoltrando  le domande di sottoscrizione  fino alle ore
17 del giorno 15 febbraio 1999.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  L'importo  spettante  di  diritto   a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare e'  pari al  rapporto fra  il valore  dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste  dei buoni del  Tesoro poliennali trentennali,  ivi compresa
quella  di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto,  ed  il  totale
assegnato,  nelle  medesime aste,  agli  stessi  operatori ammessi  a
partecipare al collocamento supplementare.