Art. 3.
  1.  Per   far  fronte   parzialmente  alle  maggiori   occor  renze
finanziarie del Servizio sanitario nazionale  per gli anni 1995, 1996
e  1997  e'  autorizzato,  a  carico del  bilancio  dello  Stato,  il
finanziamento  di  lire  3.000 miliardi.  Le  regioni  Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta e le  province autonome di Trento e di Bolzano
prov vedono  alle predette eventuali maggiori  occorrenze finanziarie
ai sensi della  normativa vigente. Non si applica il  disposto di cui
all'articolo  19, comma  1, del  decreto-legge 2  marzo 1989,  n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
  2. Le disponibilita'  finanziarie di cui al comma  1 sono ripartite
tra le regioni con le seguenti modalita':
  a) il 40 per cento secondo  i criteri utilizzati per il riparto del
Fondo sanitario nazionale per l'anno  1997, fino alla concorrenza dei
disavanzi certificati dalle regioni medesime  per gli anni 1995, 1996
e 1997;
  b)  le  restanti  somme  in proporzione  al  totale  dei  disavanzi
certificati  come sopra  per gli  stessi anni,  al netto  delle somme
assegnate ai sensi della lettera (( a). ))
  3. Il  Ministero del tesoro,  del bilancio e della  pro grammazione
economica provvede ad erogare in cia scuno degli anni 1998 e 1999 una
quota pari  al 50  per cento  delle somme  spettanti alle  regioni ai
sensi del pre sente articolo. A tal fine ciascuna regione e' tenuta a
tra smettere  entro il 20 febbraio  1999, allo stesso Ministero  ed a
quello della  sanita', apposita certificazione del  pre sidente della
giunta  regionale  per  gli  anni  1995,  1996  e  1997  delle  somme
impegnate,  ((   con  specifico  riferimento  agli   obiettivi  della
programmazione  sanitaria regionale  conseguiti, ))  e delle  entrate
accertate,  ivi  comprese  le  quote del  finanziamento  della  spesa
sanitaria,  posta  a  carico  delle  regioni  Friuli-Venezia  Giulia,
Sicilia e Sardegna, dagli enti del Servizio sanita rio regionale.
  4. Nelle  more degli adempimenti  regionali di  cui al comma  3, il
Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
provvede ad  erogare alle  regioni, a titolo  di acconto  delle somme
spettanti ai sensi del comma 2, il  75 per cento degli importi di cui
all'allegata tabella A  entro trenta giorni dalla data  di entrata in
vigore del presente  decreto ed il restante 25 per  cento entro il 30
giugno 1999.
  5. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determi nato a favore di
una regione un importo superiore a quello spettante per effetto della
ripartizione  dei   3.000  miliardi  disponibili  sulla   base  delle
certificazioni  acqui site,  l'eccedenza  e' posta  in detrazione  in
occasione del  riparto del  fondo sanitario e  contestualmente riasse
gnata a  favore delle altre  regioni per  le finalita' del  pre sente
decreto.
  6.  Agli  oneri derivanti  dall'attuazione  dei  commi  da 1  a  5,
determinati in  lire 1.500  miliardi per ciascuno  degli anni  1998 e
1999,   si  provvede   mediante  corrispon   dente  riduzione   dello
stanziamento  iscritto, ai  fini  del  bilancio triennale  1998-2000,
nell'ambito  dell'unita'  pre visionale  di  base  di parte  corrente
"Fondo speciale" dello stato di  previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della  programmazione economica per l'anno finanziario
1998, all'uopo parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della sanita'. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programma  zione economica  e' autorizzato  ad apportare,  con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.