Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni di  assegnazione  di  cui  al
precedente articolo  avra' inizio  il collocamento  della tredicesima
tranche dei  titoli stessi per  un importo  massimo del 10  per cento
dell'ammontare  nominale indicato  all'art. 1  del presente  decreto;
tale tranche sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di
Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con
decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato
all'asta della dodicesima tranche e verra' assegnata con le modalita'
indicate negli  articoli 11 e  12 del  citato decreto del  26 gennaio
1999, in quanto applicabili.
  Gli    "specialisti"   potranno    partecipare   al    collocamento
supplementare inoltrando  le domande di sottoscrizione  fino alle ore
17 del giorno 29 aprile 1999.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  L'importo  spettante  di  diritto   a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare e'  pari al  rapporto fra  il valore  dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei B.T.P. decennali, ivi  compresa quella di cui all'art. 1
del presente  decreto, ed il  totale assegnato, nelle  medesime aste,
agli  stessi   operatori  ammessi   a  partecipare   al  collocamento
supplementare.