Art. 3. La liquidazione delle fatture emesse dalle aziende termali officiate della cura per le prestazioni idrotermali rese agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL ai sensi degli articoli precedenti e' effettuata dall'azienda sanitaria locale nel cui territorio e' ubicata l'azienda termale, sulla scorta della documentazione gia' adottata nei rapporti convenzionali con l'INPS e con l'INAIL. La liquidazione deve comprendere anche le prestazioni rese dall'azienda termale su prescrizione del medico dello stabilimento termale effettuata, ai sensi delle modalita' vigenti presso l'INPS, all'atto dell'inizio della cura.