Art. 3. Il trasferimento del contributo di cui all'art. 1, in conformita' a quanto previsto al punto 3.1 della deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, n. 42/98, sara' effettuato secondo le seguenti modalita': a) entro cinque giorni dalla conclusione della procedura di individuazione del contraente ai fini dell'acquisto delle "isole" attrezzate, ciascun comune comunica al Ministero dell'ambiente ed al Consorzio CGM l'importo del costo definitivo, unitario e totale per numero di "isole", nonche' il piano per la realizzazione della raccolta degli abiti usati, come previsto nel progetto "Quelo"; b) Il Ministero dell'ambiente, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui alla lettera a), ridetermina conseguentemente la misura del contributo assegnato sulla base costo definitivo, assume il relativo impegno, al netto di eventuali cofinanziamenti previsti e trasferisce a ciascun comune un'anticipazione commisurata alle effettive disponibilita' di cassa dell'amministrazione ed al costo definitivo indicato, in misura comunque non superiore al 20% dell'impegno definitivo assunto a favore di ciascun comune; c) il saldo del residuo avverra' a fronte della comunicazione da parte di ciascun comune al Ministero dell'ambiente ed al Consorzio CGM dell'avvenuta installazione ed attivazione di tutte le "isole" attrezzate acquistate ad utilizzo del contributo e di una relazione che descriva la effettiva funzionalita' della rete di raccolta comunale degli abiti usati, nonche' della positiva valutazione espressa dal comitato di attuazione, ai sensi del successivo art. 6. L'aggiudicazione della gara per l'acquisto delle "isole" attrezzate di cui alla precedente lettera a) deve intervenire entro novanta giorni dalla notifica del presente decreto a ciascun comune. Decorso tale termine, il contributo e' revocato e, ove possibile, riassegnato ad altri comuni, prioritariamente della stessa regione.