Art. 3.
  1.  L'art. 30.1  e 2  dello statuto  di Ateneo  e' modificato  come
indicato al successivo comma.
  2.  All'art. 30.1  dopo le  parole "l'Universita'  istituisce" sono
aggiunte le parole "anche d'intesa con altri atenei".
  Al  termine della  frase sono  inoltre  inserite le  parole "o  che
conferiscano    l'abilitazione     all'esercizio    di    determinate
professioni".
  All'art. 30.2 dopo le parole "i docenti della scuola" sono aggiunte
le parole "ed una rappresentanza degli specializzandi".
  3. L'art. 30.1 e 2 pertanto recita:
  30.1  L'Universita' istituisce,  anche d'intesa  con altri  atenei,
scuole  di   specializzazione  che  legittimino   l'assunzione  della
qualifica   di   specialista    nei   diversi   rami   dell'esercizio
professionale,  o che  conferiscano  l'abilitazione all'esercizio  di
determinate professioni.
  30.2 Ogni scuola  di specializzazione e' retta da  un consiglio, di
cui fanno  parte i docenti  della scuola ed una  rappresentanza degli
specializzandi ed e' diretta da un professore di ruolo.