Art. 3. 1. L'art. 30.1 e 2 dello statuto di Ateneo e' modificato come indicato al successivo comma. 2. All'art. 30.1 dopo le parole "l'Universita' istituisce" sono aggiunte le parole "anche d'intesa con altri atenei". Al termine della frase sono inoltre inserite le parole "o che conferiscano l'abilitazione all'esercizio di determinate professioni". All'art. 30.2 dopo le parole "i docenti della scuola" sono aggiunte le parole "ed una rappresentanza degli specializzandi". 3. L'art. 30.1 e 2 pertanto recita: 30.1 L'Universita' istituisce, anche d'intesa con altri atenei, scuole di specializzazione che legittimino l'assunzione della qualifica di specialista nei diversi rami dell'esercizio professionale, o che conferiscano l'abilitazione all'esercizio di determinate professioni. 30.2 Ogni scuola di specializzazione e' retta da un consiglio, di cui fanno parte i docenti della scuola ed una rappresentanza degli specializzandi ed e' diretta da un professore di ruolo.