Art. 3.
  Ferme  restando le  disposizioni  vigenti  relative alle  esenzioni
fiscali in materia  di debito pubblico, ai certificati  emessi con il
presente  decreto si  applicano  le disposizioni  di  cui al  decreto
legislativo  1 aprile  1996,  n.  239, e  al  decreto legislativo  21
novembre 1997, n. 461.
  I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e
sono  compresi tra  i titoli  sui  quali l'Istituto  di emissione  e'
autorizzato a fare anticipazioni.