Art. 3.
                       Operazioni assicurabili
  3.1 Le operazioni assicurabili sono le seguenti:
  3.1.1 esportazioni di merci e prestazioni di servizi, esecuzioni di
studi e progettazioni, relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.8 e 1.1.9 dell'art. 1;
  3.1.2 esecuzione di lavori all'estero e opere provvisionali ad essi
inerenti,  relativamente ai  rischi  di cui  ai  punti 1.1.1,  1.1.2,
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 e 1.1.8 e 1.1.9 dell'art. 1;
  3.1.3 crediti, a breve e a mediolungo termine, concessi da istituti
bancari  italiani od  esteri  a  Stati e  banche  centrali esteri,  a
banche,  ad enti  o  imprese pubblici  o privati  di  Paesi esteri  -
compresi enti e imprese costituiti per la realizzazione all'estero di
uno specifico  progetto alimentato  da finanziamenti  strutturati che
basano il rimborso anche su garanzie collaterali, come la cessione in
garanzia di crediti  derivanti da contratti di vendita  di prodotti o
servizi  -  destinati al  finanziamento  di  esportazioni italiane  o
attivita' ad  esse collegate,  prestazione di servizi,  esecuzioni di
lavori,  studi  e  progettazioni   all'estero  da  parte  di  imprese
nazionali  relativamente ai  rischi di  cui  ai punti  1.1.2 e  1.1.8
dell'art. 1;
  3.1.4  conferme o  impegni similari  caratterizzati da  autonomia e
irrevocabilita' da  parte di istituti  bancari italiani od  esteri di
aperture di  credito legate ad  esportazioni italiane o  attivita' ad
esse collegate, prestazioni di servizi, esecuzione di lavori, studi e
progettazioni all'estero da parte  di imprese nazionali relativamente
ai rischi di cui ai punti 1.1.2 e 1.1.8 dell'art. 1;
  3.1.5 crediti  finanziari concessi da istituti  bancari italiani ed
esteri  a Stati  e banche  centrali esteri  o a  mandatari di  questi
ultimi destinati  al rifinanziamento  dei debiti  di detti  Stati nei
confronti di  soggetti italiani,  relativamente ai  rischi di  cui ai
punti 1.1.2 e 1.1.8 dell'articolo 1;
  3.1.6  finanziamenti  accordati  da istituti  bancari  italiani  ed
esteri ad  operatori nazionali  a fronte di  esportazioni di  merci o
prestazioni di  servizi, esecuzioni di lavori,  studi e progettazioni
nonche'  a  fronte  di  acquisti  di  materie  prime  o  semilavorati
necessari  all'approntamento di  beni  destinati all'esportazione,  a
condizione  che le  operazioni di  esportazione risultino  coperte da
garanzie  ai sensi  del decreto  legislativo 31  marzo 1998,  n. 143,
relativamente al rischio di cui al punto 1.1.10 dell'art. 1;
  3.1.7 prestazioni di fidejussioni  che gli operatori nazionali sono
tenuti a prestare onde
  (i)  poter concorrere  ad  aste o  appalti  indetti da  committenti
esteri ovvero
   (ii) a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero
  (iii) al  fine di  garantire la buona  esecuzione del  contratto di
fornitura, di  prestazione di servizi,  di esecuzione di lavori  o di
altre prestazioni connesse al contratto stesso ovvero
   (iv) in sostituzione di trattenute a garanzia ovvero
  (v)  per  l'effettuazione  di investimenti  all'estero  a  garanzia
dell'adempimento    di     obbligazioni    dell'impresa    nazionale,
relativamente al rischio di cui al punto 1.1.4 dell'art. 1;
  3.1.8  cauzioni,   depositi  o  anticipazioni  che   gli  operatori
nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero onde
  (i)  poter concorrere  ad  aste o  appalti  indetti da  committenti
esteri ovvero
   (ii) a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero
  (iii) al  fine di  garantire la buona  esecuzione del  contratto di
fornitura, di prestazione  di servizi o di esecuzione di  lavori o di
prestazioni connesse al contratto medesimo ovvero
   (iv) in sostituzione di trattenute a garanzia ovvero
  (v)  per  l'effettuazione  di investimenti  all'estero  a  garanzia
dell'adempimento    di     obbligazioni    dell'impresa    nazionale,
relativamente ai rischi di cui ai punti 1.1.3 e 1.1.8 dell'art. 1;
  3.1.9 investimenti all'estero costituiti da apporti di capitali, di
beni  strumentali, di  tecnologie, licenze,  brevetti, di  servizi di
progettazione,  di  direzione  lavori,   di  assistenza,  gestione  e
commercializzazione  ovvero  effettuati  mediante la  concessione  di
finanziamenti  con  carattere  di  partecipazione  o  di  garanzie  a
sostegno dei finanziamenti medesimi,  relativamente al rischio di cui
al punto  1.1.7 dell'art. 1;  tali investimenti - siano  essi diretti
alla costituzione di una nuova  impresa, all'acquisto o allo sviluppo
dell'attivita'  di  una  impresa  esistente privata  o  in  corso  di
privatizzazione  -   debbono  essere  caratterizzati   dalla  fondata
previsione  di effetti  positivi non  solo  per il  Paese che  ospita
l'investimento, ma anche per l'economia italiana;
  3.1.10 locazioni anche finanziarie,  relativamente ai rischi di cui
ai punti 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8 e 1.1.9 dell'art. 1;
  3.1.11 depositi all'estero  per la vendita di  prodotti nazionali e
partecipazioni a  fiere e mostre all'estero,  relativamente ai rischi
di cui ai punti 1.1.5 e 1.1.6 dell'art. 1;
  3.1.12 crediti derivanti da prestiti obbligazionari collegati anche
ad   operazioni   di   cartolarizzazione   di   crediti   acquirente,
relativamente al rischio di cui al punto 1.1.2 dell'art. 1.
  3.2 Nel caso di cui al punto 3.1.12 del precedente comma e nel caso
in cui i crediti previsti ai punti 3.1.3 e 3.1.5 del precedente comma
vengano   concessi   sotto   forma    di   collocamento   di   titoli
obbligazionari, emessi  dallo Stato,  banca centrale, ente  o impresa
esteri  beneficiari del  credito,  l'assicurazione  - contratta,  nel
primo caso, dagli Istituti finanziari che curino la cartolarizzazione
e, nel secondo caso, dagli  istituti bancari - garantisce i portatori
dei titoli o  il veicolo fiduciario che  li rappresenta relativamente
al rischio di cui al punto 1.1.2 dell'art. 1.
  3.3 Nel  caso di lavori  all'estero, la garanzia  assicurativa puo'
essere  concessa  all'impresa  italiana  anche se  il  contratto  per
l'esecuzione  dei  lavori  sia  stato  stipulato  da  imprese  aventi
personalita' giuridica di diritto estero,  a condizione che in queste
ultime  imprese,  qualunque  sia  la loro  forma  giuridica,  vi  sia
partecipazione diretta o indiretta di capitale dell'impresa italiana.
In tal caso, la  copertura assicurativa sara' commisurata all'entita'
della   partecipazione  dell'impresa   italiana  all'impresa   avente
personalita'  giuridica  non  italiana,  salvo  che  si  accerti  una
maggiore     effettiva    partecipazione     dell'impresa    italiana
all'esecuzione dei  lavori, degli studi e  delle progettazioni, anche
mediante trasferimento di conoscenza.
  3.4 Nel caso  di partecipazione di imprese italiane  a programmi di
collaborazione  internazionale che  prevedano la  commercializzazione
del prodotto  finale o di  parti dello stesso  ad opera di  imprese o
enti aventi  personalita' giuridica  di diritto estero,  la copertura
assicurativa puo' essere  concessa all'impresa o ente  estero. In tal
caso, la  copertura assicurativa sara' commisurata  all'entita' della
partecipazione dell'impresa  italiana al programma  di collaborazione
internazionale,  salvo   che  si   accerti  una   maggiore  effettiva
partecipazione  dell'impresa  italiana  all'esecuzione  del  prodotto
finale,   degli  studi   e   delle   progettazioni,  anche   mediante
trasferimento di conoscenza.