Art. 3.
                      Requisiti di onorabilita'
  1. Le  cariche, comunque  denominate, di amministratore,  sindaco e
direttore  generale  nelle  SIM,  SGR  e  SICAV  non  possono  essere
ricoperte da coloro che:
  a)  si  trovano  in  una  delle  condizioni  di  ineleggibilita'  o
decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  b)  sono   stati  sottoposti  a  misure   di  prevenzione  disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi della  legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni
ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  c)  sono  stati condannati  con  sentenza  irrevocabile, salvi  gli
effetti della riabilitazione:
  1) a  pena detentiva  per uno  dei reati  previsti dalle  norme che
disciplinano    l'attivita'    bancaria,   finanziaria,    mobiliare,
assicurativa e dalle norme in  materia di mercati e valori mobiliari,
di strumenti di pagamento;
  2) alla reclusione  per uno dei delitti previsti nel  titolo XI del
libro V del codice  civile e nel regio decreto del  16 marzo 1942, n.
267;
  3) alla  reclusione per  un tempo  non inferiore a  un anno  per un
delitto contro la pubblica  amministrazione, contro la fede pubblica,
contro  il patrimonio,  contro l'ordine  pubblico, contro  l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  4) alla  reclusione per un  tempo non inferiore  a due anni  per un
qualunque delitto non colposo.
  2. Le  cariche, comunque  denominate, di amministratore,  sindaco e
direttore  generale  nelle  SIM,  SGR  e  SICAV  non  possono  essere
ricoperte da coloro  ai quali sia stata applicata  su richiesta delle
parti una delle pene previste dal  comma 1, lettera c), salvo il caso
dell'estinzione del reato. Le pene  previste dal comma 1, lettera c),
n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.
  3.  Con riferimento  alle fattispecie  disciplinate in  tutto o  in
parte da ordinamenti stranieri,  la verifica dell'insussistenza delle
condizioni previste dai  commi 1 e 2 e' effettuata  sulla base di una
valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Consob per le SIM
e a cura della Banca d'Italia per le SGR e SICAV.
 
                                Note all'art. 3:
            - Il  testo  dell'art.  2382  del  codice  civile  e'  il
          seguente:
            "Art. 2382  (Cause di ineleggibilita'  e di decadenza). -
          Non  puo'  essere  nominato  amministratore,  e se nominato
          decade dal suo  ufficio,  l'interdetto,  l'inabilitato,  il
          fallito, o chi e' stato condannato ad una pena  che importa
          l'interdizione,  anche    temporanea, dai pubblici uffici o
          l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi".
            - La legge 27 dicembre 1956,  n. 1423, reca:  "Misure  di
          prevenzione  nei   confronti delle  persone pericolose  per
          la  sicurezza e  per la pubblica moralita'".
            -  La  legge 31 maggio 1965,  n. 575, reca: "Disposizioni
          contro la mafia".
            - Il titolo XI  del  libro  V  del  codice  civile  reca:
          "Disposizioni in materia di societa' e di consorzi".
            -  Il  regio  decreto  del  16  marzo 1942, n. 267, reca:
          "Disciplina del fallimento,   del   concordato  preventivo,
          della    amministrazione controllata e  della  liquidazione
          coatta amministrativa".