Art. 3. Verifica dei requisiti e divieto di esercizio dei diritti di voto 1. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilita'. 2. La verifica del possesso dei requisiti e' effettuata: a) dalla Consob in sede di rilascio dell'autorizzazione alle SIM; b) dalla Banca d'Italia in sede di rilascio dell'autorizzazione alle SGR e SICAV; c) dalla Banca d'Italia nell'ambito della verifica dell'idoneita' dei soggetti che intendono assumere una partecipazione qualificata in SIM, SGR e SICAV.