Art. 3.
  1.  Per le finalita' e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo
1,  comma  2,  il  Ministero  della  difesa e' autorizzato in caso di
necessita'  ed  urgenza,  in  deroga alle disposizioni della legge di
contabilita' generale dello Stato a ricorrere ad acquisti e lavori da
eseguire  anche  in economia senza limiti di spesa e da cedere in uso
mezzi,  nonche'  gratuitamente  materiali  di  consumo,  di  supporto
logistico  e  servizi  necessari  a Paesi interessati alle operazioni
della NATO nella Macedonia fatta eccezione per i sistemi d'arma.