Art. 3 Strumenti 1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2 e di ogni altra attivita' connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, il C.N.R., secondo criteri e modalita' determinati con proprio regolamento, puo' stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. La costituzione o la partecipazione in societa' con apporto finanziario al capitale sociale superiore a 500 milioni di lire o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale e' soggetta ad autorizzazione preventiva del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito nel termine perentorio di quarantacinque giorni il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, l'autorizzazione si intende concessa. Il C.N.R. puo' altresi' partecipare a centri di ricerca internazionali in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi. 2. Nella relazione di cui all'articolo 9, comma 2, il C.N.R. riferisce sull'attivita' svolta dai consorzi, fondazioni, societa' o centri comunque costituiti o partecipati dall'ente, evidenziando gli obiettivi e i risultati raggiunti. 3. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), con convenzioni o partecipazioni di cui al comma 1, il C.N.R. puo' dare applicazione anche a normative, indirizzi o programmi delle regioni o di altri soggetti pubblici rivolte alla diffusione dei risultati della ricerca nel sistema economico e puo' contribuire a determinare le condizioni per la costituzione di imprese altamente innovative, con un'utilizzazione temporanea di personale di ricerca del C.N.R., anche in costanza di rapporto di lavoro, all'uopo regolando tra ente, impresa o altro soggetto promotore, scelti con avviso pubblico, le questioni attinenti ai diritti di proprieta' intellettuale e all'eventuale utilizzo di istituti e attrezzature del C.N.R.