Art. 3
                              Strumenti

  1.  Per  lo  svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2 e di
ogni  altra attivita' connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei
risultati  della  propria  ricerca,  il  C.N.R.,  secondo  criteri  e
modalita' determinati con proprio regolamento, puo' stipulare accordi
e  convenzioni,  partecipare  o  costituire  consorzi,  fondazioni  o
societa'  con  soggetti  pubblici e privati, italiani e stranieri. La
costituzione  o la partecipazione in societa' con apporto finanziario
al  capitale sociale superiore a 500 milioni di lire o con quota pari
o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale e' soggetta
ad  autorizzazione  preventiva  del Ministro dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e tecnologica, acquisito nel termine perentorio
di  quarantacinque  giorni  il  parere  del  Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione economica. Decorsi sessanta giorni
dalla  richiesta  di  autorizzazione,  in  assenza di osservazioni da
parte  del  Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e
tecnologica,  l'autorizzazione  si  intende  concessa. Il C.N.R. puo'
altresi'   partecipare   a   centri   di  ricerca  internazionali  in
collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi.
  2.  Nella  relazione  di  cui  all'articolo  9,  comma 2, il C.N.R.
riferisce  sull'attivita' svolta dai consorzi, fondazioni, societa' o
centri  comunque costituiti o partecipati dall'ente, evidenziando gli
obiettivi e i risultati raggiunti.
  3. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), con
convenzioni  o  partecipazioni di cui al comma 1, il C.N.R. puo' dare
applicazione anche a normative, indirizzi o programmi delle regioni o
di  altri  soggetti  pubblici  rivolte  alla diffusione dei risultati
della  ricerca nel sistema economico e puo' contribuire a determinare
le  condizioni  per  la costituzione di imprese altamente innovative,
con  un'utilizzazione  temporanea di personale di ricerca del C.N.R.,
anche in costanza di rapporto di lavoro, all'uopo regolando tra ente,
impresa  o  altro  soggetto promotore, scelti con avviso pubblico, le
questioni   attinenti   ai  diritti  di  proprieta'  intellettuale  e
all'eventuale utilizzo di istituti e attrezzature del C.N.R.