Art. 3.
  1. La presente legge entra in  vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta fficiale.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 26 gennaio 1999
                              SCALFARO
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Dini, Ministro degli affari esteri
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
                            _____________
 CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA
   REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO Dl SVEZIA ALLA CONVENZIONE
   CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE DELLE
  DECISlONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE, NONCHE' AL PROTOCOLLO
RELATIVO ALLA SUA INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE Dl GIUSTIZIA,
  CON GLI ADATTAMENTI AD ESSI APPORTATI DALLA CONVENZIONE RELATIVA
 ALL'ADESIONE DEL REGNO Dl DANIMARCA, DELL'IRLANDA E DEL REGNO UNITO
   Dl GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALLA CONVENZIONE RELATIVA
 ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA E DALLA CONVENZIONE RELATlVA
   ALL'ADESIONE DEL REGNO Dl SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE
                              PREAMBOLO
   LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA  COMUNITA'
EUROPEA,
   CONSIDERANDO   che  la  Repubblica  d'Austria,  la  Repubblica  di
Finlandia e il Regno di Svezia, divenendo membri dall'Unione europea,
si  sono  impegnati  ad  aderire  alla  convenziono  concernente   la
competenza  giurisdizionale e l'esecuzione dalle decisioni in materia
civile e commerciale ed al protocollo relativo all'interpretazione di
tale  convenzione  da  parte  della  Corte  di  giustizia,  con   gli
adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione
dal  Regno  di  Danimarca.  dell'Irlanda  e  del  Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord e con gli adattamenti ad  essi  apportati
dalla  convenzione  relativa  all'adesione  della Repubblica ellenica
nonche' con gli  adattamenti  ad  essi  apportati  dalla  convenzione
relativa   all'adesione  del  Regno  di  Spagna  e  della  Repubblica
portoghese, e ad avviare a tal fina negoziati con  gli  Stati  membri
della Comunita' per apportare i necessari adattamenti;
   CONSAPEVOLI  che  il  16  settembre  1988  gli  Stati membri della
Comunita' europea e gli Stati  membri  dell'associazione  europea  di
libero   scambio  (EFTA)  hanno  concluso  a  Lugano  la  convenzione
concernente  le  competenza  giurisdizionale  e  l'esecuzione   delle
decisioni  in  materia  civile  e  commerciale che estende i principi
della convenzione di Bruxelles egli Stati che parteciperanno  a  tale
convenzione,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
                                TITOLO I
                         Disposizioni generali
                             Articolo 1
   La  Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di
Svezia  aderiscono  alla  convenzione   concernente   la   competenza
giurisdizionale  e  l'esecuzione  delle decisioni in materia civile e
commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre  1968,  in  appresso
denominata  "convenzione del 1968, ed al protocollo relativo alla sua
interpretazione  da  parte  della  Corte  di  giustizia.  firmato   a
Lussemburgo  il 3 giugno 1971, in appresso denominato "protocollo del
1971", quali risultano dopo tutti gli adattamenti e le  modifiche  ad
essi apportati:
   a)  dalla  convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, in
appresso denominata
   "convenzione  del  1978",  relativa  all'adesione  del  Regno   di
Danimarca,  dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonche'
al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della  Corte
di giustizia,
   b)  dalla convenzione firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982, in
appresso denominata "convenzione  del  1982",  relativa  all'adesione
della  Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in  materia  civile  e
commerciale,  nonche' al protocollo relativo alla sua interpretazione
da parte delle  Corte  di  giustizia  con  gli  adattamenti  ad  essi
apportati  dalla  convenzione  relativa  all'adesione  del  Regno  di
Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e  Irlanda
del Nord,
   c) dalla convenzione firmata a San Sebastian il 26 maggio 1989, in
appresso  denominata "convenzione del 1989" relativa all'adesione del
Regno di  Spagna  e  della  Repubblica  portoghese  alla  convenzione
concernente   la  competenza  giurisdizionale  e  l'esecuzione  delle
decisioni in materia civile  e  commerciale,  nonche'  al  protocollo
relativo  alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia,
con gli adattamenti ad  essi  apportati  dalla  convenzione  relativa
all'adesione  del  Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e con  gli  adattamenti  ad  essi
apportati  dalla  convenzione  relativa all'adesione della Repubblica
ellenica.
                               TITOLO II
                 Adattamenti della convenzione del 1968
                             Articolo 2
   Nell'articolo  3,  secondo  comma della convenzione del 1968, come
modificato dall'articolo 4 della convenzione del 1978,  dall'articolo
3  della convenzione del 1982 e dall'articolo 3 della convenzione del
1989 sono inseriti i seguenti trattini:
   a) tra il nono e il decimo trattino:
   " -  in  Austria:  l'articolo  99  della  legge  sulla  competenza
giudiziaria (Jurisdiktionsnorm);";
   b) tra il decimo e l'undicesimo trattino:
   "  - in Finlandia: "oikeudenkaymiscaari/rattegangsbalken", il capo
10, articolo 1, primo comma, seconda, terza e quarta frase;
   - in Svezia: il capo 10, articolo 3, primo comma, prima frase  del
codice di procedura civile (rattegangsbalken),".
                             Articolo 3
   Nell'articolo  32,  paragrafo  1  della convenzione del 1968, come
modificato dall'articolo 16 della convenzione del 1978, dall'articolo
4 della convenzione del 1982 e dall'articolo  10  della,  convenzione
del 1989 sono inseriti i seguenti trattini:
   a) tra il decimo e l'undicesimo trattino:
   " - in Austria, al "Bezirksgericht";";
   b) tra l'undicesimo e il dodicesimo trattino:
   " - in Finlandia, al "karajaoikeus/tingsratt";
     - in Svezia, allo "Svea hovratt";".
                             Articolo 4
   1. Nell'articolo 37, paragrafo 1 della convenzione del 1968, comma
modificato dall'articolo 17 della convenzione del 1978, dall'articolo
5  della  convenzione  del 1982 e dall'articolo .11 della convenzione
del 1989 sono inseriti i seguenti trattini:
   a) tra il decimo e l'undicesimo trattino:
   " - in Austria, dinanzi al "Bezirksgericht";";
   b) tra l'undicesimo e il dodicesimo trattino:
   " - in Finlandia, dinanzi al "hovioikeus/hovtatt";
     - in Svezia, dinanzi allo "Svea hovratt";".
   2.  Nell'articolo 37, paragrafo 2 della convenzione del 1968, come
modificato dall'articolo 17 della convenzione del 1978, dall'articolo
5 della convenzione del 1982 e dall'articolo 11,  paragrafo  2  della
convenzione del 1989 sono inseriti i seguenti trattini:
   a) tra il quarto e il quinto trattino:
   "  -  'Revisionskekurs"  in  caso  di  procedimento  di ricorso, e
ricorso (Berufung) con eventuale possibilita' di revisione,  in  caso
di opposizione, in Austria;";
   b) tra il quinto e il sesto trattino:
   "  -  ricorso  dinanzi  al  "karkein  oikeus/hogsta domstolen", in
Finlandia;
     - ricorso dinanzi allo "Hogsta Domstolen", in Svezia;".
                             Articolo 5
   Nell'articolo 40, paragrafo 1 della  convenzione  del  1968,  come
modificato dall'articolo 19 della convenzione del 1978, dall'articolo
6 della convenzione del 1982 e dall'articolo 12 della convenzione del
1989 sono inseriti i seguenti trattini:
   a) tra il decimo e l'undicesimo trattino:
   " - in Austria, dinanzi al "Bezirksgericht";"
   b) tra l'undicesimo e il dodicesimo trattino:
   " - in Finlandia, dinanzi al "hovioikeus/hovratten";
     - in Svezia, dinanzi allo "Svea hovratt";".
                             Articolo 6
   Nell'articolo  41  della  convenzione  dal  1968,  come modificato
dall'articolo 20 della convenzione del 1978,  dall'articolo  7  della
convenzione  del  1982 e dall'articolo 13 della convenzione del 1989,
sono inseriti i seguenti trattini:
   a) tra il quarto a il quinto trattino:
   " - 'Revisionsrekurs", in Austria;";
   b) tra il quinto o il sesto trattino:
   "  -  ricorso  dinanzi  al  "korkein  oikeus/hogsta domstolen", in
Finlandia;
     - ricorso dinanzi allo "Hogsta domstolen", in Svezia;".
                             Articolo 7
   Nell'elenco  delle  convenzioni  di  cui  all'articolo  55   della
convenzione   del   1968,  come  modificato  dall'articolo  24  della
convenzione del 1978, dall'articolo 8 della convenzione  del  1982  e
dall'articolo  18  della  convenzione  del  1989,  sono  inserite, in
posizione  appropriata  nell'ordine   cronologico,   le   convenzioni
seguenti:
   "  -  la  convenzione  tra  il  Regno  del  Belgio e l'Austria sul
riconoscimento reciproco e la reciproca  esecuzione  delle  decisioni
giudiziarie  e  degli  atti  autentici  in  materia  di  obbligazioni
alimentari, firmata a Vienna il 25 ottobre 1957;
   - la convenzione tra la  Repubblica  federale  di  Germania  e  la
Repubblica  d'Austria  sul  riconoscimento  reciproco  e la reciproca
esecuzione delle decisioni e transazioni  giudiziarie  o  degli  atti
autentici  in  materia  civile  e  commerciale, firmata a Vienna il 6
giugno 1959;
   - la convenziona tra il Regno del Belgio e la Repubblica d'Austria
sul  riconoscimento  reciproco  e  la  reciproca   esecuzione   delle
decisioni   giudiziarie,   delle  sentenze  arbitrali  a  degli  atti
autentici in materia civile e commerciale, firmata  a  Vienna  il  16
giugno 1959;
   -  la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica d'Austria sul
riconoscimento reciproco e la reciproca  esecuzione  delle  decisioni
giudiziarie  in  materia civile o commerciale, firmata a Vienna il 14
luglio 1961, ed il relativo protocollo firmato a Londra  il  6  marzo
1970;
   -  la  convenziono  tra  il  Regno dei Paesi Bassi e Ia Repubblica
d'Austria sul riconoscimento  reciproco  e  la  reciproca  esecuzione
delle  decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile
e commerciale, firmata all'Aia il 6 febbraio 1963;
   - la convenzione  tra  la  Repubblica  francese  e  la  Repubblica
d'Austria   sul   riconoscimento   e   l'esecuzione  delle  dacisioni
giudiziarie e degli atti autentici in materia civile  e  commerciale,
firmata a Vienna il 15 luglio 1966;
   - la convenzione tra il Granducato del Lussemburgo e la Repubblica
d'Austria   sul   riconoscimento   e   l'esecuzione  delle  decisioni
giudiziarie e degli atti autentici in materia civile  e  commerciale,
firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971;
   -  la  convenzione  tra  la  Repubblica  italiana  e la Repubblica
d'Austria  per  il  riconoscimento  e   l'esecuzione   di   decisioni
giudiziarie   in   materia   civile  o  commerciale,  di  transazioni
giudiziarie e di atti notarili, firmata a Roma il t 6 novembre 1971;
   -  la  convenzione  tra  la  Repubblica di Finlandia la Repubblica
d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia  e  il  Regno  di
Danimarca  sul  riconoscimento  o  l'esecuzione  delle  decisioni  in
materia civile, firmata a Copenaghen l'11 ottobre 1977;
   - la convenzione tra la Repubblica d'Austria e il Regno di  Svezia
sul  riconoscimento  e l'esecuzione delle sentenze in materia civile,
firmata a Stoccolma il 16 settembre 1982;
   - la convenzione tra la Repubblica d'Austria e il Regno di  Spagna
sul  riconoscimento  e  l'esecuzione  delle  decisioni  e transazioni
giudiziarie e degli atti autentici esecutivi,  in  materia  civile  e
commerciale firmata a Vienna il 17 febbraio 1984, e
   -  la  convenzione  tra la Repubblica di Finlandia e la Repubblica
d'Austria  sul  riconoscimento  e  l'esecuzione  delle  decisioni  in
materia civile, firmata a Vienna il 17 novembre 1986.".
                               TITOLO III
     Adattamenti del protocollo allegato alla convenzione del 1968
                             Articolo 8
   L'articolo  V  del protocollo allegato alla convenzione del 1968 e
sostituito dal seguente testo:
                             "Articolo V
   La competenza giudiziaria, contemplata all'articolo 6, punto  2  e
all'articolo 10, concernente la chiamata in garanzia o la chiamata in
causa, non puo' essere invocata nella Repubblica federale di Germania
e nella Repubblica d'Austria. ogni persona domiciliata nel territorio
di un altro Stato contraente puo' essere chiamata a comparire dinanzi
ai giudici:
   -  della  Repubblica  federale  di Germania, in applicazione degli
articoli  68,  e  da  72  a  74  del  Codice  di   procedure   civile
(Zivilprozessordnung) concernenti la litis denuntiatio;
   -  della  Repubblica  d'Austria, conformemente all'articolo 21 del
Codice di procedura civile (Zivilprorossordnung) concernente la litis
denuntiatio.
   Le  decisioni  rese  negli  altri  Stati  contraenti   in   virtu'
dell'articolo  6,  punto  2  e  dell'articolo 10 sono riconosciute ed
eseguite nella Repubblica federale di  Germania  e  nella  Repubblica
d'Austria,  conformemente  al  titolo  III.  Gli effetti prodotti nei
confronti dei terzi  prodotti,  in  applicazione  delle  disposizioni
contemplate  dal  precedente comma, dalle sentenze rese in tali Stati
sono parimenti riconosciuti negli altri Stati contraenti.".
                             Articolo 9
   L'articolo V bis del protocollo allegato alla convenzione del 1968
e completato dal seguente testo:
   "In  Svezia, in caso di procedure sommarie relative ad ingiunzioni
dl pagamento (batalningsforelaggande)  e  a  provvedimenti  cautelari
(handrackning)    i    termini    "giudici"    "tribunale",   "organi
giurisdizionali" e "autorita'  giudiziaria"  comprendono  l'autorita'
pubblica svedese per l'esecuzione forzata (kronofogdemyndighet).".
                             Articolo 10
   Il protocollo allegato alla convenzione del 1968 e' completato dal
seguente orticolo:
                         Articolo V sexies:
   Sono  parimenti  considerati atti autentici ai sensi dell'articolo
50, primo comma della  convenzione,  le  convenzioni  in  materia  di
obbligazioni    alimentari    concluse    davanti    alle   autorita'
amministrative o da esse autenticate.".
                               TITOL0 IV
                  Adattamenti del protocollo del 1971
                             Articolo 11
   L'articolo  1   del   protocollo   del   1971,   come   modificato
dall'articolo  30  della convenzione del 1978, dell'articolo 10 della
convenziono del 1982 e dell'articolo 24 della convenzione del 1989 e'
completato dal seguente comma:
   "La Corte di  giustizia  delle  Comunita'  europee  e'  ugualmente
competente  a  pronunciarsi  sull'interpretazione  della  convenzione
relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di
Finlandia e del Regno di Svezia alla  convenzione  del  27  settembre
1968  nonche'  al presente protocollo, adattati dalle convenzioni del
1978, del 1982 e del 1989.".
                             Articolo 12
   Nell'articolo 2, punto 1 del protocollo del 1971, come  modificato
dall'articolo  31  della convenziono del 1978, dall'articolo 11 della
convenzione del 1982 e dall'articolo 25 della  convenzione  del  1989
sono inseriti i seguenti trattini:
   a) tra il nono e il decimo trattino:
   "     -     in     Austria:     l'"Oberste     Gerichtshof",    il
"Verwaltungsgereichtshof" e il "Verfassunggerichtshof";
   b) tra il decimo e l'undicesimo trattino:
   " - in  Finlandia:  il  "karkein  oikeus/hogsta  domstolen"  e  il
"korkein hallinto-oikeus/hogsta forvaltningsdomstolen",
     -  in  Svezia,  lo  "Hogsta  domstolen",  il  "Regeringsratten",
l'"Arbetsdomstolen" e il "Marknadsomstolen";"
                                TITOLO V
                        Disposizioni transitorie
                             Articolo 13
   1. La convenzione  del  1968  ed  il  protocollo  del  1971,  come
modificati  dalla  convenzione  del 1978, dalla convenzione del 1982,
dalla convenzione del 1989 e dalla presente convenzione, si applicano
solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti
posteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione nello
Stato  di  origine  e,  quando  e'  chiesto   il   riconoscimento   o
l'esecuzione  di  una  decisione  o di un atto autentico, nello Stato
richiesto.
   2. Tuttavia le decisioni rese dopo la data dell'entrata in  vigore
della  presente  convenzione nelle relazioni tra lo Stato d'origine e
lo Stato richiesto, a seguito di azioni proposte prima di tale  data,
sono  riconosciute  ed  eseguite  conformemente alle disposizioni del
titolo III della convenzione del 1868, modificata  dalla  convenzione
del  1978,  dalla  convenzione del 1982, dalla convenzione del 1989 o
dalla presente convenzione, se la competenza  era  fondata  su  norme
conformi  alle  disposizioni del titolo II della convenziono del 1968
modificato o alle disposizioni previste da una  convenzione  gia'  in
vigore  tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della
proposizione dell'azione.
                               TITOLO VII
                          Disposizioni finali
                             Articolo 14
   1.  Il  Segretario  Generale  del  Consiglio  dell'Unione  europea
consegna  ai  governi della Repubblica d'Austria, della Repubblica di
Finlandia e del Regno di Svezia una copia certificata conforme  della
convenzione  del 1968, dal protocollo del 1971, della convenzione del
1978, della convenzione del 1982 e della  convenzione  del  1989,  in
lingua   danese,   francese,  greca,  inglese,  irlandese,  italiana,
olandese, portoghese, spagnola e tedesca.
   2. I testi della convenzione del 1968, del  protocollo  del  1971,
della  convenzione  del  1978,  della  convenzione  del  1982 e della
convenzione del 1989 redatti nelle lingue finlandese e svedese  fanno
fede  alle  stesse condizioni degli altri testi della convenzione del
1968, del protocollo del 1971,  della  convenzione  del  1978,  della
convenzione del 1982 e della convenzione del 1989.
                             Articolo 15
   La  presente  convenzione e' ratificata dagli Stati firmatari. Gli
strumenti di ratifica sono depositati presso il  Segretario  Generale
del Consiglio dell'Unione europea.
                             Articolo 16
   1.  La  presente  convenzione  entra in vigore il primo giorno del
terzo mese successivo alla  data  del  deposito  degli  strumenti  di
ratifica da parte di due Stati firmatari, uno dei quali dev'essere la
Repubblica  d'Austria,  la  Repubblica  di  Finlandia  o  il Regno di
Svezia.
   2. Nei confronti  di  ogni  altro  Stato  firmatario  la  presente
convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo
al deposito del rispettivo strumento di ratifica.
                             Articolo 17
   Il  Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea notifica
agli Stati firmatari:
   a) il deposito di ogni strumento di ratifica;
   b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli
Stati contraenti.
                             Articolo 18
   La presente convenzione, redatta  in  esemplare  unico  in  lingua
danese,  finlandese,  francese,  greca, inglese, irlandese, italiana,
olandese, portoghese, spagnola, svedese e  tedesca,  i  dodici  testi
facenti  ugualmente fede, e depositata negli archivi del Segretariato
generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Segretario Generale ne
consegna una copia certificata conforme al governo di ciascuno  degli
Stati firmatari.
   Fatto      a      Bruxelles,      addi'     ventinove     novembre
millenovecentonovantasei.
                                _______________