Art. 3 
        (Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 
                      30 dicembre 1992, n.502) 
  1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 
  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  e'  sostituito  dai
  seguenti: 
"1. Le regioni, attraverso le unita' sanitarie locali, assicurano i 
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo  1,  avvalendosi
anche delle aziende di cui all'articolo 4. 
  1-bis. In funzione del perseguimento dei loro  fini  istituzionali,
le  unita'  sanitarie  locali  si  costituiscono   in   aziende   con
personalita' giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la  loro
organizzazione e funzionamento sono disciplinati con  atto  aziendale
di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti con
la legge regionale di cui  all'articolo  2,  comma  2-sexies.  L'atto
aziendale  individua  le  strutture  operative  dotate  di  autonomia
gestionale  o  tecnico-professionale,  soggette   a   rendicontazione
analitica. 
  1 -ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano  la  propria
attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita'  e  sono
tenute al rispetto del vincolo di bilancio,  attraverso  l'equilibrio
di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di  risorse  finanziarie.
Agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti  di  fornitura
di beni e servizi, il cui valore sia  inferiore  a  quello  stabilito
dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o  contrattati
direttamente secondo le norme di diritto privato  indicate  nell'atto
aziendale di cui al comma 1-bis. 
  1-quater. Sono organi  dell'azienda  il  direttore  generale  e  il
collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale  di
cui al comma 1-bis; e'  responsabile  della  gestione  complessiva  e
nomina i responsabili  delle  strutture  operative  dell'azienda.  Il
direttore  generale  e'  coadiuvato,  nell'esercizio  delle   proprie
funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario.  Le
regioni  disciplinano  forme  e  modalita'  per  la  direzione  e  il
coordinamento delle attivita' sociosanitarie a  elevata  integrazione
sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di  direzione
di cui all'articolo 17 per le attivita' ivi indicate. 
  1-quinquies. Il direttore amministrativo e il  direttore  sanitario
sono nominati dal direttore generale . Essi  partecipano,  unitamente
al direttore generale, che ne ha la responsabilita',  alla  direzione
dell'azienda,  assumono  diretta   responsabilita'   delle   funzioni
attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione  di
proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione
generale.". 
  2. Sono abrogati i commi 2; 4; 5, lettere a), b), c), d), e),f); 6,
quarto, quinto, settimo, dodicesimo,  tredicesimo  e  quattordicesimo
periodo; 7, primo, secondo, terzo, quarto, ottavo, limitatamente alle
parole: "e fornisce parere obbligatorio al direttore  generale  sugli
atti relativi alle materie di competenza" e nono  periodo;  8  e  13,
primo,  secondo,  terzo,  dodicesimo,  tredicesimo,   quattordicesimo
periodo, dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
502, e successive modificazioni. 
  3. Dopo l'articolo 3 del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,
n.502, sono inseriti i seguenti: 
                             "Art. 3-bis 
(Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario) 
  1. I provvedimenti di nomina dei direttori  generali  delle  unita'
sanitarie  locali  e  delle   aziende   ospedaliere   sono   adottati
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3. 
  2. La nomina del direttore  generale  deve  essere  effettuata  nel
termine  perentorio  di  sessanta  giorni  dalla  data   di   vacanza
dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica  l'articolo  2,  comma
2-octies. 
 3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) diploma di laurea; 
b) esperienza   almeno   quinquennale   di   direzione   tecnica    o
   amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in
   posizione  dirigenziale  con  autonomia   gestionale   e   diretta
   responsabilita'  delle  risorse  umane,  tecniche  o  finanziarie,
   svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso. 
  4. I direttori generali nominati devono  produrre,  entro  diciotto
mesi  dalla  nomina,  il  certificato  di  frequenza  del  corso   di
formazione in materia di  sanita'  pubblica  e  di  organizzazione  e
gestione sanitaria. I predetti corsi  sono  organizzati  ed  attivati
dalle regioni, anche in ambito interregionale  ed  in  collaborazione
con le universita' o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai
sensi dell'articolo  16-ter,  operanti  nel  campo  della  formazione
manageriale,  con  periodicita'  almeno  biennale.  I  contenuti,  la
metodologia delle attivita' didattiche,  la  durata  dei  corsi,  non
inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore  a
sei mesi, nonche' le modalita' di conseguimento della certificazione,
sono stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, che modifica il  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, con  decreto  del  Ministro
della sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. I direttori generali in carica alla data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto  producono  il  certificato  di  cui  al
presente comma entro diciotto mesi da tale data. 
  5. Le regioni  determinano  preventivamente,  in  via  generale,  i
criteri di valutazione dell'attivita' dei direttori generali,  avendo
riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro  della
programmazione   regionale,   con   particolare   riferimento    alla
efficienza, efficacia e funzionalita' dei servizi sanitari.  All'atto
della nomina di  ciascun  direttore  generale,  esse  definiscono  ed
assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di
funzionamento dei servizi, con  riferimento  alle  relative  risorse,
ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. 
  6. Trascorsi  diciotto  mesi  dalla  nomina  di  ciascun  direttore
generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti  e  il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere
del sindaco o della conferenza dei sindaci  di  cui  all'articolo  3,
comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui
all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre
mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica
in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del  direttore
generale, salvo quanto disposto dal comma 7. 
  7. Quando  ricorrano  gravi  motivi  o  la  gestione  presenti  una
situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o  del
principio di buon andamento e di imparzialita' della amministrazione,
la  regione  risolve  il  contratto  dichiarando  la  decadenza   del
direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi  la
regione provvede previo parere della Conferenza di  cui  all'articolo
2, comma 2-bis, che si esprime nel  termine  di  dieci  giorni  dalla
richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione  del  contratto
puo' avere comunque corso.  Si  prescinde  dal  parere  nei  casi  di
particolare gravita' e  urgenza.  Il  sindaco  o  la  Conferenza  dei
sindaci di cui all'articolo 3,  comma  14,  ovvero,  per  le  aziende
ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2,  comma  2-bis,  nel
caso  di  manifesta  inattuazione  nella  realizzazione   del   Piano
attuativo locale,  possono  chiedere  alla  regione  di  revocare  il
direttore generale, o di non disporne la conferma, ove  il  contratto
sia gia' scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di
cui al comma 6 e al presente comma riguardano  i  direttori  generali
delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma
2-bis  e'  integrata  con  il  sindaco  del  comune  capoluogo  della
provincia in cui e' situata l'azienda. 
  8. Il rapporto di lavoro  del  direttore  generale,  del  direttore
amministrativo e del direttore sanitario e' esclusivo ed e'  regolato
da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e  non
superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in  osservanza  delle
norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione
disciplina le cause di risoluzione  del  rapporto  con  il  direttore
amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del
direttore  generale,  del  direttore  sanitario   e   del   direttore
amministrativo e' definito, in sede  di  revisione  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n.  502,  anche
con  riferimento  ai  trattamenti   previsti   dalla   contrattazione
collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza  medica
e amministrativa. 
  9. La regione puo' stabilire che il conferimento  dell'incarico  di
direttore  amministrativo  sia  subordinato,  in  analogia  a  quanto
previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla  frequenza
del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico
di direttore generale o del corso di formazione  manageriale  di  cui
all'articolo  7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
dicembre 1997, n. 484, o di altro  corso  di  formazione  manageriale
appositamente programmato. 
  10. La  carica  di  direttore  generale  e'  incompatibile  con  la
sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. 
  11. La nomina a  direttore  generale,  amministrativo  e  sanitario
determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in  aspettativa
senza assegni e il diritto al mantenimento del  posto.  L'aspettativa
e' concessa entro sessanta giorni  dalla  richiesta.  Il  periodo  di
aspettativa e' utile ai fini  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza.  Le  amministrazioni  di   appartenenza   provvedono   ad
effettuare   il   versamento   dei   contributi   previdenziali    ed
assistenziali  comprensivi  delle  quote  a  carico  del  dipendente,
calcolati  sul  trattamento  economico  corrisposto  per   l'incarico
conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo  3,  comma  7,
del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181,  e  a  richiedere  il
rimborso  di  tutto  l'onere  da  esse   complessivamente   sostenuto
all'unita' sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la
quale procede al recupero della quota a carico del l'interessato. 
  12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori  dei  casi  di
cui  al  comma  11,   siano   iscritti   all'assicurazione   generale
obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive  della  medesima,
la contribuzione dovuta sul  trattamento  economico  corrisposto  nei
limiti dei massimali previsti dall'articolo 3, comma 7,  del  decreto
legislativo 24 aprile 1997, n.181, e' versata  dall'unita'  sanitaria
locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della
quota a carico del l'interessato. 
  13. In sede di revisione del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 19 luglio 1995, n.  502,  si  applica  il  comma  5  del
presente articolo. 
  14. Il rapporto di lavoro  del  personale  del  Servizio  sanitario
nazionale e' regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.29,
e, successive modificazioni. Per la programmazione  delle  assunzioni
si applica l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e suc-
cessive modificazioni. 
  15. In sede di prima applicazione, le regioni possono  disporre  la
proroga dei contratti con i direttori  generali  in  carica  all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di
dodici mesi. 
                             Art. 3-ter 
                        (Collegio sindacale) 
  1. Il collegio sindacale: 
a) verifica   l'amministrazione   dell'azienda   sotto   il   profilo
   economico; 
b) vigila sull'osservanza della legge; 
c) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita' del
   bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed
   effettua periodicamente verifiche di cassa; 
d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su  richiesta
   di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando
   immediatamente  i  fatti  se  vi  e'  fondato  sospetto  di  gravi
   irregolarita'; trasmette periodicamente, e  comunque  con  cadenza
   almeno   semestrale,   una   propria   relazione    sull'andamento
   dell'attivita'  dell'unita'  sanitaria   locale   o   dell'azienda
   ospedaliera rispettivamente  alla  Conferenza  dei  sindaci  o  al
   sindaco del comune  capoluogo  della  provincia  dove  e'  situata
   l'azienda stessa. 
  2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di
ispezione e controllo, anche individualmente. 
  3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed e' composto  da
cinque membri, di cui due designati dalla regione, uno designato  dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
uno dal Ministro della sanita' e uno dalla  Conferenza  dei  sindaci;
per le  aziende  ospedaliere  quest'ultimo  componente  e'  designato
dall'organismo  di  rappresentanza  dei  comuni.  I  componenti   del
collegio sindacale sono scelti tra  gli  iscritti  nel  registro  dei
revisori  contabili  istituito  presso  il  Ministero  di  grazia   e
giustizia, ovvero tra i funzionari  del  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato  per
almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei
collegi sindacali. 
  4. I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio  dei
revisori delle  aziende  unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende
ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui  al
presente articolo. 
                            Art. 3-quater 
                             (Distretto) 
  1. La  legge  regionale  disciplina  l'articolazione  in  distretti
dell'unita' sanitaria locale. Il distretto e' individuato, sulla base
dei criteri di  cui  all'articolo  2,  comma  2-sexies,  lettera  c),
dall'atto aziendale di cui all'articolo 3,  comma  1-bis,  garantendo
una popolazione minima di almeno sessantamila abitanti, salvo che  la
regione, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche  del
territorio  o  della  bassa  densita'  della  popolazione  residente,
disponga diversamente. 
  2. Il distretto assicura i servizi di assistenza primaria  relativi
alle attivita'  sanitarie  e  sociosanitarie  di  cui  all'  articolo
3-quinquies, nonche' il coordinamento  delle  proprie  attivita'  con
quella dei dipartimenti e dei servizi aziendali,  inclusi  i  presidi
ospedalieri, inserendole organicamente nel Programma delle  attivita'
territoriali.  Al  distretto  sono  attribuite  risorse  definite  in
rapporto agli obiettivi di salute della popolazione  di  riferimento.
Nell'ambito delle  risorse  assegnate,  il  distretto  e'  dotato  di
autonomia   tecnico-gestionale    ed    economico-finanziaria,    con
contabilita' separata all'interno del bilancio della unita' sanitaria
locale. 
  3. Il Programma delle attivita' territoriali, basato sul  principio
della intersettorialita' degli interventi cui concorrono  le  diverse
strutture operative: 
a) prevede  la  localizzazione  dei  servizi  di   cui   all'articolo
   3-quinquies; 
b) determina le risorse per  l'integrazione  socio-sanitaria  di  cui
   all'articolo  3-septies  e  le  quote  rispettivamente  a   carico
   dell'unita'  sanitaria   locale   e   dei   comuni,   nonche'   la
   localizzazione dei presidi per il territorio di competenza; 
c) e' proposto, sulla base delle risorse assegnate  e  previo  parere
   del Comitato dei sindaci di distretto, dal direttore di  distretto
   ed e' approvato dal direttore  generale,  d'intesa,  limitatamente
   alle attivita' sociosanitarie, con il Comitato medesimo  e  tenuto
   conto delle priorita' stabilite a livello regionale. 
  4. Il Comitato dei sindaci di distretto, la cui organizzazione e il
cui funzionamento sono  disciplinati  dalla  regione,  concorre  alla
verifica del raggiungimento dei  risultati  di  salute  definiti  dal
Programma delle attivita' territoriali. Nei comuni  la  cui  ampiezza
territoriale coincide con quella dell'unita' sanitaria  locale  o  la
supera il  Comitato  dei  sindaci  di  distretto  e'  sostituito  dal
Comitato dei presidenti di circoscrizione. 
                          Art. 3-quinquies 
                 (Funzioni e risorse del distretto) 
  1. Le regioni disciplinano l'organizzazione del distretto  in  modo
da garantire: 
a) l'assistenza primaria, ivi compresa la continuita'  assistenziale,
   attraverso   il    necessario    coordinamento    e    l'approccio
   multidisciplinare, in ambulatorio e a  domicilio,  tra  medici  di
   medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi  di  guardia
   medica notturna e festiva e i presidi specialistici ambulatoriali;
   b) il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri
   di libera scelta con le strutture operative  a  gestione  diretta,
   organizzate in base  al  modello  dipartimentale,  nonche'  con  i
   servizi specialistici ambulatoriali e le strutture ospedaliere  ed
   extraospedaliere accreditate; 
c) l'erogazione delle  prestazioni  sanitarie  a  rilevanza  sociale,
  connotate da  specifica  ed  elevata  integrazione,  nonche'  delle
  prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate dai  comuni.
  2. Il distretto garantisce: 
a) assistenza specialistica ambulatoriale; 
b) attivita'  o  servizi  per  la  prevenzione  e   la   cura   delle
   tossicodipendenze; 
c) attivita' o servizi  consultoriali  per  la  tutela  della  salute
   dell'infanzia, della donna e della famiglia; 
d) attivita' o servizi rivolti a disabili ed anziani; 
e) attivita' o servizi di assistenza domiciliare integrata; 
f) attivita' o servizi per le patologie da HIV e per le patologie  in
   fase terminale. 
  3.  Trovano  inoltre  collocazione  funzionale  nel  distretto   le
articolazioni organizzative del dipartimento di salute mentale e  del
dipartimento di prevenzione, con particolare riferimento  ai  servizi
alla persona. 
                            Art. 3-sexies 
                      (Direttore di distretto) 
  1.  Il  direttore  del  distretto  realizza  le  indicazioni  della
direzione aziendale, gestisce le risorse assegnate al  distretto,  in
modo da garantire l'accesso della popolazione  alle  strutture  e  ai
servizi, l'integrazione tra i servizi e la continuita' assistenziale. 
Il  direttore  del  distretto  supporta  la  direzione  generale  nei
rapporti con i sindaci del distretto. 
  2.  Il  direttore  di  distretto  si  avvale  di  un   ufficio   di
coordinamento   delle    attivita'    distrettuali,    composto    da
rappresentanti  delle  figure  professionali  operanti  nei   servizi
distrettuali.  Sono  membri   di   diritto   di   tale   ufficio   un
rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei  pediatri  di
libera scelta ed uno degli  specialisti  ambulatoriali  convenzionati
operanti nel distretto. 
  3. L'incarico di direttore di distretto e' attribuito dal direttore
generale  a  un  dirigente  dell'azienda,  che  abbia  maturato   una
specifica  esperienza  nei   servizi   territoriali   e   un'adeguata
formazione  nella   loro   organizzazione,   oppure   a   un   medico
convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma  1,  da  almeno  dieci
anni, con contestuale congelamento  di  un  corrispondente  posto  di
organico della dirigenza sanitaria. 
  4. La legge regionale disciplina gli oggetti di cui  agli  articoli
3- quater, comma 3, e 3-quinquies, comma 2 e 3, nonche'  al  comma  3
del  presente  articolo,  nel  rispetto  dei  principi   fondamentali
desumibili dalle medesime disposizioni; ove la regione non  disponga,
si applicano le predette disposizioni. 
                           Art. 3-septies 
                    (Integrazione sociosanitaria) 
  1. Si definiscono prestazioni  sociosanitarie  tutte  le  attivita'
atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni
di salute della  persona  che  richiedono  unitariamente  prestazioni
sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche
nel lungo periodo, la continuita' tra le azioni di cura e  quelle  di
riabilitazione. 
  2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono: 
a) prestazioni sanitarie a  rilevanza  sociale,  cioe'  le  attivita'
   finalizzate  alla  promozione  della  salute,  alla   prevenzione,
   individuazione, rimozione e contenimento di esiti  degenerativi  o
   invalidanti di patologie congenite e acquisite; 
b) prestazioni  sociali  a  rilevanza  sanitaria,  cioe'   tutte   le
   attivita' del sistema sociale che hanno l'obiettivo di  supportare
   la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilita'  o  di
   emarginazione condizionanti lo stato di salute. 
  3. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma
1, lettera n), della legge 30 novembre 1998,  n.  419,  da  emanarsi,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
su proposta  del  Ministro  della  sanita'  e  del  Ministro  per  la
solidarieta' sociale, individua, sulla base dei  principi  e  criteri
direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni  da  ricondurre
alle tipologie di cui al comma 2,  lettere  a)  e  b),  precisando  i
criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle  unita'
sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto  sono  individuate
le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui
al comma 4 e alle quali si applica il comma 5, e definiti  i  livelli
uniformi  di  assistenza  per  le  prestazioni  sociali   a   rilievo
sanitario. 
  4. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione  sanitaria
sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensita'
della componente sanitaria  e  attengono  prevalentemente  alle  aree
materno-infantile,  anziani,  handicap,  patologie  psichiatriche   e
dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV
e patologie in fase terminale, inabilita' o disabilita' conseguenti a
patologie cronico-degenerative. 
  5. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione  sanitaria
sono assicurate  dalle  aziende  sanitarie  e  comprese  nei  livelli
essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalita'  individuate
dalla vigente normativa e dai piani nazionali  e  regionali,  nonche'
dai progetti-obiettivo nazionali e regionali. 
  6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di  competenza
dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti
dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione determina,  sulla  base
dei criteri posti dall'atto di indirizzo e coordinamento  di  cui  al
comma 3, il finanziamento per le prestazioni  sanitarie  a  rilevanza
sociale,  sulla  base  di  quote  capitarie  correlate   ai   livelli
essenziali di assistenza. 
  7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della
sanita', il Ministro per la solidarieta' sociale e il Ministro per la
funzione pubblica, e' individuata all'interno della Carta dei servizi
una sezione dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari. 
  8. Fermo restando quanto previsto dal comma  5  e  dall'articolo  3
quinquies, comma 1, lettera c), le regioni disciplinano i  criteri  e
le modalita' mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono
l'integrazione,   su    base    distrettuale,    delle    prestazioni
sociosanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e
gli  atti  per  garantire  la   gestione   integrata   dei   processi
assistenziali sociosanitari. 
                            Art. 3-octies 
               (Area delle professioni sociosanitarie) 
  1. Con decreto del Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il
Ministro per la solidarieta' sociale e con il  Ministro  del  tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentito  il  Consiglio
superiore di sanita' e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano,  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
e' disciplinata  l'istituzione  all'interno  del  Servizio  sanitario
nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione  sanitaria
e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria. 
  2. Con decreto del Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il
Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  sentito  il  Ministro  per
l'universitae la ricerca scientifica e  tecnologica  e  acquisito  il
parere del Consiglio superiore di sanita', sono integrate le  tabelle
dei  servizi  e  delle  specializzazioni  equipollenti  previste  per
l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario  nazionale,
in  relazione  all'istituzione  dell'area  sociosanitaria  a  elevata
integrazione sanitaria. 
  3. Con decreto del Ministro. della  sanita',  di  concerto  con  il
Ministro per la solidarieta' sociale, sono individuati, sulla base di
parametri e criteri generali definiti dalla Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.281,  i
profili professionali dell'area sociosanitaria a elevata integrazione
sanitaria. 
  4. Le figure professionali di  livello  non  dirigenziale  operanti
nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare
con corsi di diploma universitario, sono individuate con  regolamento
del  Ministro   della   sanita',   di   concerto   con   i   Ministri
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e  per  la
solidarieta' sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto  1988,  n.  400;  i  relativi  ordinamenti  didattici  sono
definiti dagli atenei, ai sensi dell'articolo  17,  comma  95,  della
legge 15  maggio  1997,  n.  127,  sulla  base  di  criteri  generali
determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri
interessati,  tenendo   conto   dell'esigenza   di   una   formazione
interdisciplinare adeguata  alle  competenze  delineate  nei  profili
professionali e  attuata  con  la  collaborazione  di  piu'  facolta'
universitarie. 
  5. Le figure  professionali  operanti  nell'area  sociosanitaria  a
elevata integrazione sanitaria, da formare  in  corsi  a  cura  delle
regioni, sono individuate con regolamento del Ministro della  sanita'
di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le  regioni  e  le
provincie autonome di Trento e Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con  lo  stesso  decreto
sono definiti i relativi ordinamenti didattici.". 
 
          Note all'art. 3:
            - L'articolo del citato decreto  legislativo  n.  502-92,
          nel   testo   precedente  le  modificazioni  apportate  dal
          presente articolo, era il seguente:
            "Art. 3. (Organizzazione delle unita' sanitarie locali).
            1.  L'unita'  sanitaria  locale  e'  azienda  dotata   di
          personalita'     giuridica     pubblica,    di    autonomia
          organizzativa,  amministrativa,  patrimoniale,   contabile,
          gestionale  e  tecnica,  fermo  restando  il diritto-dovere
          degli organi rappresentativi di esprimere il bisogno socio-
          sanitario delle comunita' locali.
            2. L'unita' sanitaria locale  provvede  ad  assicurare  i
          livelli  di  assistenza  di  cui all'articolo 1 nel proprio
          ambito territoriale.
            3. L'unita' sanitaria locale puo' assumere la gestione di
          attivita'  o  servizi  socio-assistenziali  su  delega  dei
          singoli  enti  locali  con  oneri  a  totale  carico, degli
          stessi, ivi compresi quelli relativi al  personale,  e  con
          specifica contabilizzazione. L'unita' sanitaria locale pro-
          cede  alle  erogazioni  solo  dopo l'effettiva acquisizione
          delle necessarie disponibilita' finanziarie.
            4. Sono organi dell'unita' sanitaria locale il  direttore
          generale ed il collegio dei revisori. Il direttore generale
          e'  coadiuvato  dal direttore amministrativo, dal direttore
          sanitario  e  dal  consiglio  dei  sanitari   nonche'   dal
          coordinatore  dei  servizi  sociali,  nel caso previsto dal
          comma 3 in conformita' alla normativa regionale e con oneri
          a carico degli enti locali di cui allo stesso comma.
            5. Le regioni  disciplinano,  entro  il  31  marzo  1994,
          nell'ambito   della   propria   competenza   le   modalita'
          organizzative e di  funzionamento  delle  unita'  sanitarie
          locali prevedendo tra l'altro:
            a)  la  riduzione, sentite le province interessate, delle
          unita' sanitarie locali, prevedendo per ciascuna un  ambito
          territoriale   coincidente   di   norma  con  quello  della
          provincia.   In   relazione   a   condizioni   territoriali
          particolari, in specie delle aree montane, ed alla densita'
          e  distribuzione  della  popolazione,  la  regione  prevede
          ambiti territoriali di estensione diversa;
            b)  l'articolazione  delle  unita'  sanitarie  locali  in
          distretti;
            c)  i  criteri  per  la definizione dei rapporti attivi e
          passivi facenti capo  alle  preesistenti  unita'  sanitarie
          locali e unita' socio- sanitarie locali;
            d)  il  finanziamento  delle  unita' sanitarie locali che
          tenga conto della natura aziendale delle stesse nonche' del
          bacino d'utenza da servire e delle prestazioni da erogare;
            e)  le  modalita'  di  vigilanza e controllo sulle unita'
          sanitarie locali;
            f) il  divieto  alle  unita'  sanitarie  locali  ed  alle
          aziende  ospedaliere  di  cui  all'art.  4  di  ricorrere a
          qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve:
            1) l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella  misura
          massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate
          previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite
          di giro;
            2)  la contrazione di mutui o l'accensione di altre forme
          di credito, di durata non superiore a dieci  anni,  per  il
          finanziamento   di   spese   di   investimento   e   previa
          autorizzazione regionale, fino ad un ammontare  complessivo
          delle   relative  rate,  per  capitale  ed  interessi,  non
          superiore al 15 per cento delle  entrate  proprie  correnti
          previste  nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione
          della quota di Fondo sanitario nazionale di parte  corrente
          attribuita alla regione;
            g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche
          e degli uffici dirigenziali delle unita' sanitarie locali e
          delle   aziende   ospedaliere   nonche'   i   criteri   per
          l'attuazione della mobilita'  del  personale  risultato  in
          esubero,  ai  sensi  delle  disposizioni  di cui al decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.29,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni.
            6.  Tutti i poteri di gestione, nonche' la rappresentanza
          dell'unita' sanitaria locale, sono riservati  al  direttore
          generale.  Al  direttore  generale  compete in particolare,
          anche attraverso l'istituzione  dell'apposito  servizio  di
          controllo interno di cui all'art. 20, decreto legislativo 3
          febbraio   1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, verificare, mediante valutazioni  comparative
          dei  costi,  dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed
          economica gestione delle risorse attribuite  ed  introitate
          nonche'  l'imparzialita'  ed  il buon andamento dell'azione
          amministrativa. I provvedimenti  di  nomina  dei  direttori
          generali  delle  aziende  unita'  sanitarie  locali e delle
          aziende  ospedaliere  sono  adottati   esclusivamente   con
          riferimento ai requisiti di cui all'articolo 1 del decreto-
          legge  27  agosto  1994,  n. 512, convertito dalla legge 17
          ottobre 1994, n. 590, senza necessita' di valutazioni  com-
          parative.  La  nomina  del  direttore  generale deve essere
          effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni  dalla
          data   di   vacanza   dell'ufficio  e,  in  sede  di  prima
          applicazione,  dalla  data   di   istituzione   dell'unita'
          sanitaria  locale  e  comunque non oltre il 30 aprile 1994.
          Scaduto tale termine,  qualora  la  regione  non  vi  abbia
          provveduto,  la nomina del direttore generale e' effettuata
          previa diffida  dal Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro della sanita'.  L'autonomia  di  cui  al  comma  1
          diviene  effettiva  con  la prima immissione nelle funzioni
          del  direttore  generale.    Il  rapporto  di  lavoro   del
          direttore  generale,  del  direttore  amministrativo e' del
          direttore sanitario e' a tempo pieno, regolato da contratto
          di  diritto  privato di durata quinquennale, rinnovabile, e
          non puo' comunque protrarsi oltre il settantesimo  anno  di
          eta'  contenuti  di  tale contratto, ivi compresi i criteri
          per la determinazione degli emolumenti, sono fissati  entro
          centoventi  giorni  dalla  data,  di  entrata in vigore del
          presente decreto, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri,  su proposta dei Ministri della sanita', del
          tesoro, del lavoro  e della previdenza sociale  e  per  gli
          affari  regionali  sentita  la  Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome.
          Il  direttore generale e' tenuto a motivare i provvedimenti
          assunti  in  difformita'  dal  parere  reso  dal  direttore
          sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei
          sanitari.  In  caso  di  vacanza dell'ufficio o nei casi di
          assenza o di impedimento del direttore generale,  le  rela-
          tive  funzioni  sono  svolte dal direttore amministrativo o
          dal direttore sanitario su delega del direttore generale o,
          in mancanza di delega, dal direttore piu' anziano per eta'.
          Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre  sei  mesi
          si  procede  alla  sostituzione.  Nei casi in cui ricorrano
          gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave
          disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di
          buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione,  la
          regione  risolve  il contratto dichiarandone la decadenza e
          provvede alla sostituzione del direttore generale. In  caso
          di  inerzia  da  parte  delle  regioni,  previo  invito  ai
          predetti organi ad adottare le misure adeguate, provvede in
          via sostitutiva il Consiglio dei Ministri su  proposta  del
          Ministro  della  sanita'.  Le  regioni determinano   in via
          generale i  parametri  di  valutazione  dell'attivita'  dei
          direttori   generali  delle  aziende,  avendo  riguardo  al
          raggiungimento degli obiettivi assegnati nel  quadro  della
          programmazione  regionale, con particolare riferimento alla
          efficienza, efficacia e funzionalita' dei servizi sanitari.
            7. Il direttore amministrativo ed il direttore  sanitario
          sono  nominati  con  provvedimento  motivato  del direttore
          generale. Al rapporto di lavoro si applica la disciplina di
          cui al comma 6. Essi cessano dall'incarico entro  tre  mesi
          dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono
          essere   riconfermati.   Per  gravi  motivi,  il  direttore
          amministrativo ed il  direttore  sanitario  possono  essere
          sospesi  o  dichiarati  decaduti dal direttore generale con
          provvedimento motivato.    Il  direttore  sanitario  e'  un
          medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di
          eta'  e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata
          attivita'  di  direzione  tecnico-sanitaria   in   enti   o
          strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande
          dimensione.   Il   direttore  sanitario  dirige  i  servizi
          sanitari  ai  fini  organizzativi  ed  igienico-sanitari  e
          fornisce  parere  obbligatorio  al direttore generale sugli
          atti relativi alle  materie  di  competenza.  Il  direttore
          amministrativo  e'  un  laureato in discipline giuridiche o
          economiche che non  abbia  compiuto  il  sessantacinquesimo
          anno  di eta' e che abbia svolto per almeno cinque anni una
          qualificata attivita' di direzione tecnica o amministrativa
          in  enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media
          o grande dimensione. Il direttore amministrativo  dirige  i
          servizi   amministrativi  dell'unita'  sanitaria  locale  e
          fornisce parere obbligatorio al  direttore  generale  sugli
          atti  relativi  alle  materie  di  competenza.  Le  regioni
          disciplinano  le  funzioni  del  coordinatore  dei  servizi
          sociali  in  analogia  alle  disposizioni  previste  per  i
          direttori sanitario e  amministrativo.  Sono  soppresse  le
          figure  del  coordinatore  amministrativo, del coordinatore
          sanitario e del sovrintendente sanitario, nonche' l'ufficio
          di direzione.
            8. Per  i  pubblici  dipendenti  la  nomina  a  direttore
          generale,  direttore  amministrativo  e direttore sanitario
          determina il collocamento in aspettativa senza assegni;  il
          periodo  di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di
          quiescenza e di previdenza e dell'anzianita'  di  servizio.
          Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare
          il  versamento  dei  relativi contributi, comprensivi delle
          quote a  carico  del  dipendente,  nonche'  dei  contributi
          assistenziali,   calcolati   sul   trattamento  stipendiale
          spettante al medesimo  ed  a  richiedere  il  rimborso  del
          correlativo onere alle unita' sanitarie locali interessate,
          le  quali  procedono  al  recupero  delle  quote  a  carico
          dall'interessato.  Qualora  il   direttore   generale,   il
          direttore  sanitario  ed  il direttore amministrativo siano
          dipendenti privati  sono  collocati  in  aspettativa  senza
          assegni con diritto al mantenimento del posto.
            9. Il direttore generale non e' eleggibile a  membro  dei
          consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e
          assemblee  delle  regioni  e  del  Parlamento, salvo che le
          funzioni esercitate non siano  cessate  almeno  centottanta
          giorni  prima  della data di scadenza dei periodi di durata
          dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei
          medesimi, le cause di ineleggibilita' non hanno effetto  se
          le  funzioni  esercitate siano cessate entro i sette giorni
          successivi alla data del provvedimento di scioglimento.  In
          ogni  caso  il  direttore  generale  non  e' eleggibile nei
          collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o  in
          parte, il territorio dell'unita' sanitaria locale presso la
          quale  abbia  esercitato  le  sue  funzioni  in  un periodo
          compreso nei sei mesi antecedenti la data  di  accettazione
          della  candidatura.  Il  direttore  generale  che sia stato
          candidato e non sia stato eletto non puo' esercitare per un
          periodo di cinque anni le sue funzioni in unita'  sanitarie
          locali   comprese,  in  tutto  o  in  parte,  nel  collegio
          elettorale nel cui ambito si sono svolte  le  elezioni.  La
          carica di direttore generale e' incompatibile con quella di
          membro  del  consiglio  e  delle  assemblee delle regioni e
          delle province autonome,  di  consigliere  provinciale,  di
          sindaco,   di   assessore  comunale,  di  presidente  o  di
          assessore di comunita' montana, di membro  del  Parlamento,
          nonche'   con  l'esistenza  di  rapporti  anche  in  regime
          convenzionale con la unita'  sanitaria  locale  presso  cui
          sono  esercitate  le  funzioni o di rapporti economici o di
          consulenza   con   strutture   che    svolgono    attivita'
          concorrenziali  con  la  stessa.  La  predetta normativa si
          applica anche ai direttori amministrativi ed  ai  direttori
          sanitari.  La  carica  di  direttore  generale  e' altresi'
          incompatibile con la sussistenza di, un rapporto di  lavoro
          dipendente,   ancorche'  in  regime  di  aspettativa  senza
          assegni, con l'unita'  sanitaria  locale  presso  cui  sono
          esercitate le funzioni.
            10. (Abrogato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
          27 agosto 1994,n. 512, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 ottobre 1994, n. 590, n.d.r).
            11.  Non  possono  essere  nominati  direttori  generali,
          direttori amministrativi o direttori sanitari delle  unita'
          sanitarie locali:
            a)   coloro  che  hanno  riportato  condanna,  anche  non
          definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un  anno  per
          delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a
          sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di
          pubblico  ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei
          doveri inerenti ad  una  pubblica  funzione,  salvo  quanto
          disposto  dal  secondo  comma  dell'articolo 166 del codice
          penale;
            b)  coloro  che sono sottoposti a procedimento penale per
          delitto per il quale e previsto l'arresto  obbligatorio  in
          flagranza;
            c)   coloro   che   sono   stati  sottoposti,  anche  con
          provvedimento non definitivo ad una misura di  prevenzione,
          salvi  gli  effetti della riabilitazione prevista dall'art.
          15 della L. 3 agosto 1988, n.327, e  dall'art.  14,  L.  19
          marzo 1990, n. 55;
            d)  coloro  che  sono  sottoposti  a  misura di sicurezza
          detentiva o a liberta' vigilata.
            12. Il  consiglio  dei  sanitari  e'  organismo  elettivo
          dell'unita'  sanitaria  locale  con  funzioni di consulenza
          tecnicosanitaria ed e' presieduto dal direttore  sanitario.
          Fanno  parte  del  consiglio medici in maggioranza ed altri
          operatori sanitari laureati -  con  presenza  maggioritaria
          della   componente   ospedaliera   medica   se  nell'unita'
          sanitaria locale e'  presente  un  presidio  ospedaliero  -
          nonche'  una rappresentanza del personale infermieristico e
          del personale tecnico sanitario. Nella componente medica e'
          assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio
          dei sanitari  fornisce  parere  obbligatorio  al  direttore
          generale  per  le attivita' tecnico- sanitarie, anche sotto
          il profilo organizzativo, e per gli  investimenti  ad  esse
          attinenti.  Il  consiglio  dei sanitari si esprime altresi'
          sulle attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere e'  da
          intendersi  favorevole  ove  non formulato entro il termine
          fissato  dalla  legge  regionale.  La  regione  provvede  a
          definire il numero dei componenti nonche' a disciplinare le
          modalita' di elezione e la composizione ed il funzionamento
          del consiglio.
            13.  Il  collegio dei revisori dura in carica cinque anni
          ed e' composto da tre membri, di cui  uno  designato  dalla
          regione,  uno designato dal Ministro del tesoro, scelto tra
          i funzionari della Ragioneria generale dello Stato  ed  uno
          designato  dal sindaco o dalla conferenza dei sindaci o dai
          presidenti  dei  consigli  circoscrizionali.  Il   predetto
          collegio  e'  integrato  da altri due membri, dei quali uno
          designato dalla regione ed uno designato dal  Ministro  del
          tesoro  scelto  tra  i funzionari della Ragioneria generale
          dello Stato, per le unita' sanitarie locali il cui bilancio
          di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente
          superiore a duecento miliardi.  I  revisori,  ad  eccezione
          della  rappresentanza del Ministero del tesoro, sono scelti
          tra i revisori contabili  iscritti  nel  registro  previsto
          dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
          Il direttore generale dell'unita' sanitaria locale nomina i
          revisori  con  specifico  provvedimento e li convoca per la
          prima seduta. Il presidente del collegio viene  eletto  dai
          revisori  all'atto  della  prima  seduta.  Ove a seguito di
          decadenza, dimissioni  o  decessi  il  collegio  risultasse
          mancante  di  uno  o piu' componenti, il direttore generale
          provvede  ad  acquisire   le   nuove   designazioni   dalle
          amministrazioni  competenti. In caso di mancanza di piu' di
          due  componenti  dovra'  procedersi   alla   ricostituzione
          dell'intero  collegio.  Qualora  il  direttore generale non
          proceda  alla  ricostituzione  del  collegio  entro  trenta
          giorni,  la  regione  provvede   a   costituirlo   in   via
          straordinaria  con  un  funzionario  della  regione  e  due
          designati   dal   Ministro   del   tesoro.   Il    collegio
          straordinario    cessa   le   proprie   funzioni   all'atto
          dell'insediamento  del  collegio  ordinario.   L'indennita'
          annua  lorda  spettante  ai  componenti  del  collegio  dei
          revisori e' fissata in misura pari al 10  per  cento  degli
          emolumenti del direttore generale dell'unita' sanitaria lo-
          cale.  Al presidente del collegio compete una maggiorazione
          pari  al 20 per cento dell'indennita' fissata per gli altri
          componenti. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza
          delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilita'
          e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze
          delle  scritture  contabili,   esamina   il   bilancio   di
          previsione  e  le  relative  variazioni ed assestamento. Il
          collegio accerta almeno ogni trimestre  la  consistenza  di
          cassa   e  puo'  chiedere  notizie  al  direttore  generale
          sull'andamento dell'unita' sanitaria locale.  I    revisori
          possono,    in    qualsiasi   momento,   procedere,   anche
          individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
            14.  Nelle  unita'  sanitarie  locali   il   cui   ambito
          territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al
          fine   di  corrispondere  alle  esigenze  sanitarie,  della
          popolazione, provvede alla definizione,  nell'ambito  della
          programmazione  regionale,  delle  linee  di  indirizzo per
          l'impostazione  programmatica  dell'attivita',  esamina  il
          bilancio  pluriennale  di  previsione  ed  il  bilancio  di
          esercizio e rimette alla regione le relative  osservazioni,
          verifica l'andamento generale dell'attivita' e contribuisce
          alla  definizione  dei  piani programmatici trasmettendo le
          proprie valutazioni e proposte  al  direttore  generale  ed
          alla  regione.  Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito
          territoriale non coincide con il territorio del comune,  le
          funzioni  del  sindaco  sono  svolte  dalla  conferenza dei
          sindaci  o   dei   presidenti   delle   circoscrizioni   di
          riferimento   territoriale   tramite   una   rappresentanza
          costituita nel suo seno da non piu'  di  cinque  componenti
          nominati dalla stessa conferenza con modalita' di esercizio
          delle funzioni dettate con normativa regionale.".
            - Il decreto del Presidente del Consiglio 19 luglio 1995,
          n.  502, reca: "Regolamento recante norme sul contratto del
          direttore generale,  del  direttore  amministrativo  e  del
          direttore  sanitario  delle unita' sanitarie locali e delle
          aziende ospedaliere".
            -  Il  testo  degli  articoli  1  e  7  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10  dicembre  1997,  n.  484
          (Regolamento recante la determinazione  dei  requisiti  per
          l'accesso   alla   direzione   sanitaria  aziendale  e  dei
          requisiti e dei criteri per l'accesso  al  secondo  livello
          dirigenziale  per  il  personale  del  ruolo  sanitario del
          Servizio sanitario nazionale), e' il seguente:
            "Art.1.   (Requisiti   per   l'accesso   all'incarico  di
          direzione sanitaria aziendale).
            1.  L'incarico  di  direzione  sanitaria   aziendale   e'
          riservato  ai  medici di qualifica dirigenziale che abbiano
          svolto  per  almeno  cinque  anni  attivita'  di  direzione
          tecnico-sanitaria  in enti o strutture sanitarie, pubbliche
          o private, di media  o  grande  dimensione  e  che  abbiano
          conseguito  l'attestato  di  formazione  manageriale di cui
          all'articolo 7 previsto per  l'area  di  sanita'  pubblica.
          Costituisce   titolo   preferenziale   il   possesso  della
          specializzazione  in  una  delle  discipline  dell'area  di
          sanita' pubblica.
            2.  Per  gli  effetti  di  cui  al  comma 1, la direzione
          tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie  deve  aver
          comportato la diretta responsabilita' delle risorse umane e
          strumentali affidate al dirigente.
            3.   L'attivita'   quinquennale   di  direzione  tecnico-
          sanitaria per il conferimento  dell'incarico  di  direzione
          sanitaria aziendale deve essere stata svolta nei sette anni
          precedenti il conferimento dell'incarico.
            4.  L'accertamento  del  possesso dei requisiti di cui al
          comma 1 e' effettuato dal direttore  generale  dell'azienda
          sanitaria prima del conferimento dell'incarico.
            5.  I  corsi di formazione manageriale si svolgono con le
          modalita' di cui all'articolo 7. I corsi sono riservati  ai
          medici  con  una  anzianita' di servizio di almeno tre anni
          nella direzione tecnico-  sanitaria  in  enti  e  strutture
          sanitarie, pubbliche o private di media o grande dimensione
          ovvero  ai  medici con una anzianita' di servizio di almeno
          dieci anni.
            6. Con decreto del Ministro della sanita', da pubblicarsi
          nella Gazzetta Ufficiale, sono costituiti ed aggiornati gli
          elenchi  dei  medici  che  hanno  frequentato,  con   esito
          positivo,   i   corsi  di  formazione  manageriale  per  la
          direzione sanitaria aziendale.".
            "Art.  7.  (Corsi  di  formazione  manageriale).   -   1.
          L'attestato  di  formazione  manageriale si consegue con la
          frequenza ed il  superamento  dei  corsi  disciplinati  dal
          presente regolamento. L'attestato ha una validita' di sette
          anni dalla data di rilascio.
            2.  I  corsi  sono  riservati  al personale dirigente del
          ruolo  sanitario  delle  unita'  sanitarie  locali,   delle
          aziende  ospedaliere,  degli  istituti di ricovero e cura a
          carattere  scientifico,  degli  istituti  ed  enti  di  cui
          all'articolo  4,  commi 12 e 13, del decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni  e  degli
          istituti  zooprofilattici  sperimentali;  il personale deve
          possedere una anzianita' di servizio, alla data del  bando,
          di almeno cinque anni.
            3.  I corsi sono finalizzati alla formazione manageriale,
          capacita' gestionale, organizzativa  e  di  direzione,  del
          personale  della  dirigenza  del  ruolo  sanitario  e  sono
          articolati in attivita' didattiche teoriche  e  pratiche  e
          nella partecipazione attiva a seminari.
            4.    I    contenuti,    con    particolare   riferimento
          all'organizzazione  e  gestione  dei  servizi  sanitari  ai
          criteri di finanziamento ed ai bilanci, alla gestione delle
          risorse   umane  ed  all'organizzazione  del  lavoro,  agli
          indicatori di' qualita' dei servizi e delle prestazioni, la
          metodologia delle attivita' didattiche teoriche, pratiche e
          seminariali di ogni corso nonche' la durata, non  inferiore
          a  100  ore,  dei  corsi  stessi  sono  fissati con decreto
          ministeriale, sentito il Consiglio superiore di sanita'. Un
          numero di ore, non inferiore a 10, di  attivita'  didattica
          di  ciascun  corso  e'  dedicato  alla sanita' pubblica; la
          relativa attivita' didattica e' svolta a cura dell'Istituto
          superiore di sanita'.
            5. I corsi sono indetti con periodicita' almeno biennale,
          dal  Ministero   della   sanita',   previa   programmazione
          nazionale  sulla  base  delle  indicazioni  delle regioni e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.
            6. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  previo  accordo  con il Ministero della sanita' ai
          sensi dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, organizzano e attivano i corsi. Con lo stesso
          accordo l'Istituto superiore di sanita' organizza ed attiva
          i corsi dell'area di sanita' pubblica.
            7.   I   corsi   sono   attivati   a  livello  nazionale,
          interregionale o regionale, in una o piu' sessioni e  sedi,
          a  seconda  del  numero  dei  candidati  al  corso  e delle
          capacita' ricettive delle strutture sanitarie ove si svolge
          l'attivita' didattica.
            8. Il bando indica l'articolazione del corso, la  durata,
          i  contenuti, la metodologia delle attivita' didattiche, le
          sessioni,   nonche'   le   modalita'   di   ammissione    e
          assegnazione,  il periodo di svolgimento, i posti e le sedi
          del  corso. Nelle domande i candidati devono specificare, a
          pena di decadenza, la sessione e la sede preferita. Per mo-
          tivate  esigenze  organizzative  o  in  caso   di   domande
          superiori  alla  capacita'  delle  strutture  didattiche il
          candidato puo' essere assegnato  ad  una  sessione  o  sede
          diversa  da  quella  prescelta, o alla sessione successiva.
          L'assegnazione  e'  disposta  in  base  al  criterio  della
          precedenza in relazione all'eta'.
            9.  In  ogni sessione di corsi si puo' presentare domanda
          di ammissione per un solo corso.
            10. La mancata frequenza,  per  qualsiasi  motivo,  delle
          attivita'  didattiche  teoriche, pratiche o seminariali per
          un  numero  di  ore  superiore  ad  un  quinto  di   quelle
          globalmente  previste  per  il  corso comporta l'esclusione
          dalla partecipazione al corso. E periodo di formazione puo'
          essere  sospeso  per  servizio   militare,   gravidanza   e
          puerperio  e  malattia,  fermo  restando  che  l'intera sua
          durata non puo' essere ridotta e che il periodo di  assenza
          deve  essere recuperato nell'ambito di altro corso anche di
          altra sessione.
            11. Al termine del periodo di formazione  i  partecipanti
          al  corso  devono  sostenere  un  colloquio  davanti ad una
          commissione composta dai docenti del  corso.  Ai  candidati
          che   sostengono,  con  esito  positivo,  il  colloquio  e'
          rilasciato,  in  un  unico  esemplare,  un   attestato   di
          formazione  manageriale.  In  caso  di  piu' sessioni dello
          stesso corso, l'attestato viene rilasciato  contestualmente
          a tutti i candidati al termine dell'ultima sessione.
            12.  Per  la  realizzazione  dei corsi il Ministero della
          sanita', le regioni e l'Istituto superiore  di  sanita'  si
          avvalgono  delle  unita'  sanitarie  locali,  delle aziende
          ospedaliere, dei policlinici universitari,  degli  istituti
          di  ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti
          ed enti di cui all'articolo 4 del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.  502, e successive modificazioni, degli
          istituti zooprofilattici  sperimentali,  nonche'  di  altri
          soggetti pubblici e privati accreditati e di associazioni e
          societa'    scientifiche   accreditate,   ai   fini   della
          formazione,  dal  Ministero  della  sanita',   sentita   la
          commissione  di  cui  all'articolo 9, comma 6, in relazione
          alla documentata rappresentanza  e  alla  diffusione  della
          struttura organizzativa in tutto il territorio nazionale.".
            -  L'articolo  3,  comma  7,  del  decreto legislativo 24
          aprile  1997,  n.181  (Attuazione  della  delega  conferita
          dall'articolo  2,  comma  22, della legge 8 agosto 1995, n.
          335, in materia di regime pensionistico  per  gli  iscritti
          all'Istituto  nazionale  di  previdenza  per i dirigenti di
          aziende industriali), e' il seguente:
            "Art. 3. (Modalita'  di  calcolo  e  requisiti  d'accesso
          delle prestazioni pensionistiche). (Omissis).
            7.  A  decorrere  dal 1 gennaio 1997, per i lavoratori di
          cui all'articolo 2, commi 1 e  2,  che  non  esercitino  il
          diritto  di  opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, il massimale annuo della  base
          contributiva  e  pensionabile  e' stabilito nella misura di
          lire 250 milioni ed e' rivalutato  annualmente  sulla  base
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          ed impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT.".
            - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19
          luglio  1995,  n. 502, reca: "Regolamento recante norme sul
          contratto   del   direttore   generale,    del    direttore
          amministrativo  e  del  direttore  sanitario  delle  unita'
          sanitarie locali e delle aziende ospedaliere".
            - Il decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.29,  reca:
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n.421".
            - L'articolo 39 della legge  27  dicembre  1997,  n.  449
          (Misure  per la stabilizzazione della finanza pubblica), e'
          il seguente:
            "Art.39.  (Disposizioni  in  materia  di  assunzioni   di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time).
            1. Al fine di assicurare le esigenze di  funzionalita'  e
          di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni
          pubbliche sono tenuti  alla  programmazione  triennale  del
          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
            2.  Per  le  amministrazioni  dello   Stato,   anche   ad
          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il
          personale  della  scuola  dall'articolo   40,   il   numero
          complessivo  dei dipendenti in servizio e' valutato su basi
          statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica.  Per  l'anno  1998,  il  predetto
          decreto  e' emanato entro 31 gennaio dello stesso anno, con
          l'obiettivo della riduzione complessiva  del  personale  in
          servizio  alla  data  del  31  dicembre 1998, in misura non
          inferiore all'1 per cento rispetto al numero  delle  unita'
          in  servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre
          1999  viene  assicurata  una  riduzione   complessiva   del
          personale  in  servizio in misura non inferiore all'1,5 per
          cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data
          del 31 dicembre 1997. Per l'anno  2000  e'  assicurata  una
          ulteriore  riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
          al personale in servizio al 31 dicembre 1997.
            3. Il Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
          per  la  funzione  pubblica  e del Ministro del tesoro, del
          bilancio  e  della   programmazione   economica,   delibera
          trimestralmente  il  numero  delle assunzioni delle singole
          amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri  di
          priorita'  che  assicurino  in  ogni caso le esigenze della
          giustizia e il pieno adempimento dei compiti  di  sicurezza
          pubblica  affidati  alle  Forze  di polizia e ai Vigili del
          fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e  2.
          In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto
          delle  procedure  concorsuali  avviate  alla  data  del  27
          settembre 1997, nonche' di quanto previsto dai commi  23  e
          24 del presente articolo e dal comma 4 dell'articolo 42. Le
          assunzioni   sono   subordinate  alla  indisponibilita'  di
          personale da  trasferire  secondo  procedure  di  mobilita'
          attuate  anche  in  deroga alle disposizioni vigenti, fermi
          restando i criteri generali indicati dall'articolo  35  del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni. Le disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano  anche alle assunzioni previste da norme speciali
          o derogatorie. Fino  al  31  dicembre  2001,  in  relazione
          all'attuazione dell'articolo 89 del testo unico delle leggi
          costituzionali  concernenti  lo  Statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige, approvato con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  31 agosto 1972, n. 670, il Consiglio dei
          ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al
          presente  comma  considera  nei  criteri  di  priorita'  le
          assunzioni   di   personale   per   i  ruoli  locali  delle
          amministrazioni pubbliche nella provincia di  Bolzano,  nei
          limiti   delle   dotazioni  organiche  di  ciascun  profilo
          professionale.
            3-bis.  A  decorrere   dall'anno   1999   la   disciplina
          autorizzatoria   di   cui   al  comma  3  si  applica  alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di
          reclutamento  e  le  nuove  assunzioni  di  personale,  ivi
          comprese  quelle relative al personale gia' in servizio con
          diversa qualifica o livello  presso  la  medesima  o  altra
          amministrazione  pubblica.  Il  decreto  del Presidente del
          Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso
          anno, entro il 31 gennaio,  prevede  criteri,  modalita'  e
          termini  anche  differenziati  delle assunzioni da disporre
          rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener
          conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze  delle
          amministrazioni   per  il  pieno  adempimento  dei  compiti
          istituzionali.
            4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da  1
          a  3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di
          personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15.
            5. Per il  potenziamento  delle  attivita'  di  controllo
          dell'amministrazione  finanziaria si provvede con i criteri
          e le modalita' di cui al comma 8  all'assunzione  di  2.400
          unita' di personale.
            6.  Al  fine  di  potenziare  la  vigilanza in materia di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300 unita' di personale  destinate  al  servizio  ispettivo
          delle  Direzioni  provinciali e regionali del Ministero del
          lavoro e della  previdenza  sociale  e  di  300  unita'  di
          personale  destinate  all'attivita' dell'Istituto nazionale
          della previdenza sociale; il predetto Istituto  provvede  a
          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al Servizio
          ispettivo.
            7. Con regolamento da emanare su proposta del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale, di concerto con il  Ministro  per
          la  funzione  pubblica  e  con  il Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione  economica,  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,   previo   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari,  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e  le
          modalita',  nonche'  i processi formativi, per disciplinare
          il passaggio, in  ambito  regionale,  del  personale  delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio  ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
            8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e
          modalita':
            a)  i  concorsi  sono  espletati su base circoscrizionale
          corrispondente ai territori regionali  ovvero  provinciali,
          per  la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze;
            b) il numero  dei  posti  da  mettere  a  concorso  nella
          settima  qualifica  funzionale  in  ciascuna circoscrizione
          territoriale e' determinato sulla base  della  somma  delle
          effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici
          aventi  sede  nella   circoscrizione   territoriale   fatta
          eccezione   per  quelli  ricompresi  nel  territorio  della
          provincia autonoma di Bolzano, con riferimento  ai  profili
          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica
          funzionale, ferma restando, per le ultime  due  qualifiche,
          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo
          professionale di ingegnere direttore la determinazione  dei
          posti da mettere a concorso viene  effettuata con le stesse
          modalita',  avendo  a  riferimento il profilo professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente, alla nona qualifica funzionale;
            C) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata
          su   una  serie  di  quesiti  a  risposta  multipla  mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le
          funzioni  del  corrispondente  profilo   professionale.   I
          candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova
          attitudinale  sono  ammessi  a   sostenere   un   colloquio
          interdisciplinare;
            d)  la  prova  attitudinale deve svolgersi esclusivamente
          nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
            e)  ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad  una   sola
          procedura concorsuale.
            9.  Per  le  graduatorie  dei  concorsi  si  applicano le
          disposizioni dell'articolo  11,  commi  settimo  e  ottavo,
          della   legge   4  agosto  1975,  n.  397,  in  materia  di
          graduatoria  unica  nazionale,  quelle  dell'articolo   10,
          ultimo   comma,  della  stessa  legge,  con  esclusione  di
          qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma
          2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
            10. Per assicurare forme piu'  efficaci  di  contrasto  e
          prevenzione   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,  il
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          individua  all'interno  del contingente di cui all'articolo
          55, comma 2, lettera b), del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  27  marzo  1992,  n.  287,  due aree funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento  e
          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
          specifica formazione da svolgersi in ambito periferico,  il
          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
          del comma 5, nonche' altri  funzionari  gia'  addetti  agli
          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza
          professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di
          carattere oggettivo.
            11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al
          comma 5, si  procede  alla  riduzione  proporzionale  delle
          dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali inferiori
          alla settima nella  misura  complessiva  corrispondente  al
          personale  effettivamente  assunto  nel  corso  del 1998 ai
          sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i  singoli
          ruoli.
            12.  (Sostituisce il comma 47 dell'art. 1, L. 23 dicembre
          1996, n.662).
            13. Le graduatorie dei concorsi  per  esami,  indetti  ai
          sensi  dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3
          febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, conservano
          validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data  della
          loro approvazione.
            14.   Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con  la
          salvaguardia  dei  beni  culturali  presenti   nelle   aree
          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni
          culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto  disposto
          dai  commi  1  e    2,  e'  autorizzato,  nei  limiti delle
          dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unita'  di
          personale  anche in eccedenza ai contingenti previsti per i
          singoli profili professionali, ferme restando le  dotazioni
          di   ciascuna  qualifica  funzionale.  Le  assunzioni  sono
          effettuate tramite concorsi  da  espletare  anche  su  base
          regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una
          serie   di   quesiti    a    risposta    multipla    mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,  informatico,  per  svolgere  le  funzioni   del
          corrispondente  profilo  professionale.    I  candidati che
          hanno superato con esito  positivo  la  prova  attitudinale
          sono  ammessi  a  sostenere un colloquio interdisciplinare.
          Costituisce titolo  di  preferenza  la  partecipazione  per
          almeno  un  anno,  in  corrispondente  professionalita', ai
          piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21
          marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 1988 n. 160, e successive modificazioni.
            15.  Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel
          limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste
          dal comma 3, personale  dotato  di  alta  professionalita',
          anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla
          rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3,
          comma  5,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione
          delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione,  a
          seguito  di  provvedimenti  legislativi  di attribuzione di
          nuove e specifiche competenze alle  stesse  amministrazioni
          dello  Stato.  Si  applicano  per  le  assunzioni di cui al
          presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
            16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono  subor-
          dinate  all'indisponibilita'  di  idonei  in  concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere  dal  1  gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'articolo  1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n.
          549, che richiama le disposizioni di cui  all'articolo  22,
          comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
            17.   Il   termine   del   31   dicembre  1997,  previsto
          dall'articolo 12, comma 3, del  decreto-legge  31  dicembre
          1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio  1997, n.30, in materia di attribuzione temporanea
          di mansioni superiori, e ulteriormente differito alla  data
          di  entrata  in vigore dei provvedimenti di revisione degli
          ordinamenti professionali e,  comunque,  non  oltre  il  31
          dicembre 1998.
            18.  Fermo  quanto  disposto  dall'articolo  1, comma 57,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una  percentuale  non
          inferiore   al  25  per  cento  delle  assunzioni  comunque
          effettuate deve avvenire con contratto di  lavoro  a  tempo
          parziale,  con  prestazione  lavorativa non superiore al 50
          per cento di quella  a  tempo  pieno  o  con  contratto  di
          formazione  e  lavoro,  ai sensi dell'articolo 36, comma 7,
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  succes-
          sive  modificazioni  e  integrazioni.  Tale  percentuale e'
          calcolata complessivamente sul totale delle  assunzioni  ed
          e'  verificata al termine dell'anno 1999 con riferimento al
          totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999.
            19. Le regioni, le  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,   gli   enti   locali,  le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato, e agricoltura,  le  aziende  e  gli
          enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli
          enti  di  ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi
          di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata
          delle spese di personale.
            20.  Gli  enti  pubblici  non   economici   adottano   le
          determinazioni  necessarie per l'attuazione dei principi di
          cui ai commi 1 e  18,  adeguando,  ove  occorra,  i  propri
          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese
          per il personale. Agli  enti  pubblici  non  economici  con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3.
            21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente
          articolo, la Presidenza del Consiglio dei  ministri  ed  il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica possono avvalersi di personale comandato da altre
          amministrazioni  dello  Stato,  in  deroga  al  contingente
          determinato  ai  sensi  della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per un numero massimo di 25 unita'.
            22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n.
          59, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata
          in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non
          piu' di un  triennio,  di  un  contingente  integrativo  di
          personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad
          un   massimo   di   cinquanta   unita',  appartenente  alle
          amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi
          4 e 5, del decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,
          nonche'   ad  enti  pubblici  economici.  Si  applicano  le
          disposizioni previste dall'articolo  17,  comma  14,  della
          legge  15  maggio  1997,  n.127.  Il  personale  di  cui al
          presente   comma   mantiene   il   trattamento    economico
          fondamentale  e  accessorio  delle  amministrazioni o degli
          enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a  carico
          di tali amministrazioni o enti. Il servizio prestato presso
          la  Presidenza  del Consiglio dei ministri e' valutabile ai
          fini della progressione della carriera e dei concorsi.
            23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre
          1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          novembre  1996, n.  608, le parole: "31 dicembre 1997" sono
          sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma  18
          dell'articolo  1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
          modificato dall'articolo 6, comma  18,  lettera  c),  della
          legge  15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997"
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31   dicembre   1998".
          L'eventuale  trasformazione  dei  contratti  previsti dalla
          citata legge n. 549  del  1995  avviene  nell'ambito  della
          programmazione  di  cui  ai  commi  1,  2  e 3 del presente
          articolo.
            24. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  1,  comma
          115,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662, l'entita'
          complessiva di giovani iscritti alle liste di leva  di  cui
          all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica
          14  febbraio  1964,  n.237,  da  ammettere  annualmente  al
          servizio ausiliario di leva  nelle  Forze  di  polizia,  e'
          incrementato  di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di
          Stato,  all'Arma  dei carabinieri ed al Corpo della guardia
          di  finanza,  in  proporzione  alle  rispettive   dotazioni
          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un
          ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare  all'Arma
          dei    carabinieri,    nell'ambito   delle   procedure   di
          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
          presente articolo.
            25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto
          di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo  pieno  a  tempo
          parziale  e  garantendo  in  ogni  caso  che  cio'  non  si
          ripercuota negativamente  sulla  funzionalita'  degli  enti
          pubblici  con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo' prevedere che i  trattamenti  accessori  collegati  al
          raggiungimento   di   obiettivi  o  alla  realizzazione  di
          progetti,  nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali   non
          collegati  alla  durata  della prestazione lavorativa siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura non frazionata o non direttamente  proporzionale  al
          regime  orario  adottato.  I decreti di cui all'articolo 1,
          comma  58-bis,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
          introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997,
          n.79,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
          1997, n. 140, devono essere emanati  entro  novanta  giorni
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge. In
          mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a  tempo
          parziale  puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
          l'attivita' che  il  dipendente  intende  svolgere  sia  in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di  appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato
          provvedimento emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione  di
          appartenenza  e  la Presidenza del Consiglio dei ministri -
          Dipartimento della funzione pubblica.
            26. Le domande di trasformazione del rapporto  di  lavoro
          da  tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio secondo i criteri  e  le  modalita'  indicati  al
          comma  25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
          dipendente.
            27. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 58 e 59, della
          L. 23 dicembre 1996, n. 662,  in  materia  di  rapporto  di
          lavoro   a   tempo  parziale,  si  applicano  al  personale
          dipendente delle regioni e degli enti  locali  finche'  non
          diversamente  disposto  da  ciascun  ente  con proprio atto
          normativo.
            28. Nell'esercizio dei compiti  attribuiti  dall'articolo
          1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
          della  guardia  di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
          polizia tributaria  previsti  dal  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e dal decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.   Nel
          corso  delle  verifiche previste dall'articolo 1, comma 62,
          della legge 23 dicembre 1996, n.662, non e'  opponibile  il
          segreto d'ufficio.".
            -  L'articolo  2, comma 1, lettera n), della citata legge
          n. 419-98, e' il seguente:
            "Art. 2. (Principi e criteri direttivi di delega).
            - 1.  Nell'emanazione  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo 1, il Governo si atterra' ai seguenti principi
          e criteri direttivi:
            (Omissis)
            n)  prevedere  tempi,  modalita'  e aree di attivita' per
          pervenire  ad  una   effettiva   integrazione   a   livello
          distrettuale  dei  servizi  sanitari  con  quelli  sociali,
          disciplinando altresi' la partecipazione  dei  comuni  alle
          spese connesse alle prestazioni sociali; stabilire principi
          e  criteri  per  l'adozione, su proposta dei Ministri della
          sanita' e per  la  solidarieta'  sociale,  di  un  atto  di
          indirizzo  coordinamento,  ai  sensi  dell'articolo 8 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, in sostituzione del decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8  agosto  1985,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 191 del 14 agosto
          1985,  che  assicuri  livelli  uniformi  delle  prestazioni
          socio-sanitarie  ad  alta  integrazione sanitaria, anche in
          attuazione del Piano sanitario, nazionale.".
            - L'articolo 3, comma 2, del citato  decreto  legislativo
          n. 112/98, e' il seguente:
            "Art.  3.  Conferimenti alle regioni e agli enti locali e
          strumenti di accordo). (Omissis).
            2.  La  generalita'  dei   compiti   e   delle   funzioni
          amministrative  e'  attribuita  ai  comuni, alle province e
          alle  comunita'  montane,  in  base  ai  principi  di   cui
          all'articolo  4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          secondo le loro  dimensioni  territoriali,  associative  ed
          organizzative,  con  esclusione  delle  sole  funzioni  che
          richiedono l'unitario esercizio  a  livello  regionale.  Le
          regioni,  nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del
          presente articolo, attuano il trasferimento delle  funzioni
          nei  confronti  della  generalita'  dei  comuni. Al fine di
          favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di
          minore  dimensione  demografica,  le  regioni   individuano
          livelli  ottimali di' esercizio delle stesse, concordandoli
          nelle sedi concertative di cui  al  comma  5  del  presente
          articolo.  Nell'ambito della previsione regionale, i comuni
          esercitano le funzioni  in  forma  associata,  individuando
          autonomamente  i soggetti, le forme e le metodologie, entro
          il termine temporale indicato dalla legislazione regionale.
          Decorso inutilmente il termine di  cui  sopra,  la  regione
          esercita  il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla
          legge stessa. La legge regionale prevede altresi'  appositi
          strumenti   di   incentivazione  per  favorire  l'esercizio
          associato delle funzioni.".
            - Per il  testo  dell'articolo  8  del    citato  decreto
          legislativo   28  agosto  1997,  n.281,  si  veda  in  nota
          all'articolo 1.
            - L'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'   il
          seguente:
            "Art. 17. (Regolamenti). (Omissis).
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
            - L'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
          127  (Misure  urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'
          amministrativa   e   dei   procedimenti   di  decisione  di
          controllo), e' il seguente:
            "Art.17.   (Ulteriori   disposizioni   in   materia    di
          semplificazioni    dell'attivita'   amministrativa   e   di
          snellimento   dei   procedimenti   di   decisione   e    di
          controllo)(Omissis).
            95.  L'ordinamento  degli  studi  dei  corsi  di  diploma
          universitario, di laurea e di specializzazione di cui  agli
          articoli  2,  3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n.341, e'
          disciplinato  dagli  atenei,  con  le  modalita'   di   cui
          all'articolo  11,  commi  1  e  2, della predetta legge, in
          conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
          normativa  comunitaria  vigente  in  materia,  sentiti   il
          Consiglio   universitario   nazionale   e   le  Commissioni
          parlamentari  competenti,  con  uno  o  piu'  decreti   del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica, di concerto con  altri  Ministri  interessati,
          limitatamente  ai  criteri  relativi agli ordinamenti per i
          quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
          in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni  dei
          commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
          al presente comma determinano altresi':
            a)  la  durata,  il  numero  minimo  di  annualita'  e  i
          contenuti  minimi  qualificanti per ciascun corso di cui al
          presente comma, con  riferimento  ai  settori  scientifico-
          disciplinari;
            b)   modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento  e  per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e
          telematici;
            c) modalita'  di  attivazione  da  parte  di  universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al
          Capo II del Titolo III del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n.382.".