Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) operazioni e servizi portuali: operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale, operazioni complementari ed accessorie svolte nell'ambito portuale; b) operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione navale: qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione e trasformazione effettuata su navi in armamento o in disarmo ormeggiate o ancorate in ambito portuale; c) datore di lavoro: il titolare dell'impresa portuale; il comandante della nave che si avvale dei membri dell'equipaggio per i servizi e le operazioni portuali, in regime di autoproduzione, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 lettera d) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o per operazioni di riparazione e manutenzione navale; il titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi; d) merce pericolosa: la merce di cui al codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (Codice I.M.D.G.); e) accessori di sollevamento e di imbracatura: quelli definiti dal punto 4.1.1. dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459; f) luoghi di lavoro a terra: aree di carico, scarico e trasbordo delle merci e relativi accessi; g) luoghi di lavoro a bordo: luoghi ove si svolgono operazioni e servizi portuali e operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale; h) locali chiusi e angusti: ambienti di lavoro chiusi a bordo di nave, di dimensioni ridotte, privi di adeguata ventilazione naturale; i) Autorita': l'Autorita' portuale o, ove non istituita, l'Autorita' marittima; l) ambito portuale: area delimitata e disegnata dal piano regolatore portuale.
Note all'art. 3: - Il testo del comma 4, lettera d), dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e' il seguente: "4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina: a)-c) (Omissis); d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7". - Per il punto 4.1.1 dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si veda il supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 1996, n. 209.