Art. 3
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a)  operazioni  e  servizi  portuali:  operazioni di carico, scarico,
trasbordo, deposito e movimentazione in genere delle merci e di  ogni
altro   materiale,  operazioni  complementari  ed  accessorie  svolte
nell'ambito portuale;
b) operazioni di manutenzione, riparazione e  trasformazione  navale:
qualsiasi  operazione  di  manutenzione, riparazione e trasformazione
effettuata su navi in armamento o in disarmo ormeggiate o ancorate in
ambito portuale;
c) datore di lavoro: il titolare dell'impresa portuale; il comandante
della nave che si avvale dei membri dell'equipaggio per i  servizi  e
le  operazioni  portuali,  in  regime  di  autoproduzione,  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 4 lettera d) della legge 28 gennaio 1994,  n.
84,  o  per  operazioni  di  riparazione  e  manutenzione  navale; il
titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione  e  trasformazione
delle navi;
d)   merce   pericolosa:   la   merce  di  cui  al  codice  marittimo
internazionale  per  il  trasporto  delle  merci  pericolose  (Codice
I.M.D.G.);
e)  accessori  di  sollevamento e di imbracatura: quelli definiti dal
punto  4.1.1.  dell'allegato  I  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;
f)  luoghi  di  lavoro  a  terra: aree di carico, scarico e trasbordo
delle merci e relativi accessi;
g) luoghi di lavoro a bordo: luoghi  ove  si  svolgono  operazioni  e
servizi   portuali   e  operazioni  di  manutenzione,  riparazione  e
trasformazione delle navi in ambito portuale;
h) locali chiusi e angusti: ambienti di  lavoro  chiusi  a  bordo  di
nave, di dimensioni ridotte, privi di adeguata ventilazione naturale;
i)  Autorita': l'Autorita' portuale o, ove non istituita, l'Autorita'
marittima;
l) ambito portuale: area delimitata e disegnata dal piano  regolatore
portuale.
 
          Note all'art. 3:
          -  Il  testo  del  comma  4, lettera d), dell'art. 16 della
          legge 28 gennaio 1994, n. 84 e' il seguente:
          "4. Ai fini del rilascio delle  autorizzazioni  di  cui  al
          comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
          trasporti  e  della  navigazione,  con  proprio decreto, da
          emanarsi entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, determina:
          a)-c) (Omissis);
          d)   i  criteri  inerenti  il  rilascio  di  autorizzazioni
          specifiche  per  l'esercizio  di  operazioni  portuali,  da
          effettuarsi  all'arrivo  o  alla partenza di navi dotate di
          propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle
          operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un
          corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non
          rientrano nel numero massimo di cui al comma 7".
          -  Per  il  punto  4.1.1  dell'allegato  I  del decreto del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si veda
          il supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del  6
          settembre 1996, n. 209.