Art. 3.
                           F i n a l i t a'
  1. La fondazione ha le seguenti finalita':
  a)  lo svolgimento  e la  promozione  di attivita'  di ricerca,  di
documentazione e  di esposizione  settoriale e  interdisciplinare, di
rilievo  nazionale  e  internazionale, con  particolare  riguardo  ai
settori dell'architettura, dell'urbanistica,  delle arti decorative e
visive  del design,  dell'artigianato, della  produzione industriale,
della moda,  della comunicazione audiovisiva e  di quelle espressioni
artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono;
  b)  l'organizzazione,  con  cadenza  triennale,  di  esposizioni  a
carattere internazionale,  con particolare riferimento ai  settori di
cui alla lettera a).
  2.  La fondazione  agevola la  libera partecipazione  di tutti  gli
interessati  alla  propria   attivita'  culturale,  garantisce  piena
liberta' di  idee e di  forme espressive e favorisce,  anche mediante
convenzioni, la circolazione del  proprio patrimonio culturale presso
enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed universita'.
  3.  La   fondazione  puo',  previa   autorizzazione  dell'autorita'
vigilante,  partecipare  a societa'  di  capitali,  o promuoverne  la
costituzione, e puo' altresi' svolgere attivita' commerciali ed altre
attivita' accessorie, in conformita' agli scopi istituzionali. Non e'
comunque  ammessa la  distribuzione  degli utili,  che devono  essere
destinati  agli scopi  istituzionali. Nel  caso in  cui eserciti  una
attivita'  commerciale,  la  fondazione   e'  soggetta,  in  caso  di
insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.