Art. 3. Modalita' di prescrizione e di erogazione delle prestazioni 1. La prescrizione delle prestazioni erogabili in esenzione dalla partecipazione al costo ai sensi del presente regolamento reca l'indicazione delle prime tre cifre del codice identificativo delle condizione o della malattia, come risultanti dall'attestato di esenzione. 2. Fermi restando i limiti di prescrivibilita' di cui alla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni, ciascuna ricetta non puo' contestualmente recare la prescrizione di prestazioni erogabili in regime di esenzione dalla partecipazione ai sensi del presente regolamento e di altre prestazioni non erogabili in regime di esenzione. 3. La prescrizione delle prestazioni erogabili in esenzione dalla partecipazione ai sensi del presente regolamento e' effettuata secondo criteri di efficacia e di appropriatezza rispetto alle condizioni cliniche individuali e nel rispetto delle indicazioni riportate nell'allegato 1.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge 25 novembre 1989 n. 382 convertito nella legge 25 gennaio 1990,n.8: "3. Le prescrizioni di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. In ogni ricetta possono essere prescritte fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Fanno eccezione le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che recano l'indicazione del ciclo, per le quali ciascuna ricetta puo' contenere fino a tre cicli fatte salve le specifiche patologie che sono individuate con apposito decreto del Ministro della sanita', previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia."