Art. 3. Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali 1. E' istituito presso il Ministero per le politiche agricole l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. 2. L'elenco e' formato dai prodotti definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ed inseriti nei rispettivi elenchi. 3. Il Ministero per le politiche agricole cura la pubblicazione annuale dell'elenco, promuovendone la conoscenza a livello nazionale ed estero, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e' il seguente: "3. Spettano al Ministero i compiti di riconoscimento e di sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione; spettano, altresi', i compiti relativi: agli accordi interprofessionali di dimensione nazionale; alla dichiarazione di eccezionali avversita' atmosferiche; alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, ai fini del sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari".