Art. 3.
                           Elenco nazionale
              dei prodotti agroalimentari tradizionali
  1.  E' istituito  presso  il Ministero  per  le politiche  agricole
l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.
  2.  L'elenco e'  formato dai  prodotti definiti  tradizionali dalle
regioni e dalle province autonome di  Trento e di Bolzano ed inseriti
nei rispettivi elenchi.
  3. Il  Ministero per  le politiche  agricole cura  la pubblicazione
annuale dell'elenco, promuovendone la  conoscenza a livello nazionale
ed estero,  nell'ambito delle  funzioni ad  esso attribuite  ai sensi
dell'articolo 2, comma  3, del decreto legislativo 4  giugno 1997, n.
143.
 
           Nota all'art. 3:
            -  Il  testo    dell'art. 2, comma 3, del citato  decreto
          legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e' il seguente:
            "3. Spettano al Ministero i compiti di  riconoscimento  e
          di sostegno delle  unioni,   delle  associazioni  nazionali
          e   degli  organismi nazionali di certificazione; spettano,
          altresi',    i   compiti   relativi:      agli      accordi
          interprofessionali   di   dimensione     nazionale;    alla
          dichiarazione       di       eccezionali         avversita'
          atmosferiche;    alla prevenzione   e   repressione   delle
          frodi  nella  preparazione  e  nel commercio  dei  prodotti
          agroalimentari    e   ad   uso   agrario;   alla  raccolta,
          elaborazione e diffusione di  dati e informazioni a livello
          nazionale,  ai    fini del sistema   statistico nazionale e
          del rispetto degli obblighi comunitari".