Art. 3.
                  Agenzia in attivita' finanziaria

  1.   L'esercizio   professionale   nei   confronti   del   pubblico
dell'agenzia  in  attivita'  finanziaria,  indicata  nell'articolo 1,
comma  1,  lettera n), e' riservato ai soggetti iscritti in un elenco
istituito presso l'UIC.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica,  con  regolamento,  adottato  sentito  l'UIC, specifica il
contenuto   dell'attivita'   indicata   al  comma  1,  stabilisce  le
condizioni  di  compatibilita'  con lo svolgimento di altre attivita'
professionali,  prevede  in quali circostanze ricorra l'esercizio nei
confronti  del  pubblico  e  ne disciplina l'esercizio nel territorio
della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero.
  3.  L'UIC  procede  all'iscrizione  nell'elenco quando ricorrono le
condizioni seguenti:
    a) per le persone fisiche:
      1)  cittadinanza  italiana  o  di uno Stato dell'Unione europea
ovvero  di  Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
      2) domicilio nel territorio della Repubblica;
      3)  diploma  di  scuola media superiore o titolo equipollente a
tutti gli effetti di legge;
      4)   possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  stabiliti  nel
regolamento  emanato  ai  sensi  dell'articolo  109  del  testo unico
bancario;
    b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
      1)    previsione   nell'oggetto   sociale   dello   svolgimento
dell'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria;
      2)  i  partecipanti  al  capitale  e  i  soggetti  che svolgono
funzioni   di   amministrazione,  direzione  e  controllo  abbiano  i
requisiti   di   onorabilita'   stabiliti   nei  regolamenti  emanati
rispettivamente  ai  sensi  degli  articoli 108 e 109 del testo unico
bancario;
      3)  la  sede  legale e la sede amministrativa siano situate nel
territorio della Repubblica;
      4)  siano  rispettati  i  requisiti  patrimoniali  e  di  forma
giuridica  stabiliti  dal  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica   con  regolamento  adottato  su  proposta
dell'UIC.
  4.  Nei  casi  di  perdita dei requisiti di onorabilita' in capo ai
soggetti  indicati  nella  lettera  b),  numero  2),  del comma 3, si
applicano  gli articoli 108, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico
bancario.
  5.  I  soggetti  indicati  nella lettera b) del comma 3 svolgono la
propria  attivita'  esclusivamente  per il tramite di persone fisiche
iscritte nell'elenco.
  6.  L'UIC  esercita  il controllo sui soggetti iscritti nell'elenco
per  verificare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
A  tal  fine, puo' richiedere la comunicazione di dati e notizie e la
trasmissione  di  dati  e documenti fissando i relativi termini. Esso
puo',  altresi',  chiedere  la  collaborazione del nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza.
  7.  L'UIC  disciplina  la  procedura  e  i termini per l'iscrizione
nell'elenco, nonche' le forme di pubblicita' dell'elenco stesso.
  8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco
per  gravi  violazioni  di  norme  di legge, delle norme del presente
decreto legislativo o delle disposizioni emanate ai sensi di esso. Il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito  l'UIC,  disciplina la procedura per la sospensione cautelare
dall'elenco.
 
           Note all'art. 3:
            -  Il  testo    dell'art.  2  del  decreto legislativo 25
          luglio  1998,  n.    286,  recante:  "Testo   unico   delle
          disposizioni  concernenti  la  disclina dell'immigrazione e
          norme sulla  condizione dello straniero",  e' il seguente:
            "Art. 2  (Diritti e  doveri dello straniero).  - 1.  Allo
          straniero  comunque  presente    alla  frontiera  o     nel
          territorio  dello    Stato  sono  riconosciuti    i diritti
          fondamentali  della  persona umana   previsti  dalle  norme
          di  diritto  interno, dalle   convenzioni internazionali in
          vigore  e    dai  principi  di   diritto     internazionale
          generalmente riconosciuti.
            2.    Lo  straniero    regolarmente    soggiornante   nel
          territorio  dello Stato   gode dei   diritti  in    materia
          civile    attribuiti al  cittadino italiano,  salvo  che le
          convenzioni  internazionali  in vigore  per l'Italia  e  il
          presente  testo  unico dispongano diversamente. Nei casi in
          cui   il presente    testo    unico    o  le    convenzioni
          internazionali  prevedano  la  condizione  di reciprocita',
          essa e' accertata secondo i criteri e le modalita' previste
          dal regolamento di attuazione.
            3.  La   Repubblica   italiana,   in   attuazione   della
          convenzione   dell'OIL   n.  143     del  24  giugno  1975,
          ratificata con legge 10  aprile 1981, n.  158,   garantisce
          a    tutti      i   lavoratori     stranieri   regolarmente
          soggiornanti  nel suo  territorio  e alle   loro   famiglie
          parita'    di trattamento  e piena  uguaglianza di  diritti
          rispetto  ai lavoratori italiani.
            4.  Lo  straniero  regolarmente soggiornante    partecipa
          alla  vita pubblica locale.
            5.   Allo    straniero  e'    riconosciuta  parita'    di
          trattamento  con il cittadino  relativamente alla    tutela
          giurisdizionale     dei  diritti    e  degli      interessi
          legittimi,     nei     rapporti     con     la     pubblica
          amministrazione  e  nell'accesso ai pubblici   servizi, nei
          limiti e nei modi previsti dalla legge.
            6.  Ai fini   della comunicazione   allo straniero    dei
          provvedimenti  concernenti  l'ingresso,    il soggiorno   e
          l'espulsione,   gli      atti   sono   tradotti,      anche
          sinteticamente,    in    una    lingua   comprensibile   al
          destinatario,  ovvero, quando   cio' non    sia  possibile,
          nelle   lingue  francese,    inglese  o    spagnola,    con
          preferenza  per quella  indicata dall'interessato.
            7. La protezione  diplomatica si esercita nei limiti    e
          nelle    forme   previsti   dalle   norme      di   diritto
          internazionale. Salvo  che vi ostino motivate    e    gravi
          ragioni   attinenti  alla  amministrazione  della giustizia
          e   alla  tutela  dell'ordine pubblico  e  della  sicurezza
          nazionale, ogni straniero  presente in Italia ha    diritto
          di  prendere contatto con le  autorita' del Paese di cui e'
          cittadino e di essere in   cio'     agevolato    da    ogni
          pubblico      ufficiale    interessato    al  procedimento.
          L'autorita'    giudiziaria,   l'autorita'    di    pubblica
          sicurezza    e   ogni   altro    pubblico  ufficiale  hanno
          l'obbligo   di informare,   nei   modi    e    nei  termini
          previsti      dal      regolamento      di  attuazione,  la
          rappresentanza diplomatica  o  consolare  piu'  vicina  del
          Paese  a  cui  appartiene lo straniero  in ogni caso in cui
          esse abbiano proceduto  ad   adottare   nei   confronti  di
          costui  provvedimenti  in materia di liberta' personale, di
          allontanamento  dal  territorio dello Stato, di  tutela dei
          minori, di  status personale ovvero in    caso  di  decesso
          dello    straniero o   di ricovero   ospedaliero urgente  e
          hanno  altresi'  l'obbligo  di   far   pervenire   a   tale
          rappresentanza   documenti   e  oggetti  appartenenti  allo
          straniero che non debbano essere  trattenuti  per    motivi
          previsti   dalla   legge.  Non si  fa  luogo alla  predetta
          informazione quando si  tratta  di  stranieri  che  abbiano
          presentato  una  domanda di   asilo, di  stranieri ai quali
          sia stato  riconosciuto lo status di rifugiato,  ovvero  di
          stranieri  nei  cui confronti sono state adottate misure di
          protezione temporanea per motivi umanitari.
            8. Gli    accordi  internazionali    stipulati  per    le
          finalita'  di cui all'art. 11,  comma 4,  possono stabilire
          situazioni    giuridiche piu' favorevoli  per  i  cittadini
          degli   Stati   interessati    a    speciali  programmi  di
          cooperazione  per    prevenire o limitare   le immigrazioni
          clandestine.
            9. Lo  straniero  presente  nel  territorio  italiano  e'
          comunque  tenuto  all'osservanza  degli  obblighi  previsti
          dalla normativa vigente".
            - Il testo degli articoli 108  e 109 del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, e' il seguente:
            "Art.    108      (Requisiti   di      onorabilita'   dei
          partecipanti). -  1. Il Ministro del   tesoro,  sentiti  la
          Banca d'Italia e  l'UIC, determina, con regolamento emanato
          ai  sensi  dell'art.  17,  comma   3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400,  i requisiti di onorabilita' dei partecipanti
          al capitale degli intermediari finanziari.
            2. Con il  regolamento previsto dal comma 1 il   Ministro
          del  tesoro stabilisce   la  quota del  capitale  che  deve
          essere  posseduta  per l'applicazione del   medesimo  comma
          1.  A    questo fine   si considerano anche   le  azioni  o
          quote    possedute  per    il    tramite    di     societa'
          controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona.
            3.  In mancanza dei requisiti  non puo' essere esercitato
          il diritto di voto inerente alle azioni o  quote  eccedenti
          il  suddetto  limite.  In  caso    di    inosservanza,   la
          deliberazione  e'   impugnabile   a   norma dell'art.  2377
          del  codice    civile,  se   la maggioranza   richiesta non
          sarebbe  stata  raggiunta  senza  i    voti  inerenti  alle
          predette   azioni   o   quote.   L'impugnazione       della
          deliberazione      e'   obbligatoria      da   parte  degli
          amministratori  e dei sindaci. Le  azioni o quote per    le
          quali  non  puo' essere esercitato il diritto  di voto sono
          computate   ai    fini    della    regolare    costituzione
          dell'assemblea".
            "Art.   109     (Requisiti  di    professionalita'  e  di
          onorabilita'  degli  esponenti  aziendali).     -  1.   Con
          regolamento  del Ministro   del tesoro adottato, sentiti la
          Banca d'Italia e l'UIC, ai   sensi dell'art. 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988, n. 400, vengono  determinati i
          requisiti    di professionalita'   e   di onorabilita'  dei
          soggetti    che  svolgono  funzioni    di  amministrazione,
          direzione e  controllo presso gli intermediari finanziari.
            2.  Il    difetto dei   requisiti determina la  decadenza
          dall'ufficio.   Essa   e' dichiarata   dal    consiglio  di
          amministrazione  entro   trenta giorni dalla nomina o dalla
          conoscenza del difetto sopravvenuto.
            3.  Il regolamento  previsto dal  comma 1  stabilisce  le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e  la  sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata con le
          modalita' indicate nel comma 2.
            4. In  caso di inerzia  del consiglio di amministrazione,
          la  Banca  d'Italia  pronuncia     la  decadenza     o   la
          sospensione  dei    soggetti  che  svolgono  funzioni    di
          amministrazione,    direzione  e    controllo  presso   gli
          intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale".