Art. 3. Separazione contabile 1. I soggetti che intendano ottenere il contributo previsto dall'articolo 1, qualora gestiscano piu' di una attivita', anche non televisiva, devono impegnarsi ad instaurare un regime di separazione contabile e devono produrre uno schema di bilancio in cui risultino separate contabilmente le poste di entrata e di spesa afferenti all'attivita' dell'emittente televisiva e quelle inerenti ad altre attivita'.