Art. 3.
                        Separazione contabile

  1.  I  soggetti  che  intendano  ottenere  il  contributo  previsto
dall'articolo  1, qualora gestiscano piu' di una attivita', anche non
televisiva,  devono impegnarsi ad instaurare un regime di separazione
contabile  e  devono produrre uno schema di bilancio in cui risultino
separate  contabilmente  le  poste  di  entrata  e di spesa afferenti
all'attivita'  dell'emittente  televisiva  e quelle inerenti ad altre
attivita'.