Art. 3.
                       Privatizzazione di enti
  1. Gli enti privatizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
a),  continuano  a  sussistere  come  enti  privi di scopo di lucro e
assumono  la personalita' giuridica di diritto privato ai sensi degli
articoli 12 e seguenti del codice civile. Gli enti possono continuare
a   svolgere   e  gestire,  sulla  base  di  apposite  concessioni  o
convenzioni  con le autorita' ministeriali competenti, i compiti e le
funzioni  pubbliche  attribuiti  ad  essi  dalla  normativa  vigente.
Restano   in   vigore,  per  gli  enti  in  tal  modo  abilitati,  le
disposizioni   che   impongono,   a   favore  degli  enti,  forme  di
contribuzione  obbligatoria e che riservano all'autorita' pubblica le
relative  determinazioni.  Le  concessioni o convenzioni che affidano
agli enti determinazioni in materia di tariffe o di corrispettivo dei
servizi  pubblici  svolti  ne  subordinano  comunque  la operativita'
all'approvazione del Ministero competente.
  2.  Il corrispettivo da stabilirsi o pattuirsi per le concessioni o
convenzioni  di  cui al comma 1 non puo', per nessun ente, comportare
una  spesa  per  lo Stato superiore a quella prevista per l'esercizio
2001   per  contributi  ordinari  di  funzionamento  e  per  compensi
analogamente  stabiliti  o  pattuiti.  Le  concessioni  o convenzioni
devono  prevedere,  per l'esercizio 2002, una riduzione di tale spesa
pari almeno al 10 per cento in termini reali.
  3.   In  fase  di  prima  applicazione  del  presente  decreto,  le
concessioni o convenzioni di cui al comma 1 hanno durata biennale. In
sede di rinnovo, e' concesso o convenzionalmente affidato l'esercizio
delle  sole  attribuzioni  che  lo  Stato  non  possa  o  non ritenga
conveniente dismettere, ovvero svolgere direttamente.
  4.  Gli  amministratori  degli enti di cui al comma 1 promuovono le
necessarie  modifiche statutarie nel rispetto della scadenza indicata
dall'articolo  2,  comma  2.  Gli statuti prevedono la partecipazione
all'organo    collegiale    di   revisione   di   un   rappresentante
dell'amministrazione statale.
  5.  Sulla gestione degli enti di diritto privato di cui al comma 1,
la  Corte  dei  conti  esercita  il  controllo  successivo,  ai sensi
dell'articolo  3,  comma  4,  della  legge  14  gennaio  1994, n. 20,
limitatamente all'esercizio di funzioni e servizi pubblici.
  6. Il patrimonio degli enti di diritto privato di cui al comma 1 e'
costituito  dal patrimonio dei corrispondenti enti pubblici. L'organo
di  revisione cura che l'inventario sia redatto da ciascun ente entro
sessanta  giorni  dalla  avvenuta  trasformazione e che sia conferita
distinta  evidenziazione  ai  beni  la  cui  gestione o conservazione
costituiva   lo  scopo  istituzionale  dell'ente  pubblico.  In  casi
particolari,   puo'   essere  chiesta  al  presidente  del  tribunale
competente  per  territorio la designazione di uno o piu' esperti per
la redazione della stima patrimoniale.
  7.  I  beni  la  cui  gestione  o conservazione costituiva lo scopo
istituzionale   dell'ente   pubblico   permangono  destinati  a  tale
finalita',  fatto  salvo  ogni  altro  onere o vincolo gravante sugli
stessi  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni, e non possono essere
alienati  o  gravati  di  alcun diritto se non in base a specifica ed
espressa  autorizzazione  del Ministero vigilante, secondo la vigente
normativa,  da  rilasciarsi in casi eccezionali. Gli atti adottati in
mancanza di autorizzazione non possono essere trascritti e sono nulli
di  diritto,  fatta  salva  ogni  diversa  forma  di  responsabilita'
prevista  dalle  vigenti  disposizioni.  Il  regime di autorizzazione
permane  sino a che sussista l'esercizio delle funzioni o dei servizi
pubblici  in  via  di  convenzione  o  di  concessione.  Allo scadere
definitivo   delle   convenzioni   o   concessioni,   il   regime  di
autorizzazione  e'  prorogato  sino alla convenzionale determinazione
della destinazione finale dei beni. Le limitazioni di cui al presente
articolo  devono, in ogni caso, risultare negli statuti degli enti di
diritto  privato  derivanti  dalla trasformazione e sono iscritte nel
registro di cui all'articolo 33 del codice civile.
  8.  Negli  inventari  patrimoniali  degli  enti  di diritto privato
derivanti dalla trasformazione sono distintamente elencati i beni che
provengono  dall'ente  pubblico  trasformato  e  quelli di successiva
acquisizione.
  9.  Agli  enti  di  diritto  privato  di  cui  al  comma  1 possono
partecipare  il  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali, ai
sensi  dell'articolo  10  del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, nonche' le universita' e loro consorzi.
 
           Note all'art. 3:
            -  Si riporta il testo dell'art.  3, comma 4, della legge
          14 gennaio  1994,  n.    20,  recante:    "Disposizioni  in
          materia  di    giurisdizione  e  controllo  della Corte dei
          conti";
            "4. La  Corte dei   conti svolge,   anche in    corso  di
          esercizio,  il  controllo   successivo sulla   gestione del
          bilancio  e     del  patrimonio  delle      amministrazioni
          pubbliche,   nonche'   sulle    gestioni  fuori bilancio  e
          sui fondi  di  provenienza   comunitaria, verificando    la
          legittimita'     e    la    regolarita'  delle    gestioni,
          nonche'    il funzionamento   dei   controlli   interni   a
          ciascuna    amministrazione.    Accerta,  anche  in    base
          all'esito di altri  controlli, la rispondenza dei risultati
          dell'attivita'   amministrativa  agli  obiettivi  stabiliti
          dalla    legge, valutando   comparativamente costi,  modi e
          tempi dello svolgimento     dell'azione     amministrativa.
          La   Corte   definisce annualmente i programmi ed i criteri
          di riferimento del controllo".
            -  Il  testo  dell'art.  10  del  decreto  legislativo 20
          ottobre 1998, n.  368 (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          26 ottobre 1998,   n. 250), recante:    "lstituzione    del
          Ministero  per i  beni  e  le  attivita' culturali, a norma
          dell'art.  11  della    legge  15  marzo 1997, n. 59, e' il
          seguente:
            "Art.  10    (Accordi  e  forme    associative).  -1.  Il
          Ministero    ai  fini del piu' efficace esercizio delle sue
          funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei  beni
          culturali e ambientali puo':
            a)  stipulare    accordi con amministrazioni pubbliche  e
          con soggetti privati;
            b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o
          societa'.
            2.    Al    patrimonio  delle     associazioni,     delle
          fondazioni e  delle societa' il Ministero  puo' partecipare
          anche  con    il conferimento in uso di  beni culturali che
          ha in  consegna. L'atto costitutivo   e  lo  statuto  delle
          associazioni,  delle  fondazioni  e  delle societa' debbono
          prevedere    che,  in    caso    di    estinzione  o     di
          scioglimento, i  beni culturali  ad esse  conferiti in  uso
          dal      Ministero  ritornano     nella  disponibilita'  di
          quest'ultimo.
            3. Il  Ministro  presenta  annualmente  alle  Camere  una
          relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1".