Art. 3.


                  Blocco e riduzione delle tariffe


  1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini
e  delle  imprese,  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto  sino  al  31 dicembre 2009, e' sospesa l'efficacia
delle  norme  statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato
ad   emanare   atti  aventi  ad  oggetto  l'adeguamento  di  diritti,
contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche
in  relazione  al  tasso  di  inflazione  ovvero  ad altri meccanismi
automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei
soli  maggiori  oneri  effettivamente  sostenuti  e  per  le  tariffe
relative  al servizio idrico (( e ai settori dell'energia elettrica e
del  gas,  e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione. Per il
settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas
si  applicano  le  disposizioni  di cui ai commi 2 e seguenti. )) Per
quanto  riguarda  i  diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza
degli  enti  territoriali l'applicazione della disposizione di cui al
presente  comma  e'  rimessa  all'autonoma  decisione  dei competenti
organi di governo.
  2.  Ferma  restando la piena efficacia e validita' delle previsioni
tariffarie  contenute negli atti convenzionali vigenti, limitatamente
all'anno 2009 gli incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino
al 30 aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1 maggio 2009.
  3.  Entro  il  30  aprile  2009,  con  decreto  del  Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  da  formularsi  entro  il  28  febbraio 2009, (( sentite le
Commissioni   parlamentari   competenti,  ))  sono  approvate  misure
finalizzate  a  creare  le condizioni per accelerare la realizzazione
dei  piani  di  investimento,  fermo  restando quanto stabilito dalle
vigenti convenzioni autostradali.
  4.  Fino  alla  data  del  30  aprile  2009  e' altresi' sospesa la
riscossione   dell'incremento   del  sovrapprezzo  sulle  tariffe  di
pedaggio  autostradali  decorrente  dal  1°  gennaio 2009, cosi' come
stabilito  dall'articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
  5.  All'articolo  8-duodecies,  comma 2, del decreto-legge 8 aprile
2008,  n.  59,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 giugno
2008,  n.  101,  dopo  le  parole «alla data di entrata in vigore del
presente  decreto»  e'  aggiunto  il  seguente  periodo: «Le societa'
concessionarie,  ove ne facciano richiesta, possono concordare con il
concedente  una  formula  semplificata  del  sistema  di  adeguamento
annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa,
per  l'intera  durata della convenzione, dell'inflazione reale, anche
tenendo   conto   degli  investimenti  effettuati,  oltre  che  sulle
componenti  per  la  specifica  copertura  degli  investimenti di cui
all'articolo   21,  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.  355,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
nonche'  dei  nuovi  investimenti  come  individuati  dalla direttiva
approvata  con  deliberazione  CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli
eventualmente  compensati  attraverso  il parametro X della direttiva
medesima.».
  6.  All'articolo  2  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n. 262,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;
   b) i commi 87 e 88 sono abrogati;
  ((  6-bis.  All'articolo  21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
355,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.
47, sono apportate le seguenti modificazioni: ))
   a)  il  comma  5  e'  sostituito  dal seguente: «Il concessionario
provvede  a  comunicare  al  concedente,  entro il 31 ottobre di ogni
anno,  le  variazioni  tariffarie  che  intende  applicare nonche' la
componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi
interventi  aggiuntivi.  Il concedente, nei successivi trenta giorni,
previa   verifica  della  correttezza  delle  variazioni  tariffarie,
trasmette  la  comunicazione,  nonche'  una sua proposta, ai Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze,
i  quali,  di  concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte
con   provvedimento   motivato  nei  quindici  giorni  successivi  al
ricevimento  della  comunicazione.  Il  provvedimento  motivato  puo'
riguardare  esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei
valori  inseriti  nella  formula revisionale e dei relativi conteggi,
nonche'  alla  sussistenza  di  gravi inadempienze delle disposizioni
previste  dalla  convenzione e che siano state formalmente contestate
dal concessionario entro il 30 giugno precedente.»;
   b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
  7.  All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
come  modificato  dall'articolo  2,  comma  85,  del  decreto-legge 3
ottobre  2006,  n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2006,  n.  286 e successive modificazioni, la lettera b) e'
sostituita  dalla  seguente:  «b)  mantenere  adeguati  requisiti  di
solidita' patrimoniale, come individuati nelle convenzioni; ».
  8.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas effettua un
particolare  monitoraggio  sull'andamento  dei  prezzi,  nel  mercato
interno,  relativi  alla  fornitura  dell'energia elettrica e del gas
naturale,  avendo  riguardo  alla diminuzione del prezzo dei prodotti
petroliferi;  entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai
Ministri   competenti  le  proposte  necessarie  per  assicurare,  in
particolare,  che  le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla
predetta diminuzione.
  ((  9.  La tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica,
di  cui  al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008,
e'  riconosciuta  anche  ai  clienti  domestici  presso  i quali sono
presenti  persone  che versano in gravi condizioni di salute, tali da
richiedere   l'utilizzo   di   apparecchiature   medico-terapeutiche,
alimentate  ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento
in vita. )) A decorrere dal 1 gennaio 2009 le famiglie economicamente
svantaggiate  aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate
per  la  fornitura  di  energia  elettrica  hanno  diritto anche alla
compensazione  della  spesa  per  la fornitura di gas naturale. (( La
compensazione  della spesa tiene conto della necessita' di tutelare i
clienti che utilizzano impianti condominiali )) ed e' riconosciuta in
forma differenziata per zone climatiche, nonche' in forma parametrata
al  numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare
una  riduzione  della  spesa  al netto delle imposte dell'utente tipo
indicativamente  del  15  per  cento.  Per  la fruizione del predetto
beneficio  i  soggetti  interessati presentano al comune di residenza
un'apposita istanza secondo le modalita' stabilite per l'applicazione
delle  tariffe  agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla
copertura  degli  oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordinario,
dalla  compensazione  sono  destinate  le  risorse stanziate ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.
26  e  dell'articolo 14, comma 1, della legge (( 28 dicembre 2001, n.
448,  fatta  eccezione  per  47  milioni di euro per l'anno 2009, che
continuano  ad  essere  destinati  alle  finalita'  di  cui al citato
articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007. )) Nella
eventualita'  che  gli oneri eccedano le risorse di cui al precedente
periodo,  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica ed il gas istituisce
un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non
domestiche   volta   ad  alimentare  un  conto  gestito  dalla  Cassa
conguaglio  settore  elettrico  e stabilisce le altre misure tecniche
necessarie per l'attribuzione del beneficio.
  ((  9-bis.  L'accesso  alla  tariffa  agevolata per la fornitura di
energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di
gas  naturale,  di  cui al comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei
familiari  con  almeno  quattro  figli  a carico con indicatore della
situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro.
  10.    In    considerazione    dell'eccezionale   crisi   economica
internazionale  e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle
materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le
imprese  e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico, sentita
l'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas, conforma la disciplina
relativa  al  mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi
compreso  il  termine  finale  di  cui  alla  lettera a), ai seguenti
principi:
   a)  il prezzo dell'energia e' determinato, al termine del processo
di  adeguamento  disciplinato  dalle  lettere  da b) a e), in base ai
diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da
ciascuna  azienda  e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con
precedenza  per  le  forniture  offerte  ai prezzi piu' bassi fino al
completo soddisfacimento della domanda;
   b)  e'  istituito,  in  sede  di  prima  applicazione del presente
articolo,  un  mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione
dell'attuale  mercato di aggiustamento, che si svolge tra la chiusura
del  mercato  del  giorno  precedente  e  l'apertura  del mercato dei
servizi di dispacciamento di cui alla lettera d)con la partecipazione
di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo
dell'energia   sara'   determinato   in   base  a  un  meccanismo  di
negoziazione  continua,  nel  quale  gli  utenti  abilitati  potranno
presentare   offerte   di   vendita  e  di  acquisto  vincolanti  con
riferimento a prezzi e quantita';
   c)  fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da
leggi,  regolamenti o altri provvedimenti delle autorita', il Gestore
del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative
alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di sette
giorni.  Le informazioni sugli impianti abilitati e sulle reti, sulle
loro  manutenzioni  e  indisponibilita'  sono  pubblicate con cadenza
mensile;
   d)   e'   attuata   la   riforma   del   mercato  dei  servizi  di
dispacciamento,  la  cui  gestione  e' affidata al concessionario del
servizio   di   trasmissione  e  dispacciamento,  per  consentire  di
selezionare  il  fabbisogno  delle  risorse necessarie a garantire la
sicurezza  del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che
ciascuna  risorsa  rende  al  sistema,  attraverso una valorizzazione
trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento
sono  assicurati attraverso l'acquisto delle risorse necessarie dagli
operatori  abilitati.  Nel  mercato  dei servizi di dispacciamento il
prezzo  dell'energia  sara'  determinato  in  base  ai diversi prezzi
offerti  in  modo  vincolante da ciascun utente abilitato e accettati
dal  concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per
le  offerte ai prezzi piu' bassi fino al completo soddisfacimento del
fabbisogno;
   e)  e'  attuata  l'integrazione, sul piano funzionale, del mercato
infragiornaliero  di cui alla lettera b)con il mercato dei servizi di
dispacciamento  di  cui  alla  lettera  d),  favorendo  una  maggiore
flessibilita'   operativa   ed  efficienza  economica  attraverso  un
meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie.
  10-bis.  Il  Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e il gas, in considerazione di proposte di
intervento  da essa segnalate al Governo, adotta misure, di carattere
temporaneo e con meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza
nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati.
  10-ter.  A  decorrere  dall'anno  2009,  l'Autorita'  per l'energia
elettrica  e il gas invia al Ministro dello sviluppo economico, entro
il  30 settembre di ogni anno, una segnalazione sul funzionamento dei
mercati  dell'energia,  che  e'  resa  pubblica. La segnalazione puo'
contenere,  altresi', proposte finalizzate all'adozione di misure per
migliorare  l'organizzazione  dei  mercati, attraverso interventi sui
meccanismi  di formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza e
rimuovere  eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello sviluppo
economico,  entro  il  mese  di  gennaio  dell'anno  successivo, puo'
adottare  uno  o  piu'  decreti  sulla  base  delle predette proposte
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas. A tale riguardo,
potranno  essere  in  particolare  adottate misure con riferimento ai
seguenti aspetti:
   a)  promozione  dell'integrazione  dei  mercati  regionali europei
dell'energia   elettrica,   anche   attraverso  l'implementazione  di
piattaforme  comuni  per  la  negoziazione  dell'energia  elettrica e
l'allocazione  della  capacita'  di  trasporto transfrontaliera con i
Paesi limitrofi;
   b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari dell'energia
con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, al fine di
garantire   un'ampia   partecipazione  degli  operatori,  un'adeguata
liquidita'  e  un  corretto  grado  di  integrazione  con  i  mercati
sottostanti.
  11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10,
l'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas, sentito il Ministero
dello  sviluppo  economico, adegua le proprie deliberazioni, anche in
materia  di dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi
e criteri direttivi:
   a)  i  soggetti  che  dispongono  singolarmente  di  impianti o di
raggruppamenti  di  impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi
di  dispacciamento,  come  individuati sulla base dei criteri fissati
dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas in conformita' ai
principi  di  cui  alla  presente  lettera,  sono tenuti a presentare
offerte  nei mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorita'
per  l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi puntuali
volti  ad  assicurare  la minimizzazione degli oneri per il sistema e
un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali
per  il  fabbisogno  dei  servizi di dispacciamento, limitatamente ai
periodi  di  tempo  in  cui  si  verificano  le condizioni di seguito
descritte,  gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente
indispensabili   alla   risoluzione  di  congestioni  di  rete  o  al
mantenimento  di  adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico
nazionale per significativi periodi di tempo;
   b)  sono  adottate misure per il miglioramento dell'efficienza del
mercato  dei  servizi  per  il dispacciamento, l'incentivazione della
riduzione  del  costo  di approvvigionamento dei predetti servizi, la
contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del
relativo corrispettivo per i clienti finali.
  12.  Entro  ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo
economico,  su  proposta  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas   sentito   il  concessionario  dei  servizi  di  trasmissione  e
dispacciamento, puo' suddividere la rete rilevante in non piu' di tre
macro-zone.
  13.  Decorsi  i  termini  di  cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa
disciplina   e'   adottata,  in  via  transitoria,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri.
  13-bis.Per   agevolare   il   credito   automobilistico,  l'imposta
provinciale  di  trascrizione  per l'iscrizione nel pubblico registro
automobilistico  di  ipoteche  per residuo prezzo o convenzionali sui
veicoli e' stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche e'
esente dell'imposta provinciale di trascrizione. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta il testo del comma 1021 dell'art. 1 della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2007):
             «1021. Il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto,
          in  particolare,  dagli  articoli  15 della legge 12 agosto
          1982,  n. 531, e successive modificazioni, e 11 della legge
          29  dicembre  1990,  n. 407, e successive modificazioni, e'
          soppresso.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2007 e' istituito,
          sulle  tariffe  di  pedaggio  di  tutte  le  autostrade, un
          sovrapprezzo  il  cui  importo e' pari: a) per le classi di
          pedaggio  A  e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1°
          gennaio  2007,  a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal 1°
          gennaio  2008  e  a 3 millesimi di euro a chilometro dal 1°
          gennaio  2009;  b)  per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6
          millesimi  di  euro a chilometro dal 1° gennaio 2007, a 7,5
          millesimi  di  euro  a chilometro dal 1° gennaio 2008 e a 9
          millesimi  di  euro  a  chilometro  dal  1° gennaio 2009. I
          conseguenti   introiti  sono  dovuti  ad  ANAS  Spa,  quale
          corrispettivo  forfetario  delle  sue  prestazioni volte ad
          assicurare    l'adduzione    del   traffico   alle   tratte
          autostradali  in  concessione,  attraverso  la manutenzione
          ordinaria e straordinaria, l'adeguamento e il miglioramento
          delle  strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla
          stessa   ANAS   Spa.   Con   decreto   del  Ministro  delle
          infrastrutture,  su proposta di ANAS Spa, sono stabilite le
          modalita'  di  attuazione  del  presente comma, ivi incluse
          quelle  relative  al  versamento  del sovrapprezzo, nonche'
          quelle   di  utilizzazione  degli  introiti  derivanti  dal
          presente comma. Conseguentemente alle maggiori entrate sono
          ridotti  i  pagamenti  dovuti  ad  ANAS  Spa  a  titolo  di
          corrispettivo del contratto di servizio.».
             -  Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 8-duodecies
          del  decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59  (Disposizioni
          urgenti   per   l'attuazione   di   obblighi  comunitari  e
          l'esecuzione  di  sentenze  della  Corte di giustizia delle
          Comunita'  europee),  convertito,  con modificazioni, dalla
          legge  6  giugno  2008, n. 101, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «2.  Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con
          la  societa'  ANAS  S.p.a. gia' sottoscritti dalle societa'
          concessionarie  autostradali alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto.  Le societa' concessionarie, ove ne
          facciano  richiesta,  possono  concordare con il concedente
          una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale
          delle  tariffe  di  pedaggio  basata  su di una percentuale
          fissa,    per    l'intera    durata    della   convenzione,
          dell'inflazione    reale,   anche   tenendo   conto   degli
          investimenti  effettuati, oltre che sulle componenti per la
          specifica  copertura degli investimenti di cui all'articolo
          21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio 2004, n. 47,
          nonche'  dei  nuovi  investimenti  come  individuati  dalla
          direttiva  approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007,
          n.  39,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25
          agosto  2007,  ovvero  di  quelli  eventualmente compensati
          attraverso  il  parametro  X  della  direttiva medesima. Le
          societa' concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono
          concordare  con  il concedente una formula semplificata del
          sistema  di  adeguamento  annuale delle tariffe di pedaggio
          basata  su  di  una  percentuale fissa, per l'intera durata
          della  convenzione,  dell'inflazione  reale,  anche tenendo
          conto   degli  investimenti  effettuati,  oltre  che  sulle
          componenti per la specifica copertura degli investimenti di
          cui all'articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
          355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2004,   n.   47,   nonche'   dei  nuovi  investimenti  come
          individuati  dalla  direttiva  approvata  con deliberazione
          CIPE  15  giugno  2007,  n.  39,  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  197  del  25  agosto  2007, ovvero di quelli
          eventualmente  compensati  attraverso  il parametro X della
          direttiva  medesima.  Ogni  successiva modificazione ovvero
          integrazione  delle  convenzioni  e'  approvata  secondo le
          disposizioni  di cui ai commi 82 e seguenti dell'articolo 2
          del  decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006, n. 286, e
          successive modificazioni.».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 2 del decreto-legge 3
          ottobre  2006,  n.  262  (Disposizioni  urgenti  in materia
          tributaria  e  finanziaria),  convertito con modificazioni,
          dalla   legge   24  novembre  2006,  n.  286  e  successive
          modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.           2.           -          1.-          83.
          …….Omissis………
             84.  Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82,
          concordati  tra  le  parti e redatti conformemente a quanto
          stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per
          l'attuazione   delle  linee  guida  sulla  regolazione  dei
          servizi   di  pubblica  utilita'  (NARS),  sono  sottoposti
          all'esame    del    Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione   economica   (CIPE),   anche   al  fine  di
          verificare l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 83.
          Tale  esame  si  intende  assolto  positivamente in caso di
          mancata  deliberazione  entro  quarantacinque  giorni dalla
          richiesta  di  iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi
          di  convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del
          CIPE,  sono  successivamente  trasmessi  alle Camere per il
          parere   delle   Commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
             85.  All'articolo  11  della  legge 23 dicembre 1992, n.
          498, il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
             «5.   Le   societa'   concessionarie  autostradali  sono
          soggette ai seguenti obblighi:
              a)  certificare  il  bilancio,  anche se non quotate in
          borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
          31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
              b)    mantenere   adeguati   requisiti   di   solidita'
          patrimoniale,  come  individuati  con  decreto del Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          delle infrastrutture;
              c)  agire  a  tutti  gli  effetti  come amministrazione
          aggiudicatrice  negli affidamenti di forniture e servizi di
          importo  superiore  alla  soglia  di  rilevanza comunitaria
          nonche'  di lavori, ancorche' misti con forniture o servizi
          e  in  tale  veste attuare gli affidamenti nel rispetto del
          codice  dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, e successive modificazioni;
              d)  sottoporre  gli  schemi  dei  bandi  di  gara delle
          procedure  di  aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa,
          che   deve   pronunciarsi  entro  trenta  giorni  dal  loro
          ricevimento:  in  caso  di  inutile  decorso del termine si
          applica  l'articolo  20  della legge 7 agosto 1990, n. 241;
          vietare  la  partecipazione  alle gare per l'affidamento di
          lavori  alle  imprese  comunque collegate ai concessionari,
          che  siano  realizzatrici  della relativa progettazione. Di
          conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3
          ottobre  2006,  la deliberazione del Consiglio dei Ministri
          in   data   16   maggio   1997,   relativa  al  divieto  di
          partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di
          soggetti  che  operano  in  prevalenza  nei  settori  delle
          costruzioni e della mobilita';
              e)  prevedere  nel proprio statuto idonee misure atte a
          prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e,
          per  gli  stessi,  speciali  requisiti  di  onorabilita'  e
          professionalita',  nonche',  per  almeno alcuni di essi, di
          indipendenza;
              f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni
          di  gara  per  l'aggiudicazione dei contratti sono nominate
          dal  Ministro  delle infrastrutture. Restano fermi i poteri
          di  vigilanza  dell'Autorita'  di  cui  all'articolo  6 del
          codice  di  cui  al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163.   La  composizione  del  consiglio  dell'Autorita'  e'
          aumentata  di  due  membri  con  oneri  a  carico  del  suo
          bilancio.  Il  presidente  dell'Autorita'  e'  scelto fra i
          componenti del consiglio.
              5-bis.  Con  decreto  del Ministro delle infrastrutture
          sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere
          da  realizzare  da  parte  di  ANAS  S.p.a.  e  delle altre
          concessionarie  devono  essere  sottoposte  al  parere  del
          Consiglio   superiore  dei  lavori  pubblici  per  la  loro
          valutazione tecnico-economica.
              5-ter.   L'affidamento  dei  servizi  di  distribuzione
          carbolubrificanti   e   delle   attivita'   commerciali   e
          ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali,
          in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f)
          del comma 5, avviene secondo i seguenti principi:
               a)   verifica   preventiva   della  sussistenza  delle
          capacita'    tecnico-organizzative    ed   economiche   dei
          concorrenti  allo  scopo di garantire un adeguato livello e
          la  regolarita'  del  servizio, secondo quanto disciplinato
          dalla normativa di settore;
               b)  valutazione  delle  offerte  dei  concorrenti  che
          valorizzino  l'efficienza,  la  qualita'  e la varieta' dei
          servizi,  gli  investimenti in coerenza con la durata degli
          affidamenti  e  la  pluralita'  dei  marchi.  I processi di
          selezione  devono  assicurare  una prevalente importanza al
          progetto   tecnico-commerciale   rispetto  alle  condizioni
          economiche proposte;
               c)   modelli  contrattuali  idonei  ad  assicurare  la
          competitivita'   dell'offerta  in  termini  di  qualita'  e
          disponibilita'  dei servizi nonche' dei prezzi dei prodotti
          oil e non oil».
             86.   ANAS   S.p.a.,  nell'ambito  dei  compiti  di  cui
          all'articolo   2,   comma   1,   lettera  d),  del  decreto
          legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
              a)  richiede  informazioni  ed  effettua controlli, con
          poteri  di  ispezione,  di  accesso,  di acquisizione della
          documentazione  e delle notizie utili in ordine al rispetto
          degli  obblighi  di  cui  alle convenzioni di concessione e
          all'articolo  11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n.
          498,  come  sostituito  dal comma 85 del presente articolo,
          nonche' dei propri provvedimenti;
              b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi
          da  parte  dei  concessionari,  definendo  in particolare i
          livelli  generali  di  qualita' riferiti al complesso delle
          prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla
          singola  prestazione  da  garantire  all'utente,  sentiti i
          concessionari   e  i  rappresentanti  degli  utenti  e  dei
          consumatori;
              c)  emana  direttive  per  la  separazione  contabile e
          amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni
          per    assicurare,    tra   l'altro,   la   loro   corretta
          disaggregazione   e   imputazione   per   funzione  svolta,
          provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi
          in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;
              d)  irroga,  salvo  che  il fatto costituisca reato, in
          caso di inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni
          di  concessione  e  di  cui all'articolo 11, comma 5, della
          legge  23  dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma
          85  del presente articolo, nonche' dei propri provvedimenti
          o   in   caso   di   mancata   ottemperanza  da  parte  dei
          concessionari  alle  richieste  di  informazioni o a quelle
          connesse  all'effettuazione  dei controlli, ovvero nel caso
          in  cui  le  informazioni e i documenti acquisiti non siano
          veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
          nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro
          150  milioni,  per  le quali non e' ammesso quanto previsto
          dall'articolo  16  della legge 24 novembre 1981, n. 689; in
          caso  di  reiterazione  delle  violazioni ha la facolta' di
          proporre   al  Ministro  competente  la  sospensione  o  la
          decadenza della concessione;
              e)  segnala  all'Autorita'  garante della concorrenza e
          del  mercato,  con riferimento agli atti e ai comportamenti
          delle  imprese  sottoposte al proprio controllo, nonche' di
          quelle   che   partecipano   agli  affidamenti  di  lavori,
          forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di
          ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
             87. [Abrogato]
             88. [Abrogato]
             89 - 181 …… Omissis……».
             -  Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge 24
          dicembre  2003,  n.  355  (Proroga  di  termini previsti da
          disposizioni  legislative),  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 27 febbraio 2004, n. 47, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.21 (Concessioni autostradali). - 1. [Abrogato]
             2. [Abrogato]
             3.  Entro  quattro  mesi dalla data di entrata in vigore
          della   legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al
          CIPE  una  proposta  intesa  a  integrare  gli  standard di
          qualita'  e  le  modalita'  di  misurazione  e verifica dei
          relativi  livelli, con l'obiettivo di migliorare qualita' e
          sicurezza  del  servizio,  fluidita'  in itinere e qualita'
          ambientale.  La  formulazione integrativa dovra' basarsi su
          rilevazioni   oggettive   e   verificabili   dei  risultati
          ottenuti.  Essa dovra' essere resa operativa in tempo utile
          a  permetterne  l'applicazione alle scadenze previste dagli
          impegni  contrattuali  vigenti  o  a  far  tempo  dal  loro
          rinnovo.
             4. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove
          comportino   variazioni  o  modificazioni  al  piano  degli
          investimenti  e al parametro X della formula di adeguamento
          tariffario di cui alla citata Del.CIPE 20 dicembre 1996, n.
          319,   sono   approvate  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e dei trasporti di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze.
             5.   Il   concessionario   provvede   a   comunicare  al
          concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni
          tariffarie  che  intende  applicare  nonche'  la componente
          investimenti  del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi
          interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta
          giorni,  previa verifica della correttezza delle variazioni
          tariffarie,  trasmette  la  comunicazione,  nonche' una sua
          proposta,  ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti
          e  dell'economia  e  delle  finanze,  i quali, di concerto,
          approvano   o   rigettano   le   variazioni   proposte  con
          provvedimento  motivato  nei  quindici giorni successivi al
          ricevimento  della comunicazione. Il provvedimento motivato
          puo'  riguardare  esclusivamente le verifiche relative alla
          correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e
          dei  relativi  conteggi,  nonche' alla sussistenza di gravi
          inadempienze  delle disposizioni previste dalla convenzione
          e che siano state formalmente contestate dal concessionario
          entro il 30 giugno precedente.
             6. [Abrogato]
             7.  Il  IV  atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra
          ANAS  e  Autostrade  Spa,  ora Autostrade per l'Italia Spa,
          stipulato  il  23  dicembre  2002, e' approvato a tutti gli
          effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze.  Ai  soli  fini di tale atto aggiuntivo, lo stesso
          subordina  l'applicazione  del  primo incremento tariffario
          annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi
          all'approvazione  del  relativo  progetto  ai  sensi  della
          vigente   normativa;   i  successivi  incrementi  tariffari
          annuali devono essere applicati in funzione del progressivo
          stato  di  avanzamento  dei  lavori  di  realizzazione  del
          singolo intervento.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 5 dell'art. 11 della
          legge  23  dicembre  1992,  n.  498  (Interventi urgenti in
          materia  di finanza pubblica), come modificato dall'art. 2,
          comma  85,  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre
          2006,  n.  286,  e  successive  modificazioni,  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
             «5.   Le   societa'   concessionarie  autostradali  sono
          soggette ai seguenti obblighi:
              a)  certificare  il  bilancio,  anche se non quotate in
          borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
          31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
              b)    mantenere   adeguati   requisiti   di   solidita'
          patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;
              c)  agire  a  tutti  gli  effetti  come amministrazione
          aggiudicatrice  negli affidamenti di forniture e servizi di
          importo  superiore  alla  soglia  di  rilevanza comunitaria
          nonche'  di lavori, ancorche' misti con forniture o servizi
          e  in  tale  veste attuare gli affidamenti nel rispetto del
          codice  dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, e successive modificazioni;
              d)  sottoporre  gli  schemi  dei  bandi  di  gara delle
          procedure  di  aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa,
          che   deve   pronunciarsi  entro  trenta  giorni  dal  loro
          ricevimento:  in  caso  di  inutile  decorso del termine si
          applica  l'articolo  20  della legge 7 agosto 1990, n. 241;
          vietare  la  partecipazione  alle gare per l'affidamento di
          lavori  alle  imprese  comunque collegate ai concessionari,
          che  siano  realizzatrici  della relativa progettazione. Di
          conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3
          ottobre  2006,  la deliberazione del Consiglio dei Ministri
          in   data   16   maggio   1997,   relativa  al  divieto  di
          partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di
          soggetti  che  operano  in  prevalenza  nei  settori  delle
          costruzioni e della mobilita';
              e)  prevedere  nel proprio statuto idonee misure atte a
          prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e,
          per  gli  stessi,  speciali  requisiti  di  onorabilita'  e
          professionalita',  nonche',  per  almeno alcuni di essi, di
          indipendenza;
              f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni
          di  gara  per  l'aggiudicazione dei contratti sono nominate
          dal  Ministro  delle infrastrutture. Restano fermi i poteri
          di  vigilanza  dell'Autorita'  di  cui  all'articolo  6 del
          codice  di  cui  al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163.   La  composizione  del  consiglio  dell'Autorita'  e'
          aumentata  di  due  membri  con  oneri  a  carico  del  suo
          bilancio.  Il  presidente  dell'Autorita'  e'  scelto fra i
          componenti del consiglio.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  3 dell'art. 2 del
          decreto  legislativo  2  febbraio  2007,  n. 26 (Attuazione
          della   direttiva  2003/96/CE  che  ristruttura  il  quadro
          comunitario  per  la  tassazione  dei prodotti energetici e
          dell'elettricita'):
             «3.  Ai  fini di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa
          di   98.000.000  di  euro  per  l'anno  2008.  A  decorrere
          dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
          3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.».