Art. 3. Uffici dirigenziali generali centrali 1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale: (( a) Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale; b) (soppressa); c) Direzione generale per le antichita'; d) Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee; e) Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale; )) f) Direzione generale per gli archivi; (( g) Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore; )) h) Direzione generale per il cinema; i) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo. 2. I direttori generali centrali esercitano i diritti dell'azionista nei settori di competenza secondo quanto disposto dal presente regolamento, in conformita' agli indirizzi impartiti dal Ministro, fermo restando quanto previsto dall'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202 e successive modificazioni. 3. I direttori generali centrali partecipano alle riunioni dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza, senza diritto di voto. 4. Ai direttori generali centrali competono, per le materie di settore, le funzioni relative a progetti di interesse interregionale o nazionale nonche' l'adozione delle iniziative in presenza di interessi pubblici, rappresentati da piu' amministrazioni nelle sedi istituzionali, per i quali sia indispensabile una complessiva ponderazione di carattere piu' generale rispetto ad uno specifico ambito territoriale.