Art. 3.


                Uffici dirigenziali generali centrali


  1.  Il  Ministero  si  articola,  a  livello centrale, nei seguenti
Uffici dirigenziali di livello generale:
   ((   a)   Direzione  generale  per  l'organizzazione,  gli  affari
generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;
   b) (soppressa);
   c) Direzione generale per le antichita';
   d)   Direzione   generale   per   il  paesaggio,  le  belle  arti,
l'architettura e l'arte contemporanee;
   e)   Direzione  generale  per  la  valorizzazione  del  patrimonio
culturale; ))
   f) Direzione generale per gli archivi;
   ((   g)  Direzione  generale  per  le  biblioteche,  gli  istituti
culturali ed il diritto d'autore; ))
   h) Direzione generale per il cinema;
   i) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.
  2.   I   direttori   generali   centrali   esercitano   i   diritti
dell'azionista  nei settori di competenza secondo quanto disposto dal
presente  regolamento,  in  conformita'  agli indirizzi impartiti dal
Ministro,   fermo   restando  quanto  previsto  dall'art.  5-bis  del
decreto-legge  23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1993, n. 202 e successive modificazioni.
  3.  I  direttori  generali  centrali  partecipano alle riunioni dei
Comitati  tecnico-scientifici  per  le materie di propria competenza,
senza diritto di voto.
  4.  Ai  direttori  generali  centrali  competono, per le materie di
settore,  le funzioni relative a progetti di interesse interregionale
o  nazionale  nonche'  l'adozione  delle  iniziative  in  presenza di
interessi  pubblici, rappresentati da piu' amministrazioni nelle sedi
istituzionali,   per  i  quali  sia  indispensabile  una  complessiva
ponderazione  di  carattere  piu'  generale rispetto ad uno specifico
ambito territoriale.