Art. 3 Iscrizione dei fondi sanitari all'Anagrafe 1. I fondi sanitari si iscrivono all'Anagrafe ovvero rinnovano la loro iscrizione entro il 31 luglio di ciascun anno. Per l'anno 2010 i fondi sanitari si iscrivono entro il 30 aprile 2010. 2. In fase di prima applicazione, l'iscrizione all'Anagrafe si intende perfezionata con la trasmissione telematica della documentazione di cui al comma 3, nonche' con la compilazione delle informazioni relative all'attivita' gestionale, attraverso l'accesso al seguente sito internet, http://www.ministerosalute.it/programmazione/. 3. I fondi sanitari, al momento dell'iscrizione all'Anagrafe, trasmettono, in via telematica, la seguente documentazione, stabilita al comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008: a) atto costitutivo; b) regolamento; c) nomenclatore delle prestazioni garantite; d) bilancio preventivo e consuntivo o documento equivalente; e) schema di modelli di adesione relativi al singolo iscritto ed eventualmente al nucleo familiare. 4. Ai fini del rispetto della soglia delle risorse vincolate, a partire dal 2011, gli enti, casse e societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al momento dell'iscrizione all'Anagrafe o del relativo rinnovo, trasmettono, in aggiunta alla documentazione di cui al comma 3, certificazione a firma del legale rappresentante, che indichi, per l'anno precedente, al netto delle spese generali: a) l'ammontare delle risorse impegnate che, nella modalita' di prestazioni direttamente erogate o di rimborsi a fronte di spese sanitarie dei propri assistiti, si riferiscano a prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera d) e delle risorse impegnate che, nella modalita' di erogazione di somme anche forfetariamente stabilite, si riferiscano a prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), relative a soggetti il cui stato di non autosufficienza sia attestato da idonea certificazione medica; b) l'ammontare del totale delle risorse impegnate per la copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti; c) percentuale dell'importo di cui alla lettera a) sull'importo di cui alla lettera b). 5. Dell'avvenuta iscrizione o dell'avvenuto rinnovo e' rilasciata, con modalita' telematica, specifica attestazione da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 6. I fondi sanitari gia' iscritti all'Anagrafe nell'anno precedente, rinnovano l'iscrizione con la conferma della documentazione invariata, con la trasmissione di quella modificata e con la compilazione delle nuove informazioni relative all'attivita' gestionale. 7. Le modalita' tecniche cui attenersi per l'accesso al sistema informativo «Anagrafe Fondi Sanitari», per la registrazione del compilatore e l'iscrizione del fondo sanitario all'anagrafe nonche' per il rinnovo dell'iscrizione, sono definite nel disciplinare tecnico allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. 8. Il perfezionamento dell'iscrizione dei fondi sanitari all'Anagrafe ovvero il relativo rinnovo: a) relativamente ai fondi sanitari integrativi, costituisce condizione per la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con gli ambiti definiti dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008; b) relativamente agli enti, casse e societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, costituisce condizione per la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con gli ambiti definiti dall'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, nonche' per la verifica della soglia delle risorse vincolate. 9. Con successivo decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali si provvede alla definizione della modalita' di funzionamento a regime dell'Anagrafe.