Art. 3 
 
 
             Iscrizione dei fondi sanitari all'Anagrafe 
 
  1. I fondi sanitari si iscrivono all'Anagrafe ovvero  rinnovano  la
loro iscrizione entro il 31 luglio di ciascun anno. Per l'anno 2010 i
fondi sanitari si iscrivono entro il 30 aprile 2010. 
  2. In fase di  prima  applicazione,  l'iscrizione  all'Anagrafe  si
intende   perfezionata   con   la   trasmissione   telematica   della
documentazione di cui al comma 3, nonche' con la  compilazione  delle
informazioni relative all'attivita' gestionale, attraverso  l'accesso
al               seguente               sito                internet,
http://www.ministerosalute.it/programmazione/. 
  3. I  fondi  sanitari,  al  momento  dell'iscrizione  all'Anagrafe,
trasmettono, in via telematica, la seguente documentazione, stabilita
al comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro della salute 31 marzo
2008: 
    a) atto costitutivo; 
    b) regolamento; 
    c) nomenclatore delle prestazioni garantite; 
    d) bilancio preventivo e consuntivo o documento equivalente; 
    e) schema di modelli di adesione relativi al singolo iscritto  ed
eventualmente al nucleo familiare. 
  4. Ai fini del rispetto della soglia  delle  risorse  vincolate,  a
partire dal 2011, gli enti, casse e societa' di mutuo soccorso aventi
esclusivamente fine assistenziale,  di  cui  all'art.  51,  comma  2,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, al momento  dell'iscrizione
all'Anagrafe o del relativo rinnovo, trasmettono,  in  aggiunta  alla
documentazione di cui al comma 3, certificazione a firma  del  legale
rappresentante, che indichi, per l'anno precedente,  al  netto  delle
spese generali: 
    a) l'ammontare delle risorse impegnate che,  nella  modalita'  di
prestazioni direttamente erogate o di  rimborsi  a  fronte  di  spese
sanitarie dei propri assistiti, si riferiscano a prestazioni  di  cui
all'art. 2, comma 2, lettera d) e delle risorse impegnate che,  nella
modalita' di erogazione di somme anche forfetariamente stabilite,  si
riferiscano a prestazioni di cui all'art. 2,  comma  2,  lettera  d),
numeri  1)  e  2),  relative  a  soggetti  il  cui   stato   di   non
autosufficienza sia attestato da idonea certificazione medica; 
    b)  l'ammontare  del  totale  delle  risorse  impegnate  per   la
copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti; 
    c) percentuale dell'importo di cui alla lettera  a)  sull'importo
di cui alla lettera b). 
  5. Dell'avvenuta iscrizione o dell'avvenuto rinnovo e'  rilasciata,
con  modalita'  telematica,  specifica  attestazione  da  parte   del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 
  6.  I  fondi  sanitari   gia'   iscritti   all'Anagrafe   nell'anno
precedente,   rinnovano   l'iscrizione   con   la   conferma    della
documentazione invariata, con la trasmissione di quella modificata  e
con la compilazione delle nuove informazioni  relative  all'attivita'
gestionale. 
  7. Le modalita' tecniche cui attenersi  per  l'accesso  al  sistema
informativo «Anagrafe  Fondi  Sanitari»,  per  la  registrazione  del
compilatore e l'iscrizione del fondo sanitario  all'anagrafe  nonche'
per  il  rinnovo  dell'iscrizione,  sono  definite  nel  disciplinare
tecnico allegato,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
  8.  Il   perfezionamento   dell'iscrizione   dei   fondi   sanitari
all'Anagrafe ovvero il relativo rinnovo: 
    a)  relativamente  ai  fondi  sanitari  integrativi,  costituisce
condizione per la verifica della coerenza delle  prestazioni  erogate
con gli ambiti  definiti  dall'art.  1,  comma  2,  del  decreto  del
Ministro della salute 31 marzo 2008; 
    b) relativamente agli enti, casse e societa'  di  mutuo  soccorso
aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art.  51,  comma
2, lettera  a),  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  costituisce
condizione per la verifica della coerenza delle  prestazioni  erogate
con gli ambiti  definiti  dall'art.  1,  comma  3,  del  decreto  del
Ministro della salute 31 marzo 2008, nonche' per  la  verifica  della
soglia delle risorse vincolate. 
  9. Con successivo decreto del Ministro del lavoro, della  salute  e
delle politiche sociali si provvede alla definizione della  modalita'
di funzionamento a regime dell'Anagrafe.