Art. 3 1. I quantitativi di vino a Denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a Denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» riserva e riserva classico, ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse. 2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, le partite di vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 e successive modifiche, provenienti dalla campagna vendemmiale 2009/2010, possono utilizzare la denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», anche con menzione classico, purche' le medesime partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione all'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e al soggetto autorizzato, ai sensi della specifica vigente normativa, al controllo sulla produzione della DOCG in questione. 3. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.