Art. 3 
 
  1. I quantitativi di vino a Denominazione  di  origine  controllata
e/o  atti  a  divenire  a  Denominazione   di   origine   controllata
«Verdicchio  dei  Castelli  di  Jesi»  riserva  e  riserva  classico,
ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare
di   produzione   approvato   con decreto   del   Presidente    della
Repubblica 11 agosto 1968 e successive modifiche,  provenienti  dalla
vendemmia 2009 e precedenti, che alla data di entrata in  vigore  del
disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi  gia'
confezionati, in corso di confezionamento o in fase di  elaborazione,
possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte  con
la  D.O.C.,  a  condizione  che  le  ditte  produttrici   interessate
comunichino al soggetto autorizzato  al  controllo  sulla  produzione
della denominazione in questione, ai sensi  della  specifica  vigente
normativa, entro sessanta giorni dalla  citata  data  di  entrata  in
vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti
presso le stesse. 
  2. In deroga alle disposizioni  di  cui  all'art.  1  del  presente
decreto, le partite di vino a denominazione  di  origine  controllata
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 11 agosto 1968 e successive  modifiche,  provenienti
dalla  campagna  vendemmiale   2009/2010,   possono   utilizzare   la
denominazione di origine controllata e garantita  «Castelli  di  Jesi
Verdicchio Riserva», anche con menzione classico, purche' le medesime
partite  siano  rispondenti  alle  condizioni  previste  nell'annesso
disciplinare ed a condizione che i produttori interessati  effettuino
preventiva comunicazione all'Ispettorato centrale per la tutela della
qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti  agroalimentari  e  al
soggetto autorizzato, ai sensi della specifica vigente normativa,  al
controllo sulla produzione della DOCG in questione. 
  3. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione  di  origine  controllata  e
garantita «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva» e' tenuto, a norma di
legge, all'osservanza delle  condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.