Art. 3 
 
 
            Attivita' di verifica triennale sui requisiti 
                    minimi di rappresentativita' 
 
  1. Il Ministero, alla scadenza del triennio di incarico di  ciascun
consorzio ed al fine di procedere al rinnovo dello  stesso  provvede,
oltre  alla  verifica  dei  requisiti  minimi  operativi  di  cui  al
precedente  art.  2,  alla   verifica   dei   requisiti   minimi   di
rappresentativita' come descritti al precedente art. 1, comma 2. 
  2. Il Ministero, alla scadenza del triennio di incarico di  ciascun
consorzio   effettua   la   verifica   dello    statuto    consortile
precedentemente approvato, anche qualora lo stesso non  abbia  subito
modifiche, al fine di uniformare le previsioni in esso contenute alle
eventuali sopravvenute esigenze in materia di statuti dei consorzi di
tutela. 
  3. Qualora il  Ministero  ritenga  necessaria  una  modifica  dello
statuto, il consorzio di tutela e' tenuto ad  effettuarla  nel  corso
della prima assemblea straordinaria utile, senza che cio' comporti  -
nelle more della convocazione dell'assemblea  -  il  mancato  rinnovo
dell'incarico, che rimane subordinato solo al rispetto dei  requisiti
minimi operativi e di rappresentativita' richiesti. Resta inteso  che
l'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto deve tenersi,
in ogni caso, non  oltre  un  anno  dalla  data  della  comunicazione
ministeriale che ha richiesto la modifica statutaria. 
  4. Qualora il consorzio non  provveda  ad  effettuare  la  modifica
dello statuto ritenuta necessaria dal Ministero nei termini di cui al
precedente comma 3, tale inadempimento comportera' l'applicazione  di
una o piu' misure di cui all'art. 5, comma 2, del  presente  decreto,
nei modi e nelle forme ivi previste. 
  5. In caso di modifica dello statuto del consorzio  di  tutela,  il
Ministero   provvedera'   alla   sua   approvazione    con    decreto
dipartimentale ed alla  pubblicazione  dello  stesso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.