Art. 3 Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) 1. Ai fini del presente decreto per soggetti da ammettere al riparto ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), si intendono gli enti senza scopo di lucro, quali universita' e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca scientifica. 2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono beneficiare del riparto, si iscrivono, entro il 30 aprile 2010, a pena di decadenza, nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR). L'iscrizione si effettua soltanto per via telematica, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile sul sito web del Ministero: http://cinquepermille.miur.it/. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, gli enti compilano il modulo di domanda, conforme al fac-simile, Allegato 3, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, nonche', salvo quanto previsto al comma 5, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei medesimi requisiti, conforme al fac-simile Allegato 4, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. Il legale rappresentante dell'ente richiedente puo' chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione ed effettuati gli opportuni controlli con l'Anagrafe delle ricerche del MIUR entro il 5 maggio 2010. Dopo aver proceduto alla rettifica degli errori di iscrizione il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco aggiornato degli enti iscritti entro il 7 maggio 2010. 4. Entro il 30 giugno 2010, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 3 spediscono, con raccomandata a.r., al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca gli allegati di cui al comma 3, copia non autentica del documento di identita' del legale rappresentante dell'ente, nonche' copia dello statuto. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il 30 novembre 2010 procede ai controlli, anche a campione, circa la veridicita' della dichiarazione sostitutiva con procedura analoga a quella prevista dall'art. 2, comma 9. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2010, due distinti elenchi relativi ai soggetti ammessi al riparto ed a quelli esclusi. 5. Gli enti pubblici di ricerca, le universita' statali e non statali legalmente riconosciute, i consorzi interuniversitari, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica statali e non statali legalmente riconosciute presentano la domanda per via telematica ai sensi del comma 2, compilando esclusivamente il modulo di cui all'Allegato 3 e trasmettono con raccomandata a.r. al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 3 e 4, esclusivamente copia del medesimo modulo debitamente compilato e firmato. 6. L'elenco che raccoglie i soggetti di cui ai commi 3 e 5 e' pubblicato dall'Agenzia delle entrate, entro il 14 maggio 2010, sul sito indicato nell'art. 2, comma 1.