Art. 3 
 
 
 Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) 
 
  1. Ai fini del  presente  decreto  per  soggetti  da  ammettere  al
riparto ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), si  intendono  gli
enti senza scopo di lucro, quali universita' e istituti universitari,
statali   e   non   statali   legalmente    riconosciuti,    consorzi
interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica, statali e non statali  legalmente  riconosciute,  ovvero
enti  ed  istituzioni  di  ricerca,  indipendentemente  dallo  status
giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalita' principale
consiste nello svolgere attivita' di ricerca scientifica. 
  2. I soggetti di cui al  comma  1  che  intendono  beneficiare  del
riparto, si iscrivono, entro il 30 aprile 2010, a pena di  decadenza,
nell'apposito   elenco   tenuto   dal   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  (MIUR).  L'iscrizione  si  effettua
soltanto per via telematica, utilizzando esclusivamente  il  prodotto
informatico  reso   disponibile   sul   sito   web   del   Ministero:
http://cinquepermille.miur.it/. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 2, gli enti compilano il modulo
di domanda, conforme al  fac-simile,  Allegato  3,  che  forma  parte
integrante e sostanziale del presente decreto, nonche', salvo  quanto
previsto al comma  5,  una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta', ai sensi dell'art. 47, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa  alla  sussistenza  dei
medesimi requisiti, conforme al  fac-simile  Allegato  4,  che  forma
parte integrante  e  sostanziale  del  presente  decreto.  Il  legale
rappresentante dell'ente richiedente puo' chiedere  la  rettifica  di
eventuali errori di iscrizione ed effettuati gli opportuni  controlli
con l'Anagrafe delle ricerche del MIUR entro il 5 maggio  2010.  Dopo
aver proceduto alla rettifica degli errori di iscrizione il Ministero
trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco  aggiornato  degli  enti
iscritti entro il 7 maggio 2010. 
  4. Entro  il  30  giugno  2010,  a  pena  di  decadenza,  i  legali
rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al
comma   3   spediscono,   con   raccomandata   a.r.,   al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca gli allegati di cui
al comma 3, copia non autentica del documento di identita' del legale
rappresentante dell'ente, nonche' copia dello statuto.  Il  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  entro  il   30
novembre 2010 procede  ai  controlli,  anche  a  campione,  circa  la
veridicita' della dichiarazione sostitutiva con procedura  analoga  a
quella prevista dall'art. 2, comma 9. Il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca trasmette all'Agenzia delle entrate,
entro il 31 dicembre 2010, due distinti elenchi relativi ai  soggetti
ammessi al riparto ed a quelli esclusi. 
  5. Gli enti pubblici di  ricerca,  le  universita'  statali  e  non
statali legalmente riconosciute,  i  consorzi  interuniversitari,  le
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica statali
e non statali legalmente riconosciute presentano la domanda  per  via
telematica ai sensi del comma 2, compilando esclusivamente il  modulo
di  cui  all'Allegato  3  e  trasmettono  con  raccomandata  a.r.  al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi
e per gli effetti di cui ai commi 3 e  4,  esclusivamente  copia  del
medesimo modulo debitamente compilato e firmato. 
  6. L'elenco che raccoglie i soggetti di cui  ai  commi  3  e  5  e'
pubblicato dall'Agenzia delle entrate, entro il 14 maggio  2010,  sul
sito indicato nell'art. 2, comma 1.