Art. 3 
 
  L'importo delle predette riduzioni di cui agli articoli 1 e  2  per
province e comuni sara' applicato in  sede  di  determinazione  delle
spettanze dell'anno 2011 dei medesimi enti. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 9 dicembre 2010 
 
                                                  Il Ministro: Maroni