Art. 3 
 
 
              Caratteristiche del contrassegno di Stato 
 
  1. La  fascetta  per  tutti  i  vini  a  D.O. e'  stampata  a  cura
dell'IPZS,   utilizzando   particolari    sistemi    di    sicurezza,
conformemente all'allegato 1 che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  2. La fascetta di Stato certifica  l'autenticita'  del  prodotto  e
contiene  sistemi  anticontraffazione  visibili  ed  invisibili   con
tracciabilita' gestita da dedicate banche dati. 
  3. La fascetta, numerata  progressivamente,  ha  il  formato  e  le
dimensioni descritti all'allegato 2. 
  Essa  contiene  le  seguenti  indicazioni,   stampate   in   colore
nettamente risaltante sul fondo: 
    a) l'emblema dello Stato; 
    b) la dicitura «Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali»; 
    c) la sigla «D.O.C.G.» o «D.O.C.», a seconda delle produzioni  di
cui trattasi; 
    d) il numero progressivo e la serie alfanumerica; 
    e) il volume  nominale  del  prodotto  contenuto  nel  recipiente
espresso in litri. 
  4. Oltre alle indicazioni di cui al  comma  3,  la  fascetta,  puo'
essere integrata,  dal  nome  della  denominazione  o  dall'eventuale
«logo», purche' previsto nel relativo disciplinare  di  produzione  e
approvato dal MEF mediante il visto si stampi, ai sensi  del  decreto
ministeriale 4 agosto 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Ai
fini di  una  maggiore  personalizzazione  puo'  essere  prevista  su
richiesta del soggetto  autorizzato  l'ulteriore  dimensione  per  la
fascetta autoadesiva, di cui all'allegato 2 lettera C. In  tali  casi
l'IPZS comunica al MEF il costo  aggiuntivo  della  personalizzazione
delle fascette riportanti le indicazioni facoltative.