Art. 3 Caratteristiche del contrassegno di Stato 1. La fascetta per tutti i vini a D.O. e' stampata a cura dell'IPZS, utilizzando particolari sistemi di sicurezza, conformemente all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. La fascetta di Stato certifica l'autenticita' del prodotto e contiene sistemi anticontraffazione visibili ed invisibili con tracciabilita' gestita da dedicate banche dati. 3. La fascetta, numerata progressivamente, ha il formato e le dimensioni descritti all'allegato 2. Essa contiene le seguenti indicazioni, stampate in colore nettamente risaltante sul fondo: a) l'emblema dello Stato; b) la dicitura «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; c) la sigla «D.O.C.G.» o «D.O.C.», a seconda delle produzioni di cui trattasi; d) il numero progressivo e la serie alfanumerica; e) il volume nominale del prodotto contenuto nel recipiente espresso in litri. 4. Oltre alle indicazioni di cui al comma 3, la fascetta, puo' essere integrata, dal nome della denominazione o dall'eventuale «logo», purche' previsto nel relativo disciplinare di produzione e approvato dal MEF mediante il visto si stampi, ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini di una maggiore personalizzazione puo' essere prevista su richiesta del soggetto autorizzato l'ulteriore dimensione per la fascetta autoadesiva, di cui all'allegato 2 lettera C. In tali casi l'IPZS comunica al MEF il costo aggiuntivo della personalizzazione delle fascette riportanti le indicazioni facoltative.