Art. 3 1. I soggetti che intendono rivendicare vini a denominazione di origine controllata e garantita «Aglianico del Taburno», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la D.O. in questione ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 2. I vigneti che alla data di pubblicazione del presente decreto sono iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Aglianico del Taburno», sono da ritenere automaticamente iscritti allo schedario viticolo per la DOCG «Aglianico del Taburno», ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.