Art. 3 
 
  1. I soggetti che intendono rivendicare  vini  a  denominazione  di
origine controllata e garantita «Aglianico del Taburno»,  provenienti
da vigneti  aventi  base  ampelografica  conforme  alle  disposizioni
dell'annesso disciplinare di produzione, sono  tenuti  ad  effettuare
l'iscrizione dei medesimi allo schedario  viticolo  per  la  D.O.  in
questione ai sensi dell'art. 12  del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61. 
  2. I vigneti che alla data di pubblicazione  del  presente  decreto
sono iscritti allo schedario viticolo della denominazione di  origine
controllata «Aglianico del Taburno», sono da ritenere automaticamente
iscritti allo schedario viticolo per la DOCG «Aglianico del Taburno»,
ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.